Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 agosto 2021

Cassazione n. 04187/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3304-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MORPURGO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINNUCCI MA1 1E0, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliate presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in ROMA, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano; - contraticorrenti - avverso la sentenza n. 928/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 928/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori in epigrafe indicati avverso la società convenuta, aveva dichiarato la nullità degli artt. 18 co. 11 del CCNL 16.4.2003 e 7 dell'Accordo 1.3.2006, nella parte in cui gli stessi escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto dei dipendenti all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale nel computo dei predetti incrementi retributivi.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Trenord srl affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di Trenord srl.

2. Tale atto risulta accettato nell'interesse dei controricorrenti dal loro Procuratore abilitato con procura speciale.

3. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cpc perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.

4. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). 4t Ric. 2022 n. 03304 sez.

ML - ud. 20-12-2022 -2- PQM La Corte dichiara estinto il processo.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell'A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3304-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MORPURGO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINNUCCI MA1 1E0, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliate presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in ROMA, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano; - contraticorrenti - avverso la sentenza n. 928/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 928/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori in epigrafe indicati avverso la società convenuta, aveva dichiarato la nullità degli artt. 18 co. 11 del CCNL 16.4.2003 e 7 dell'Accordo 1.3.2006, nella parte in cui gli stessi escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto dei dipendenti all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale nel computo dei predetti incrementi retributivi. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Trenord srl affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di Trenord srl. 2. Tale atto risulta accettato nell'interesse dei controricorrenti dal loro Procuratore abilitato con procura speciale. 3. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cpc perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc. 4. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). 4t Ric. 2022 n. 03304 sez. ML - ud. 20-12-2022 -2- PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'A
Sentenza Cassazione n. 04187/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris