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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07776/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna del predetto imputato per il tentato furto di una autovettura, delitto aggravato dal fatto commesso con violenza sulle cose (art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.) e su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7, terza ipotesi, cod. pen.);

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.

2.1. Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dal d.

Igs. n. 150 del 2022 (norma sostanziale più favorevole, come tale suscettibile di applicazione retroattiva in virtù del principio generale sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen.).

2.2. Nella specie il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 14 marzo 2023 dinanzi alla Stazione di Manfredonia della [OSCURATO:PERSONA].

2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso, come nella specie, sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato.

Così deciso il 118701/2-0244 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna del predetto imputato per il tentato furto di una autovettura, delitto aggravato dal fatto commesso con violenza sulle cose (art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.) e su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7, terza ipotesi, cod. pen.); 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022 (norma sostanziale più favorevole, come tale suscettibile di applicazione retroattiva in virtù del principio generale sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen.). 2.2. Nella specie il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 14 marzo 2023 dinanzi alla Stazione di Manfredonia della [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso, come nella specie, sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 118701/2-0244 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 07776/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris