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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30095/2026

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te d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la suacondanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975,relativamente al porto, senza giustificato motivo, di un paio di forbici taglia-tuboe denuncia, con unico e articolato motivo, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen.e il correlato vizio di motivazione;ritenuto il motivo non consentito siccome aspecifico e pedissequamenteriproduttivo di analogo motivo di appello, adeguatamente vagliato da parte dellaCorte territoriale che, ai fini del diniego della causa di esclusione della punibilitàdella particolare tenuità del fatto, ha valorizzato le dimensioni dell'armaimpropria, il fatto che l’imputato non l’avesse consegnata spontaneamente agliinvestigatori, le modalità e circostanze della condotta di porto (in occasione di untentativo di sottrazione di merce dal un supermercato), infine la personalitànegativa del reo, gravato da precedenti giudiziari;rilevato, inoltre, che la censura si pone in evidente contrasto con laconsolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui – con riferimento alrapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cuiall'art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità perla particolare tenuità del danno –«il mancato riconoscimento della predettacircostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del12/02/2019, Papia, Rv. 275242, citata), poiché «se il fatto è stato ritenuto nonlieve dal giudice di merito non può essere al contempo consideratoparticolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez. 1, n. 27246del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925);rilevato che tale è la situazione dell’odierno ricorrente, cui non è statoriconosciuto il fatto di lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975,com’è stato chiarito dal Giudice di appello e com’è reso evidente dalla penacongiunta irrogata;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;   P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la suacondanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975,relativamente al porto, senza giustificato motivo, di un paio di forbici taglia-tuboe denuncia, con unico e articolato motivo, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen.e il correlato vizio di motivazione;ritenuto il motivo non consentito siccome aspecifico e pedissequamenteriproduttivo di analogo motivo di appello, adeguatamente vagliato da parte dellaCorte territoriale che, ai fini del diniego della causa di esclusione della punibilitàdella particolare tenuità del fatto, ha valorizzato le dimensioni dell'armaimpropria, il fatto che l’imputato non l’avesse consegnata spontaneamente agliinvestigatori, le modalità e circostanze della condotta di porto (in occasione di untentativo di sottrazione di merce dal un supermercato), infine la personalitànegativa del reo, gravato da precedenti giudiziari;rilevato, inoltre, che la censura si pone in evidente contrasto con laconsolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui – con riferimento alrapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cuiall'art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità perla particolare tenuità del danno –«il mancato riconoscimento della predettacircostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del12/02/2019, Papia, Rv. 275242, citata), poiché «se il fatto è stato ritenuto nonlieve dal giudice di merito non può essere al contempo consideratoparticolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez. 1, n. 27246del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925);rilevato che tale è la situazione dell’odierno ricorrente, cui non è statoriconosciuto il fatto di lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975,com’è stato chiarito dal Giudice di appello e com’è reso evidente dalla penacongiunta irrogata;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;   P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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