CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11574/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia edelle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale delloStato, domiciliati digitalmente ex lege;– controricorrenti –[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026Data pubblicazione 28/04/2026nonché sul ricorso successivamente proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BitossiMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De ManziniNicolò, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FilippelloAntonino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IannacconeRosmaria, [OSCURATO:PERSONA], Italia Fabrizio, [OSCURATO:PERSONA], LombinoGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SciortinoLoredana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia edelle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale delloStato, domiciliati digitalmente ex lege;– controricorrenti –nonché sul ricorso successivamente proposto da[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Armeli GricioCarmela; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; BeePierpaolo; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] TullioZenone; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] RobertoMario; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Carta MariaNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026Data pubblicazione 28/04/2026Grazia; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];D’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] FrancescoPaolo; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; FiorentinoGiuseppe; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; GentiliNicola; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MorassiLucia e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MaffiClaudio; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede di MagonioLuciano; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], n.q.di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Minutella MariaPia; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Nicosia AdrianaCaterina; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; PellecchiaDoriano; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; PiniPaolo; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede di AlbanoBarilli Raffaele; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Santoro RitaCarlotta; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; TagliarinoCarmela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q.di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. dieredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede di TescioneGennaro; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; TromboniPatrizia; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; VerzaRene; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA]; tutti rappresentati edifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026Data pubblicazione 28/04/2026Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia edelle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale delloStato, domiciliati digitalmente ex lege;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1985/2024,depositata il 20 marzo 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Numerosi medici specializzati, tra cui gli odierni ricorrenti,convennero davanti al Tribunale di Roma, nel 2013, insieme con altrimedici, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone lacondanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancataEsposero a fondamento di aver frequentato vari corsi dispecializzazione post lauream in diverse discipline mediche senzapercepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dallanormativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257 del1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione adecorrere dall’anno accademico 1991/1992.Chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepireun’adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioniconvenute, in via alternativa a titolo di risarcimento.2. L’adito Tribunale, con sentenza n. 4546/2019, rigettò le domandedella gran parte dei medici istanti, accogliendo solo quelle dei dottoriGiorgio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo per essi interrotto iltermine di prescrizione.3. Pronunciando, previa riunione, sui gravami separatamente interpostiNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026Data pubblicazione 28/04/2026dai medici, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1985/2024, resapubblica il 20 marzo 2024, li ha rigettati, condannando gli appellanti allespese del grado.4. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi,nell’ordine:─ [OSCURATO:PERSONA], con due motivi;─ [OSCURATO:PERSONA] e altri quarantotto medici (elencati in epigrafe)difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sette motivi;─ [OSCURATO:PERSONA] e altri centoquattro medici o loro eredi (elencatiin epigrafe) difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sette motivi.Le amministrazioni statali intimate depositano separati controricorsiper resistere a ciascuno dei detti ricorsi.5. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da ritualecomunicazione alle parti.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.[OSCURATO:PERSONA]. Rilievi preliminari.1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altrimedici nei cui confronti nessuno dei tre ricorsi risulta notificato.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile,in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordinedi notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormail'impugnazione per essi preclusa.2. I tre ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto propostiavverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattatiunitariamente.4. Tutti e tre i ricorsi risultano tempestivamente proposti entro iltermine breve per impugnare decorrente dalla avvenuta notifica dellasentenza.Mette conto precisare che a tal fine deve aversi riguardo alla data diNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026notifica anche dei ricorsi successivi al primo, e non a quella di deposito,Data pubblicazione 28/04/2026come dovrebbe farsi, ex art. 371 c.p.c., nel testo novellato applicabileratione temporis, se si trattasse di ricorsi incidentali proposti nella sedepropria del controricorso (nella specie, se invece a questa seconda datadovesse aversi riguardo, entrambi i ricorsi successivi dovrebberoconsiderarsi tardivi rispetto al termine esterno per impugnare).Non può, infatti, nel caso in esame, trovare applicazione il principiosecondo cui, «per la necessaria unitarietà del processo di impugnazionecontro una stessa sentenza, una volta avvenuta la notificazione dellaprima impugnazione tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso percassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultimamodalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivoal primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchéproposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilitàè condizionata al rispetto delle forme e dei termini risultanti dalcombinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente daitermini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi»(v., ex multis, Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015;n. 26622 del 06/12/2005).Tale principio presuppone, infatti, che le impugnazioni successive allaprima provengano da chi di questa abbia comunque ricevuto la notifica,ne sia stato o meno destinatario in quanto controparte o litisconsortenecessario o invece quale mero litisconsorte facoltativo, ex art. 332 c.p.c.Solo in tal caso, infatti, il destinatario della notifica del primo ricorso,se intende a sua volta proporre