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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14888/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 23.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando così il provvedimento con cui il GIP, in data 1.6.2022, aveva disposto il sequestro preventivo della [OSCURATO:PERSONA] srl, della [OSCURATO:PERSONA] srl e della [OSCURATO:SOCIETA], società di cui era legale rappresentante, e che era stato adottato in relazione al delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso contestata a [OSCURATO:PERSONA] ed a quella di trasferimento fraudolento di valori contestata allo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed all'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA];

2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 127, 322, 324, 178 e 179 cod. proc. pen., 12, disp. att. cod., proc. pen.: segnala che l'odierno ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA] srl e della [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva proposto autonomi ricorsi per riesame che erano stati iscritti con autonomi numeri di ruolo e separatamene fissati per la discussione in camera di consiglio il giorno 21.7.2022; che, tuttavia, gli era stato notificato il solo provvedimento di fissazione dell'udienza camerale per il procedimento n. 107/22 ma che il giorno 21.7.2022 i giudici del Tribunale, ritenendo corretta la relazione di notifica per il procedimento n. 104/2022, aveva disposto la riunione con quello recante il n. 105/2022 ed aveva proceduto alla loro congiunta trattazione nonostante che nessuna notifica fosse intervenuta nei termini per il procedimento n. 104/2022 come, invece, era accaduto per quello recante il n. 107/2022, essendosi perciò consumata una nullità assoluta ed insanabile in quanto incidente sul diritto di difesa.

3. il ricorso è inammissibile.

L'impugnazione, infatti, è stata proposta dal "difensore di fiducia" di [OSCURATO:PERSONA] "n.q. di legale rappresentante p. t. della società [OSCURATO:SOCIETA] e della società [OSCURATO:PERSONA] srl" (cfr., 1 del ricorso); è pacifico, così, che il ricorso è stato proposto non già nell'interesse dell'indagato-persona fisica [OSCURATO:PERSONA] ma nell'interesse delle società che, in quanto non indagate, sono terze interessate.

Ed è pacifico che il ricorso per cassazione nell'interesse del terzo interessato deve essere proposto dal difensore munito, a tal fine, di procura speciale (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 271722 - 01 in cui la Corte ha precisato che è non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente - come è avvenuto nel caso in esame - per il solo procedimento di riesame).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 23.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando così il provvedimento con cui il GIP, in data 1.6.2022, aveva disposto il sequestro preventivo della [OSCURATO:PERSONA] srl, della [OSCURATO:PERSONA] srl e della [OSCURATO:SOCIETA], società di cui era legale rappresentante, e che era stato adottato in relazione al delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso contestata a [OSCURATO:PERSONA] ed a quella di trasferimento fraudolento di valori contestata allo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed all'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 127, 322, 324, 178 e 179 cod. proc. pen., 12, disp. att. cod., proc. pen.: segnala che l'odierno ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA] srl e della [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva proposto autonomi ricorsi per riesame che erano stati iscritti con autonomi numeri di ruolo e separatamene fissati per la discussione in camera di consiglio il giorno 21.7.2022; che, tuttavia, gli era stato notificato il solo provvedimento di fissazione dell'udienza camerale per il procedimento n. 107/22 ma che il giorno 21.7.2022 i giudici del Tribunale, ritenendo corretta la relazione di notifica per il procedimento n. 104/2022, aveva disposto la riunione con quello recante il n. 105/2022 ed aveva proceduto alla loro congiunta trattazione nonostante che nessuna notifica fosse intervenuta nei termini per il procedimento n. 104/2022 come, invece, era accaduto per quello recante il n. 107/2022, essendosi perciò consumata una nullità assoluta ed insanabile in quanto incidente sul diritto di difesa. 3. il ricorso è inammissibile. L'impugnazione, infatti, è stata proposta dal "difensore di fiducia" di [OSCURATO:PERSONA] "n.q. di legale rappresentante p. t. della società [OSCURATO:SOCIETA] e della società [OSCURATO:PERSONA] srl" (cfr., 1 del ricorso); è pacifico, così, che il ricorso è stato proposto non già nell'interesse dell'indagato-persona fisica [OSCURATO:PERSONA] ma nell'interesse delle società che, in quanto non indagate, sono terze interessate. Ed è pacifico che il ricorso per cassazione nell'interesse del terzo interessato deve essere proposto dal difensore munito, a tal fine, di procura speciale (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 271722 - 01 in cui la Corte ha precisato che è non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente - come è avvenuto nel caso in esame - per il solo procedimento di riesame). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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