CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 10252/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 107. R.G. 30944 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che con cui la difesa deduce difetto e manifesta illogicità della motivazione in riferiimento al diniego delle circostanze attenuanti invocate ex art. 62 nn. 1, 2 e 4 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede poiché, di fatto, articolato sulla scorta di argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già proposte in appello e puntualmente e correttamente disattese dalla corte di merito; il motivo, perciò, risulta soltanto apparente, difettando una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]