impugnazione, deve farlo depositandocontroricorso o, in alternativa, anche con atto diversamente denominatocome ricorso, dovendo tuttavia anche ove opti per tale seconda formarispettare termini e modalità di proposizione del controricorso, divenendopertanto irrilevante, nel vigore delle norme novellate dalla riformaCartabia, ai fini della tempestività dell’impugnazione rispetto al termineesterno per impugnare (artt. 325 o 327 c.p.c.), che egli notifichi tale attoNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026Data pubblicazione 28/04/2026nel termine e, invece, dirimente che entro quel termine egli lo deposititelematicamente, in caso contrario restando subordinata la suaammissibilità, come ricorso tardivo, oltre che al rispetto del termineinterno di quaranta giorni decorrente dalla notifica del primo ricorso, allasussistenza dei presupposti di cui all’art. 334 c.p.c.La condizione perché tale disciplina trovi applicazione è però, comedetto, che il ricorrente successivo abbia ricevuto la notifica del primoricorso.Ben si comprende, infatti, che, ove tale condizione manchi, risulterebbelesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire in giudizio (e dunqueanche di impugnare) rapportare la verifica della tempestività (e dunqueanche, eventualmente, dell’ammissibilità) della successiva impugnazionea un’attività (il deposito telematico dell’atto) che la parte, nel momentoin cui si accinge a proporre il ricorso, non avendo ricevuto la notificadell’altrui precedente impugnazione, non è in condizioni di conoscerecome quella rilevante al detto fine.È per tale motivo che, nella specie, non avendo nessuno dei ricorrentisuccessivi al primo ricevuto la notifica degli altrui ricorsi, i rispettivi ricorsidevono ritenersi tempestivi in quanto notificati alle amministrazioniresistenti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenzaimpugnata.II. Primo ricorso ([OSCURATO:PERSONA]).1. Con il primo motivo del proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia«violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., segnatamente dell’art. 4, comma 43, l. 183/2011sulla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del dannoderivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato didirettive o altri provvedimenti obbligatori comunitari, nonché delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omessoe/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 dellePreleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6 del decretoNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191)».Data pubblicazione 28/04/2026Sostiene che:– il danno da mancata trasposizione delle direttive costituisceviolazione di un’obbligazione ex lege, riconducibile all’area dellaresponsabilità contrattuale/indennitaria, soggetta a prescrizionedecennale;– il dies a quo non può coincidere con la data di entrata in vigore dellal. n. 370 del 1999, perché in tale momento non era ancora definito né ilrimedio giurisdizionale (giurisdizione, natura dell’azione, soggettopassivo), né la misura della remunerazione;– il diritto è divenuto concretamente azionabile solo dopo:• Cass. Sez. U. n. 2203 del 2005 (che ha affermato per la questionein oggetto la giurisdizione ordinaria),• Cass. Sez. U. n. 9147 del 2009 (che ha chiarito il fondamentocontrattuale della pretesa risarcitoria, come tale soggetta al terminedecennale),• Cass. n. 10813 del 2011 (circa l’individuazione dello Stato comeunico responsabile);– in ogni caso, la prescrizione non può decorrere prima del 2007,data di definitiva attuazione del sistema retributivo con i d.P.C.M. del2007, e/o del 20 ottobre 2007 (abrogazione della direttiva 93/16/CEE conla direttiva 2005/36/CE), oppure dal 17 maggio 2011 (sentenza Cass.10813/2011) perché solo allora il rimedio è divenuto “sufficientementecerto” in senso comunitario.Viene in tal senso anche richiamata l’ordinanza interlocutoria della (orasoppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101/2022 del 21/03/2022che, nel delibare un ricorso avente ad oggetto tale specifica questione,ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportunarivalutazione della materia, rilevando che «le argomentazioni poste dairicorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento diquesta Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Cortedi Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che nonNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale».Data pubblicazione 28/04/2026Il ricorrente richiama, inoltre, la giurisprudenza di merito favorevole(Trib. Roma, Trib. Brescia) che colloca il dies a quo nel 2007 e lagiurisprudenza della Corte di Giustizia, insistendo sulla natura di illecitoomissivo permanente e sul divieto, per lo Stato inadempiente, di eccepirela tardività dell’azione finché la direttiva non sia correttamente trasposta.2. Con un secondo motivo lamenta inoltre la mancata considerazioneda parte del giudice dell’appello della domanda di interpello della CGUEcon rinvio pregiudiziale.III. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]).1. Con il primo motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’Avv.Amoruso denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, secondocomma, della Costituzione.Lamentano che la Corte d'appello non abbia applicato la legge, ma sisia basata su un'interpretazione giurisprudenziale non pacifica.Ciò per avere ritenuto la prescrizione del diritto aderendo al principioaffermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10813 del 2011 esuccessivamente nella sentenza n. 16452 del 2019, senza peròconsiderare altri orientamenti giurisprudenziali, che avrebbero potutoportare a una conclusione diversa. In tal modo ─ sostengono ─ la Cortedi merito ha violato l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, chesancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.Richiamano anch’essi la già sopra ricordata ordinanza interlocutoriadella (ora soppressa) Sesta Sezione – Sottosezione 3 di questa Corte n.9101 del 2022, rimarcando come in quella occasione il Collegio abbiaritenuto a chiare lettere opportuna una rivalutazione della materia.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell'art. 2935 cod. civ. in relazione al dies a quo del termineprescrizionale, a torto, secondo il ricorrente, individuato in sentenza nelladata di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999),[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026invece che in quella della emanazione dei decreti attuativi del d.lgs. n.Data pubblicazione 28/04/2026368 del 1999 e, segnatamente, del d.P.C.M. del 6 luglio 2007.Rilevano che diverse sentenze di merito hanno individuato il dies a quoper la prescrizione nella data di emanazione dei d.P.C.M. del 2007,ritenendo che solo da quel momento gli interessati hanno acquisito lacertezza che non avrebbero potuto più percepire il compenso previsto.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 3 Cost. e 14 CEDU», sul rilievo che la soluzione adottatadetermina una discriminazione tra specializzandi ante e post 1991, incontrasto con il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione.4. Con il quarto motivo denunciano la «violazione e/o la falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 11 e 117 Cost., art. 112c.p.c. e art. 267 TFUE in relazione all’art 360, primo comma, n. 5 c.p.c.»,lamentando l’omessa pronuncia sull’istanza di rinvio pregiudiziale allaCGUE formulata in appello, concernente proprio la decorrenza dellaprescrizione e la nozione di “rimedio effettivo”.Sostengono che la Corte d’appello, giudice di merito, avrebbe dovutoesaminare la rilevanza della questione e motivare la scelta di nonrimettere la causa alla CGUE, tanto più a fronte di contrasti interni e diquestioni complesse di diritto UE.5. Con il quinto motivo ─ rubricato «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 11 l. 370/99, dell’art. 6. d.lgs. 257/91 ovvero dell’art. 39 d.lgs.368/99 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.» ─ il ricorsocensura, con limitato riferimento alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], lascelta di parametrare il danno alla borsa di cui all’art. 11 l. n. 370 del1999, anziché alle somme previste come “adeguata remunerazione” dallenorme di trasposizione (art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 e art. 39 d.lgs. n.368 del 1999, come attuati dai menzionati d.P.C.M.).Si sostiene che il parametro di quantificazione del risarcimento deveessere quello della normativa interna che attua le direttive, non unintervento parziale e “transattivo” come l’art. 11 l. n. 370 del 1999.