CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03902/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato trattandosi di una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che, come è noto, ha da sempre ribadito che la ipotesi "lieve" del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. integra non già un reato autonomo ma una circostanza attenuante, con la conseguenza per cui il termine di prescrizione va calcolato sulla pena detentiva stabilita al comma primo (cr., tra le tante, in tal senso, Sez. 2 n. 14767 del 21/03/2017 Aquaro, RV. 269492); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]