CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2020
Cassazione n. 37434/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/07/2020 dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 08 Luglio 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli: ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia; ha ridotto la pena inflitta al ricorrente; ha confermato le statuizioni civili. 2. La difesa articola le proprie censure in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen., lamenta che il Tribunale ha omesso di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, calcolando la decorrenza del termine necessario a prescrivere dalla lettura del dispositivo della sentenza del giorno 08 luglio 2020, anziché dalla data di deposito della motivazione, risalente al 04 settembre 2020. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., lamenta che il giudice di appello ha calcolato i periodi di sospensione del termine di prescrizione in termini superiori al limite stabilito dalla legge. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 34 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274 e 131-bis cod. pen., lamenta che il Tribunale ha omesso di rilevare la sussistenza della causa di non procedibilità per particolare tenuità del fatto. 2.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che, in violazione degli artt. 111 Cost. e 546 cod. proc. pen., il Tribunale ha ritenuto attendibile il racconto reso dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare perché il "livore che da anni caratterizza i rapporti" tra la famiglia dell'aggressore e quella della vittima non avrebbe inciso sulla genuinità delle dichiarazioni rese dalla vittima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata quanto agli effetti penali. 1.2 L'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, eccepita dal ricorrente in sede di conclusioni, non è stata ritenuta dal giudice di appello. Dagli atti del fascicolo, compulsati in ragione della natura della censura, risulta che il delitto di minaccia contestato a [OSCURATO:PERSONA], commesso in data 05 gennaio 2012, si è prescritto in data anteriore alla sentenza in verifica -emessa il giorno 08 luglio 2020-, in quanto il termine è interamente decorso alla data del 07 maggio 2020. 1.3 Ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen. il termine di prescrizione per il delitto di minaccia è pari a sei anni. Nel corso del procedimento celebrato dinanzi al Giudice di Pace, il decorso del termine ha subito due sospensioni: -la prima, dal 27.03.2013 al 27.11.2013, disposta d'ufficio per espletamento del tentativo di conciliazione; -la seconda, dal 22.09.2016 al 22.02.2017, disposta su istanza della difesa per concomitante impegno professionale. Ne consegue che: -ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. pen., il periodo dal 27.03.2013 al 27.11.2013 deve essere calcolato per intero e, dunque, per un totale di 246 giorni di sospensione; -ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen., il periodo dal 22.09.2016 al 22.02.2017 va calcolato per un massimo di 60 giorni di sospensione. Il periodo totale di sospensione è pari, dunque, a complessivi 306 giorni. Sulla base del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., al termine massimo di prescrizione previsto per il delitto di minaccia, che è pari ad anni sette e mesi sei, deve essere aggiunto il periodo di sospensione di 306 giorni. 1.4 Quanto alla valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. pen., la sentenza del giudice di appello -che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione di primo grado, può essere letta congiuntamente a quest'ultima con la quale costituisce un unico complessivo corpo motivazionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01- ha fornito un'argomentazione analitica e autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati nell'impugnazione, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune da censure. Pertanto, in assenza di elementi che possano comportare in modo assolutamente non confutabile il proscioglimento nel merito dell'imputato, il reato va dichiarato estinto per decorrenza del termine prescrizionale, spirato il giorno 7 maggio 2020, e, dunque, durante la celebrazione del giudizio di appello, conclusosi con la pronuncia del dispositivo in data 08 luglio 2020. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Il primo motivo di ricorso rimane assorbito dal secondo. Tuttavia, per completezza espositiva, vai la pena evidenziare che la pubb!icazione della sentenza garantisce l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 cod. proc. pen., conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra, attraverso il dispositivo redatto e sottoscritto dal giudice, la decisione definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, sicchè, per l'effetto, ai fini del computo della eventuale prescrizione, deve YY- essere preso in considerazione il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione, e non quello successivo del deposito della sentenza stessa (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02; Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Mazzotta, Rv. 263365 - 01; Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615 - 01; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morrà, Rv. 250328 - 01; Sez. 5, n. 46231 del 04/11/2003, Bettolino, Rv. 227575 - 01; Sez. 3, n.12823 del 20/10/1980, Garetti, Rv. 146949 - 01). 3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile sotto due diversi profili. 3.1 La censura sollevata non era stata oggetto dei motivi di gravame in grado di appello. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema e cioè che la commisurazione della cognizione di detto giudice dei motivi di ricorso proposti, contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione, è funzionale alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni proponibili con il ricorso per cassazione. La disposizione in esame, dunque, deve essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01). 3.2 Inoltre, è insegnamento di questa Corte nella sua massima espressione che l'istituto generale posto dall'art 131-bis cod. pen. non trova applicazione nei giudizi avanti il Giudice di Pace, poiché già previsto lo speciale istituto omologo dall'art 34 d.lgs 28 agosto 2000, n. 74. I due istituti non appaiono sovrapponibili, poiché, in considerazione della specialità del giudizio avanti il Giudice di Pace, il Legislatore ha previsto un istituto processuale -non esercizio dell'azione penale- fondato sulla non opposizione della parte lesa, mentre l'art. 131-bis cod. pen. disciplina un istituto sostanziale -proscioglimento per la presenza di causa di non punibilità- la cui applicazione è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del Giudice, con il solo onere di sentire al riguardo le parti. Dunque concorre specialità che impedisce l'applicazione, nell'ambito del giudizio avanti i Giudici di Pace, di tale ultimo istituto, poiché altrimenti svuotato il senso proprio della disposizione di cui all'art. 34 del citato decreto legislativo (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01).4. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente tende ad ottenere una rivalutazione della regiudicanda, senza un reale ed effettivo confronto con la sentenza impugnata. Il giudice di appello ha precisato le ragioni per le quali l'esistenza di pregressi dissapori tra l'imputato e la vittima non possa aver inficiato in alcun modo l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], che ha ravvisato nella presenza di prove convergenti sul costrutto accusatorio, nell'assenza di elementi di segno contrario, nella coerenza, linearità e puntualità del racconto offerto dalla vittima e dal teste presente ai fatti e nella scelta del Coluccia di non presenziare al processo e di non sottoporsi all'esame, pur richiesto dalla difesa, così da non offrire una versione alternativa della dinamica della vicenda. L'impostazione del giudice di secondo grado, inoltre, è conforme al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio di attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente qualora sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01). Correttamente il Tribunale ha proceduto a riscontrare il contenuto di tali dichiarazioni con le altre risultanze investigative, precisando di ciascuna il valore probatorio. 4.1 Dunque, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio, incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, qualora abbia una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015,Pirajno, Rv. 261730), circostanza, questa, che nel caso di specie non si ravvisa. Il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una differente valutazione, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico della sussistenza di un quadro probatorio di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che i giudici di appello hanno fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso motivazionale, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per travisamento di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi alla >2k prospettazione di una lettura alternativa degli atti processuali non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma richiede una serie di passaggi argomentativi che non si rinvengono nella censura con la quale, in definitiva, il ricorrente si limita a negare valore alla ricostruzione della vicenda versata in sentenza. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il re