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/20266. Con il sesto motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione delData pubblicazione 28/04/2026combinato disposto degli artt. 91 e 92 secondo comma c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.», si deduce l’illegittimità dellacondanna alle spese senza compensazione, nonostante la novità ecomplessità della questione e la presenza di orientamentigiurisprudenziali contrastanti e si evidenzia che la stessa Corte d’appellodi Roma, in analoghe controversie, aveva spesso disposto lacompensazione (anche totale) delle spese proprio in ragione del contrastogiurisprudenziale.7. In un settimo paragrafo del ricorso vengono infine reiterati i motividi gravame rimasti assorbiti.IV. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA])1. Con un primo motivo, contrassegnato con la lettera “A”, il terzoricorso denuncia, relativamente alla posizione di tre ricorrenti (i dottoriTresca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), «violazione e falsa applicazione degliartt. 39 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione ai nn. 3 e 4dell’art. 360 c.p.c.».Si premette che, nell’atto di appello e nelle note/conclusionali, era statodedotto che:─ il dott. [OSCURATO:PERSONA] era già «destinatario» della sentenza dellaCorte d’appello Venezia n. 332/2019 (non impugnata), avente lo stessopetitum e la stessa causa petendi, sicché per lui andava dichiaratal’improcedibilità per giudicato ex art. 2909 c.c. o, comunque, lalitispendenza ex art. 39 c.p.c.;─ il dott. [OSCURATO:PERSONA] era già «destinatario» dellasentenza Tribunale di Roma n. 17567/2016 (con condanna dellaPresidenza del Consiglio al pagamento di euro 20.141,81), avente lostesso petitum e causa petendi, con conseguente litispendenza ex art. 39c.p.c.;─ il dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato «destinatario» della sentenzadella Corte d’appello di Roma n. 1718/2015, confermata da Cass. n.28521 del 2018, sempre sul medesimo rapporto, con conseguenteNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026improcedibilità ex art. 2909 c.c. o litispendenza.Data pubblicazione 28/04/2026Ciò premesso, si lamenta che la Corte d’appello, rigettando nel meritoper prescrizione anche le domande di questi tre medici, non ha in alcunmodo pronunciato su tali eccezioni, omettendo ogni statuizione sullalitispendenza/giudicato.2. Con il secondo motivo (sebbene numerato con il numero romano I)i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano, con riferimento all’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivanteda omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degliartt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1,seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenzedella Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi cod.civ. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto1991, n. 257 …, nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99» (cosìtestualmente nella rubrica).Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non può assumererilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.La Corte d’appello avrebbe quindi errato, mancando di considerare chela prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quandosarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero,quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibilee la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unicadello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del casoda investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare lapiena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/20263. Con il terzo motivo (numerato con il numero romano II) essiData pubblicazione 28/04/2026denunciano «violazione e falsa applicazione legge 12 novembre 2011 n.183, art. 4, comma 43 e dell’art. 2947 c.c. in relazione al n. 3 dell’art.360 c.p.c.» censurando l’affermazione, contenuta nella parte finale dellamotivazione della sentenza impugnata, secondo cui l’art. 4, comma 43, l.n. 183 del 2011, «non ha certo istituito un nuovo criterio di individuazionedel dies a quo della prescrizione, limitandosi in realtà a recepire i principigenerali in materia di prescrizione».Riconosciuto in premessa che «le suddette valutazioni noncostituiscono alcuna statuizione nel giudizio de quo», osservanonondimeno i ricorrenti che, avendo la norma operato una riqualificazioneautoritativa della fattispecie, alla stessa non possono attribuirsi effettiretroattivi e che, pertanto, per i fatti anteriori all’entrata in vigore dellalegge n. 183 del 2011, il credito risarcitorio resta soggetto al terminedecennale di prescrizione.4. Con il quarto motivo — indicato con il numero romano III e rubricato«Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia dirisarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento didirettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir. CEE82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99;Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (inG.U.C.E. 11 maggio 1998, n. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/98(in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359.); degli artt. 1223, 1226, 1227 e2056 c.c., dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 8 agosto 1991,n. 257; violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fattodecisivo in relazione ai nn. 3 dell’art. 360 c.p.c.» ─ si lamenta, in relazionealla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], che erroneamente la Corted’appello abbia confermato la sentenza di primo grado che aveva utilizzatocome parametro per la liquidazione del danno la remunerazione annuaNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026stabilita dall'art. 11 della legge n. 370 del /1999, pari a Euro 6.713,94 eData pubblicazione 28/04/2026che sul punto era stata gravata da appello per essere tale remunerazioneinadeguata a risarcire integralmente il danno patito. Secondo il ricorrente,infatti, si sarebbe dovuto fare riferimento alla norma di trasposizione, cioèil d.lgs. n. 257 del 1991, che prevede la somma annuale di euro 11.103,84.5. Con il quinto motivo — indicato con il numero romano IV e rubricato«violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.,dell'art. 11 della Legge n. 370/99 e del d.lgs n. 257/91, nonché dell'art.112 per omessa pronuncia, in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.» ─si lamenta, sempre in relazione alla posizione del solo dott. [OSCURATO:PERSONA], laconfermata mancata liquidazione dei c.d. interessi compensativi, che invecesi assumono come dovuti sul presupposto che quello spettante è credito divalore e non di valuta.6. Con il sesto motivo ─ indicato con il numero romano V e rubricato«violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia dirisarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento didirettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt.2, 3, 10 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollon. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni); dell'art. 6 del Decreto legislativo8 agosto 1991, n. 257, dell'art. 11 della Legge n. 370/99; violazione o falsaapplicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974 /98 e REGCE 31 dicembre 1998,n. 2866 /98; degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell'art. 11 dellaLegge n. 370/99 e del d.lgs n. 257 /91, violazione dell'art. 112 c.p.c.,nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 dell'art.360 c.p.c.» ─ si deduce, «con riferimento alle ultime due censure», che lamancata corresponsione di un adeguato risarcimento del danno perl'omessa puntuale trasposizione della Direttiva 82/76/CEE, nonché dellarivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle sommetardivamente conferite a titolo risarcitorio, costituiscono un'ingerenza neldiritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l'art. 1 Prot. 1 CEDU.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026Data pubblicazione 28/04/20265. Con il settimo motivo, infine, i ricorrenti denunciano «violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 92, 112 c.p.c. e dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonchéillogicità della motivazione», per avere la Corte d’appello erroneamentepronunciato condanna alle spese nei loro confronti sebbene leamministrazioni appellate fossero rimaste, nel giudizio di appello da essiproposto (iscritto al n. 6144/2019 R.G.), contumaci e come tali dichiaratedalla Corte d’appello all’udienza del 10 febbraio 2021.V. Scrutinio dei motivi: A) Censure sulla regola applicata in tema didecorrenza della prescrizione.1. Occorre procedere, secondo ordine logico delle questioni, all’esame-congiunto- dei motivi dedotti, sia pur con la prospettazione di diversiargomenti di censura, in punto di decorrenza della prescrizione e dunque:del primo e del secondo motivo del primo ricorso (ric. [OSCURATO:PERSONA]);dei motivi primo, secondo e terzo del ricorso proposto a ministerodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; del secondo e terzo motivo del ricorso patrocinatodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Tali motivi, da esaminarsi dunque congiuntamente, sono inammissibili,ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..1.1. La Corte territoriale ha motivato sulla ragione assorbenterichiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è statochiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del dannoda tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delledirettive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favoredei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrivenel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 hariconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivoresiduo [cfr. Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass.31/08/2011, n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016,n. 23199; indirizzo sempre confermato, da più di seicento successiviNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, traData pubblicazione 28/04/2026i quali la gran parte (più di duecento) su ricorsi patrocinati proprio dallostesso difensore degli odierni ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. Sez. U. n. 30649 del 2018;Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. n. 13758del 2018; n. 16452 del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112 del 2020; n.18961 del 2020; n. 41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n. 39421 del2021; n. 2201 del 2022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022; n. 8096del 2022; n. 18684 del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022; n.29132 del 2022; n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n. 32959 del2022; n. 32960 del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del 2023; n. 3863del 2023; n. 4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088 del 2023; n. 4089del 2023; n. 12702 del 2023; n. 12815 del 2023; n. 14478 del 2023; n.14618 del 2023; n. 16365 del 2023; n. 36556 del 2023; n. 29076 del2024; n. 29334 del 2024; n. 10781 del 2025; n. 10782 del 2025; n.11318 del 2025; n. 18536 del 2025; n. 27932 del 2025; n. 27938 del2025; n. 30155 del 2025; n. 30156 del 2025; n. 30158 del 2025; n.33662 del 2025; n. 1118 del 2026; n. 1516 del 2026; nn. 5518-5519 del2026; n. 5529 del 2026; n. 7759 del 2026; n. 7794 del 2026; n. 7797del 2026; n. 7800 del 2026].Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievosecondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizionenell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE,relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi dispecializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991,n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Statoitaliano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessarirequisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'annoaccademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L.19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad unaborsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabiliemesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi dirittoad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hannoNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026Data pubblicazione 28/04/2026avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbepiù emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Neiconfronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata invigore del menzionato art. 11».Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative adaspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo dirimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un versoconfermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da nonpotersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione alloraeffettuato.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione nonincide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione equindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerziae il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisognodi iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della naturadell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa,quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcunriflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato inNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione inData pubblicazione 28/04/2026giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale allaprima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art.4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649),sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione dellaprescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nellafattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttivanei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando chedalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi cheil destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale enon nell'autonomia universitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debitodi valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale nonè rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti icriteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure inchiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anchedalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimandaper una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcunaindicazione unionale sulla quantificazione della «adeguataremunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso delladecorrenza prescrizionale.Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, infavore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrereNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniData pubblicazione 28/04/2026antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, ele moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo,Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilitauna remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva delladisciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, cheesclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere laprescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, né alcunairragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l'incrementoprevisto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi dispecializzazione collocati in tempi successivi, non escludendol'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di unascelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamentesituazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809;18/02/2021, n. 4307).1.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcunaincertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinviopregiudiziale che tutti e tre gli odierni ricorrenti sollecitano.Al riguardo va rilevato in particolare che, nella illustrazione del motivodel proprio ricorso, i medici specializzati difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hannochiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea laseguente questione pregiudiziale: «se alla stregua del diritto dell’Unione,un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che siadefinita la natura giuridica dell’azione spendibile, con le conseguentiricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggettoNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026Data pubblicazione 28/04/2026legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizioneinterna competente a conoscere la domanda».Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata,manifestamente infondata.È appena il caso di evidenziare che in tanto può dirsi obbligatorio ilrinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’U.E. da parte del giudice diultima istanza, in quanto la questione assuma specifica rilevanza nelprocedimento.Orbene, nel caso di specie giova premettere che in mancanza di unadisciplina eurounitaria, spetta all'ordinamento giuridico interno diciascuno Stato membro designare il giudice competente e stabilire lemodalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tuteladei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario (v. Corte giust.16 dicembre 1976, Rewe, causa 33/76, punto 5; 45/76, Comet, Racc.pag. 2043, punto 13; 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, punto 25,Peterbroeck, punto 12).Da tale affermazione ─ per la quale v. pure Corte giust. UE, Grandesezione, Kobler, 30 settembre 2003 ─ si fa discendere l’ulteriore corollariosecondo il quale il giudice nazionale deve fare riferimento alle regole deldiritto interno per la determinazione dell’entità del risarcimento, ladesignazione del soggetto passivo dell’obbligo, l’identificazione dellaprocedura (determinazione del giudice competente, disciplina dei mezzidi ricorso e dei correlativi termini di decadenza), e la fissazione dei terminidi prescrizione del diritto all’indennizzo ─ salvo a garantire che il sistemarimediale sia improntato al rispetto dei principi generali dell’ordinamentocomunitario ─ di effettività e non discriminazione.Orbene, con riferimento al tema dell’effettività della tutelagiurisdizionale che i ricorrenti pongono in discussione, occorreevidenziare che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 17619del 2022) esaminando la questione dell’esistenza di un rimedio effettivonell’ordinamento interno a favore delle pretese tutelate a livelloNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026comunitario in favore dei medici specializzandi, hanno avuto modo diData pubblicazione 28/04/2026precisare che la giurisprudenza formatasi nell’ordinamento interno «noncontrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europeadei diritti dell’uomo, in particolare laddove afferma e tutela il diritto diaccesso al tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione. Comeosservato dal Procuratore generale, dalla giurisprudenza sul punto siricava che il diritto di accesso ad un Tribunale deve essere “concreto edeffettivo” (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018) edoffrire alla persona “una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un attoche costituisce un’ingerenza nei suoi diritti” (Bellet c. Francia, cit.; NunesDias c. Portogallo, 10.4.2003; Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013). La CorteEdu ha però ripetutamente sottolineato che le norme che disciplinano leformalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorsoo di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare lacorretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto delprincipio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna,15.10.2003), sottolineando la necessità per i Tribunali nell’applicare lenorme procedurali di evitare sia l’eccessivo formalismo che l’eccessivaflessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).«In relazione ai termini di prescrizione, la Corte Edu ([OSCURATO:PERSONA] altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata ad affermare che il diritto diinstaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dalmomento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate diuna decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o ledepotenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non appare ipotizzabilenel caso di specie la possibilità di una violazione dell’art. 6 dellaConvenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarieè fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle SezioniUnite (Cass. S.U. n. 9147 del 17 Aprile 2009), e che il diritto eraesercitabile immediatamente, non necessitando della proposizioneNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026Data pubblicazione 28/04/2026preventiva dell’azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi didiritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano e che laprescrizione dopo l’iniziale interruzione ha ripreso a decorrere ed èmaturata a causa della mancata attivazione davanti al giudiceamministrativo e della tardiva proposizione della domanda davanti algiudice ordinario».Le Sezioni Unite hanno poi aggiunto che «neppure alla luce dellagiurisprudenza della Corte di giustizia che si è occupata del dies a quodella prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, edin particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C452/09, Iaia eCGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], emerge unpotenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettivitàtutelato dal diritto europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosadel richiamo a termini di prescrizione “ragionevoli”, mediante i quali siagarantita l’adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un’azionegiurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritticonferiti da una direttiva comunitaria».Affermazioni che appaiono vieppiù rilevanti nel caso di specie, nel qualeè stata la totale inazione dei ricorrenti per un lungo lasso di tempo,malgrado la possibilità di far valere immediatamente la lesione nascentedalla mancata attuazione del quadro comunitario in favore deglispecializzandi quanto meno a partire dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.In definitiva, a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna normadell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovereun giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazionedelle direttive comunitarie, ma nessun dubbio poteva sussistere su qualefosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato) e qualsiasieventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito digiurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire ildecorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errorepoteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento diNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026giurisdizione.Data pubblicazione 28/04/2026Orbene, è evidente che seguendo l’indirizzo appena ricordato non èpossibile ravvisare alcun vulnus al canone dell’effettività del diritto.Sulla base di tali considerazioni, appare evidente l’inutilità del rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, attenendo aprofili di mero diritto interno che sono totalmente sganciati dallaquestione dell’inattività dei ricorrenti nella proposizione del presentegiudizio, nemmeno risultando possibile ipotizzare per effetto di talesoluzione un vulnus al canone eurounitario di effettività.Ciò che esclude di poter prospettare l’esistenza di un obbligo di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte di questa Corte, dovendodare continuità a quanto affermato da Corte giust. 6 ottobre 2021,C-561/19, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e CataniaMultiservizi, ove si è ribadito che «l’articolo 267 TFUE deve essereinterpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioninon possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deveadempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questionerelativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi adesso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che ladisposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggettod’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione deldiritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito aragionevoli dubbi. La configurabilità di siffatta eventualità deve esserevalutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione,delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischiodi divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione».1.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, nelprimo e nel secondo ricorso, alla ordinanza della (ora soppressa) SestaSezione di questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 ─ che, nel delibarericorso avente ad oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimetteregli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione dellamateria, sul rilievo che «le argomentazioni poste dai ricorrenti hannoNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte eData pubblicazione 28/04/2026che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia,cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformanoal richiamato indirizzo giurisprudenziale».Quella espressa in tale ordinanza interinale è, infatti, valutazione perdefinizione del tutto sommaria e, comunque, priva di specifici argomentie come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico.Né da essa, né da quanto esposto in ricorso, è dato trarre quali fosserogli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsicome innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblicaudienza ma addirittura un ripensamento dell’orientamento che, comevisto, è più che consolidato in argomento.1.4. Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorso chene era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa Corte loha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.,sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, alla luce dellequali — ha soggiunto — «si rivela destituita di ogni fondamento la pursommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale dellaSesta sezione.«Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, leargomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità,trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsiragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass.sent. n. 28130 del 27/09/2022).1.5. È stato in quella occasione anche affermato ─ e va anche quiribadito trattandosi di argomento ricorrente anche nei ricorsi in esame ─che «[non] può giovare il richiamo a pronunce di merito che non siconformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che,come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati ocomunque con essa incompatibili.«Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ. abbiacome presupposto che i precedenti della Corte di cassazione – e ciòNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, ilData pubblicazione 28/04/2026caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini della suaapplicazione solo a condizione che abbiano riscosso “successo” univoconella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegatoefficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato“resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insortonella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare iprecedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettaresempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nellagiurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregiodella nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi daiprecedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulareil suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur nonessendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello staredecisis, si pone - senza argomenti - in manifesto contrasto con la funzionenomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione,Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, da ultimo, sempre inmotivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582)» (Cass. n. 28130 del2022, cit.; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618del 25/05/2023; n. 14478 del 24/05/2023; n. 12815 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n.3284 del 02/02/2023).1.6. Mette conto peraltro rimarcare che le stesse citate sentenzecapofila (Cass. nn. 10813-10816 del 2011) si erano assai chiaramente econ ampia motivazione espresse in tal senso – in particolare nei paragrafi4.4, 4.5 e poi 10.2 (cui si rimanda) – evidenziando come ogni dubbio dicompatibilità, con la giurisprudenza della Corte di giustizia U.E., dellasoluzione data alla questione del termine di prescrizione e della relativadecorrenza non avesse ragione di sussistere alla luce delle indicazionitraibili dalle pronunce successive alla sentenza Francovich esegnatamente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA].2. Palesemente incongruo ed eccentrico, ed inidoneo pertanto aconfigurare, sia pure in astratto, un vizio cassatorio, è poi ipotizzare —[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026con il primo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] — laData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]violazione dell’art. 101 Cost. per il solo fatto di avere, il giudice a quo,deciso conformemente alla giurisprudenza della S.C.: uniformandosi alconsolidato orientamento della giurisprudenza la Corte d’appello ha,infatti, per ciò stesso reso una pronuncia conforme alla legge, qualecostantemente interpretata dalla S.C..La decisione richiama evidentemente i precedenti non in termini distare decisis ma quale cornice nomofilattica all'ermeneutica legalepositiva.In ogni caso il motivo è inammissibile perché in sostanza si risolve inuna pura tautologia: vi si sostiene, infatti, che la Corte d'appello avrebbeviolato la legge perché ne ha adottata una interpretazione scorretta, e neavrebbe adottata una interpretazione scorretta perché ha violato la legge.3. Quanto al terzo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lasua inammissibilità discende dalle considerazioni che seguono.Con esso si censura una affermazione incidentale che, comeespressamente evidenziato dagli stessi ricorrenti, non ha alcun rilievofondante della decisione, unicamente basata sul rilievo, di per séassorbente, della mancanza di atti interruttivi anteriori alla data del 27ottobre 2009, nella quale è maturato il termine decennale di prescrizione:rilievo attinto dal primo motivo della cui inammissibilità sopra si è detto.Mette conto comunque avvertire che, benché nella specie non venga inrilievo, la tesi esegetica sostenuta dai ricorrenti non è corretta ed ècontrastata dall’interpretazione della portata applicativa della menzionatainnovazione legislativa, quale accolta dalla giurisprudenza di questa Corteormai anche sul punto consolidata.È stato, infatti, ripetutamente evidenziato che, in ossequio al dispostodell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardivadell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizionequinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennaleprecedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinqueNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stessoData pubblicazione 28/04/2026si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso didurata inferiore, il termine decennale per la sua residua durata, fermorestando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamenteinterrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'attointerruttivo si applica il nuovo termine quinquennale (Cass., Sez. 3,20/12/2023, n. 35571, Rv. 669779 – 01; v. anche, conf., tra le pronuncemassimate, Cass., Sez. 3, n. 22191 del 01/08/2025, Rv. 676257).VI. (Segue): B) Scrutinio dei restanti motivi.1. Il quarto motivo del secondo ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), con il quale sidenuncia omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale allaCorte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente infondato, siaperché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre ilsuddetto rinvio; sia perché comunque la suddetta istanza di rimessione èmanifestamente irrilevante, per le ragioni sopra illustrate (v. § V.1.2)tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantaseifattispecie identiche e, in almeno ventisette casi, su ricorsi proposti dalmedesimo difensore degli odierni ricorrenti (v. ex multis, Sez. 3,Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3,Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 2057 del31/01/2026).2. Il quinto motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quartomotivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], congiuntamenteesaminabili per la sostanziale identità delle censure, sono inammissibili,ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.Anche in punto di quantificazione dell’importo spettante la Corte dimerito ha infatti deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare omutare l'orientamento della stessa.Come già sopra rilevato e come ripetutamente affermato da questaCorte, con la legge n. 370 del 1999, art. 11, lo Stato italiano, in coerenzaNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026con i criteri dettati dalla Corte di giustizia, ha compiuto una aestimatioData pubblicazione 28/04/2026del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado dicontemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il danno damancata percezione della remunerazione adeguata da parte dellospecializzando, quanto il pregiudizio relativo all'inidoneità del diploma dispecializzazione al riconoscimento negli altri stati membri, e al suo minorvalore sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profiliprofessionali.È stato inoltre affermato che il parametro di cui alla legge n. 370 del1999, art. 11, è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizicausalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italianoall'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosaprova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali,tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima dellamaturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie(Cass. n. 14376 del 2015; n. 1917 del 2012; n. 5533 del 2012).È appena il caso di ribadire che non vi è alcuna violazione dellanormativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità ditrattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio delladiscrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempisuccessivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazioneprecedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzionilegislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr.Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).3. Sono parimenti inammissibili i motivi quinto e sesto del ricorsopatrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].È invero altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che,trattandosi di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua quantificazioneequitativa — da compiersi, come detto, sulla base delle indicazionicontenute nella legge n. 370 del 1999 — comporta esclusivamente ladecorrenza degli interessi nella misura legale (e non anche la necessitàdella rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensiNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026dell'art. 1224, secondo comma, c.c.) dalla data di messa in mora, inData pubblicazione 28/04/2026quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999,l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta(Cass. n. 23635 del 2014; n. 1917del 2012; n. 458 del 2019).4. Analoga valutazione di inammissibilità deve esprimersi conriferimento al sesto motivo del secondo ricorso (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), con ilquale ci si duole della mancata compensazione delle spese.Costituisce invero jus receptum nella giurisprudenza della Corte dicassazione il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità erientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dellaopportunità della compensazione, totale o parziale, delle speseprocessuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice dimerito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione deldivieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente lespese a carico della parte vittoriosa — ipotesi nella specie non ricorrente— o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottatacon motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numeroseconformi).5. Quanto poi esposto nel settimo paragrafo (pag. 35) di detto ricorsonon costituisce un motivo di impugnazione e non consente alcunoscrutinio.Ivi, infatti, i ricorrenti non prospettano alcuna censura ma solodichiarano di voler «reiterare» le questioni rimaste assorbite nelladecisione della Corte d’appello «al fine di evitare la formazione di ungiudicato interno»: si tratta, dunque, di questioni, peraltro nemmenoindividuate, che, comunque, in quanto rimaste assorbite, avrebberodovuto essere riproposte al giudice di rinvio in caso di accoglimento delpresente ricorso, evenienza evidentemente non verificatasi.6. È inammissibile il settimo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv.Tortorella, in mancanza di specifica indicazione degli atti su cui esso èfondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026Dal verbale richiamato e prodotto dai ricorrenti risulta invero che leData pubblicazione 28/04/2026amministrazioni appellate sono state dichiarate contumaci nel giudizioiscritto al n. 6001/2019 R.G. e non in quello da essi introdotto e poi aquello riunito, recante il numero 6144/2019 R.G.7. Sono infine inammissibili, ex art. 360-bis n. 2, c.p.c. le tre censuresvolte con il primo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (iviindividuato con la lettera “A”).7.1. Quanto al dottor Tresca, l’inammissibilità è predicabile, ai sensidella citata norma, sotto un duplice profilo.7.1.1. Non risulta, anzitutto, specificamente allegato, né tanto menodocumentato, che nel giudizio di appello, oltre alla pronuncia di sentenzafavorevole resa in altro giudizio in relazione alla medesima domanda,fosse stato anche debitamente dedotto e documentato il suo passaggioin giudicato.Della separata sentenza a lui relativa (App. Venezia n. 332 del 2019)si dice, invero, soltanto, che con l’appello era stata affermata la suamancata impugnazione, ma non anche che di ciò fosse stata prodottaalcuna attestazione.Solo in questa sede si conferisce a quella affermazione (“sentenza nonimpugnata”) un contenuto più preciso, dicendosi testualmente chetrattasi di sentenza «non impugnata, come da ordinanza Cass.12978/2022 depositata nel presente ricorso», con ciò implicitamenteammettendosi che la documentazione (asseritamente) attestante ilpassaggio in giudicato non fu depositata nel giudizio di appello.Ciò basta evidentemente a giustificare il mancato rilievo del giudicatoesterno nel giudizio d’appello e, per converso, rende inammissibile la suaallegazione nel presente giudizio di legittimità, dal momento che,considerata la data in cui la menzionata pronuncia della Cassazione èintervenuta, il giudicato che da essa si fa discendere ben avrebbe potutoessere dedotto (più precisamente) e documentato già nel corso delgiudizio di appello.È appena il caso di rammentare, infatti, che secondo principioNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni,Data pubblicazione 28/04/2026l’eccezione di giudicato esterno può essere proposta nel corso del giudiziodi legittimità a condizione che il giudicato si sia formato dopo laconclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurretempestivamente i fatti «nuovi» sopravvenuti, sicché l'eccezione èpreclusa, e il motivo d'impugnazione è inammissibile, se il giudicato siaintervenuto nelle more del giudizio d'appello senza tempestiva deduzionein quella sede, posto che in tal caso la sentenza di appello che si siapronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso perrevocazione ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 20/10/2010,n. 21493; v. anche Cass. 08/01/2014, n. 155; 04/11/2015, n. 22506;17/12/2015, n. 25401; 19/10/2016, n. 21170; 23/05/2019, n. 13987;04/10/2022, n. 28733; 07/04/2023, n. 9561).7.1.2. Mette conto, peraltro, evidenziare che dalla menzionataordinanza della S.C. n. 12978 del 2022 può al più ricavarsi, per implicito,che all’esito di quel giudizio il Tresca ebbe riconosciuto il diritto adottenere il risarcimento con riferimento ad un (non meglio indicato) corsodi specializzazione: di esso si riesce a comprendere, infatti, che eradiverso da “Tossicologia medica”, dal momento che la richiamatasentenza della Corte d’appello di Roma (n. 1718/2015, confermata daCass. n. 28521 del 2018) aveva, in riforma della sentenza di primo grado,rigettato la domanda del Tresca «limitatamente al corso dispecializzazione triennale in Tossicologia medica» (dall’avverbio“limitatamente” potendosi desumere per implicito che, invece, eraconfermato l’accoglimento della domanda in quanto riferita ad altro corsodi specializzazione). Non è dato però anche comprendere qualeesattamente fosse l’altro corso di specializzazione per il quale in quelgiudizio il Tresca aveva (presumibilmente) chiesto il risarcimento condomanda il cui (presumibile) accoglimento in primo grado non venneriformato in appello e se, dunque, esso fosse precisamente quello postoad oggetto della pretesa risarcitoria su cui si controverte nel presentegiudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/20267.1.3. Sotto entrambi i profili, dunque, la valutazione dell’eccezioneData pubblicazione 28/04/2026risultava impossibile per la corte territoriale di Roma.Ne consegue che l’omessa pronuncia sull’eccezione, apprezzata ai sensidel principio di diritto di cui a Cass. n. 22341 del 2017 e successiveconformi, risulta inammissibile ex art. 360-bis n. 2 c.p.c., atteso che lacorte romana, se avesse esaminato l’eccezione avrebbe dovutodisattenderla, sicché il suo tacere è stato innocuo.7.2. Quanto poi alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] è dirimente osservareche del mancato rilievo del dedotto rapporto di litispendenza con altrogiudizio la parte avrebbe dovuto dolersi con regolamento di competenza.Inoltre, la lettura della sentenza del Trib. Roma n. 17567 del 2016 nonconsente in alcun modo di individuare quale domanda del medesimo fossestata accolta e, dunque, di comprendere se fosse la stessa agitata inquesta sede.Valgono dunque anche in tal caso le considerazioni sopra svolte circala non decisività dell’error in procedendo denunciato, ai sensi e per glieffetti di cui all’art. 360-bis n. 2 c.p.c.7.3. Quanto, infine, alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare cheil giudicato a lui favorevole si era formato prima della chiusura del giudiziodi primo grado, discendendone che la sua documentazione in appellorisultava comunque nuova e come tale inammissibile in appello ostandoviil divieto di cui all’art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1 Sentenza n. 18219 del05/07/2019, Rv. 655325).Né parte ricorrente sostiene di non avere potuto produrre il giudicatoprima della decisione di primo grado nel presente giudizio che risale al2019.L’omesso rilievo, dunque, da parte della Corte d’appello risulta anchein tal caso innocuo ai sensi e per gli effetti dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c.VII. Statuizioni accessorie.1. Per le considerazioni che precedono il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Buono e quello proposto con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] devonoessere dichiarati inammissibili, quello proposto con il patrocinio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026Amoruso va rigettato.Data pubblicazione 28/04/20262. Ne discende la condanna dei ricorrenti, al pagamento, in favore delleamministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate come da dispositivo.3. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, neiconfronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debitodell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deveessere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come giàritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028;Cass. n. 1058 del 2019).4. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali perla condanna di tutti i ricorrenti soccombenti, al pagamento di ulteriorisomme ─ liquidate come da dispositivo ─ ex art. 96, terzo comma, c.p.c.,tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenzaformatasi in sede di legittimità sulle questioni trattate.5. Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previstoper il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mdichiara inammissibili il primo e il terzo ricorso; rigetta il secondo.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delleamministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidate in euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Condanna il predetto ricorrente al pagamento, in favore delleamministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.,della ulteriore somma di euro 1.500,00.Condanna i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoreNumero registro generale 12793/2024Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 11574/2026delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidateData pubblicazione 28/04/2026in euro 33.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Condanna gli stessi al pagamento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulterioresomma di euro 17.000,00.Condanna i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredelle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidatein euro 45.600,00 per compensi, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Condanna gli stessi al pagamento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulterioresomma di euro 23.000,00.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca