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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 16221/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso n. 17147/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso quest’ultimo in Roma, via dei Confalonieri n. 5; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Milano; -intimata– nonché INPS; -intimato- per la correzione dell’Ordinanza della C orte Suprema di Cassazione, n. 18870/2022, pubblicata il 10 giugno 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la correzione di un errore materiale presente nel dispositivo dell’Ordinanza della S.C. n. 18870/2022.

L’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Milano e l’INPS sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento.

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., Sez.L, n. 16877 dell’ 11 agosto 2020 ) .

Nella specie, risulta dalla motivazione dell’ordinanza in esame (pagina 12) che l’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Milano è stata condannata a pagare le spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], mentre “nel rapporto tra la Fantin e l’[OSCURATO:PERSONA], nulla va disposto per le spese”.

Al contrario, nel dispositivo dell’ordinanza della S.C. n. 18870/2022 è scritto, dal rigo 2 al rigo 6, “condanna l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della Fantin, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%, nulla per le spese quanto alla Fantin e all’INPS”.

Sussistono, quindi, i presupposti della richiesta correzione.

Pertanto,in accoglimento dell a detta richiesta, si dispone , ai sensi degli artt.391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione del dispositivo dell’ordinanza della S.C. n. 18870/2022, con la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Milano al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], in luogo di [OSCURATO:PERSONA], fermo il resto.

Si precisa che non vi è luogo aprovvedere sulle spese poiché, nel procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui all ’ art. 287 c.p.c. , non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza dicorrezione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza(Cass., Sez. 6 - 1, n. 2861 0 del 6novembre 2019).

P.Q.M.

La Corte, - dispone la correzione dell ’ errore materiale nel dispositivo dell ’ ordinanza n. 18870/2022di questa Corte di cassazione nel senso che , là dove si legge , dal rigo 2 al rigo 6,“condanna l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della Fantin, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%, nulla per le spese quanto alla Fantin e all’INPS” develeggersi ed intendersi “ condanna l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%, nulla per le spese quanto alla Fantin e all’INPS”, fermo il resto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso n. 17147/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso quest’ultimo in Roma, via dei Confalonieri n. 5; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Milano; -intimata– nonché INPS; -intimato- per la correzione dell’Ordinanza della C orte Suprema di Cassazione, n. 18870/2022, pubblicata il 10 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la correzione di un errore materiale presente nel dispositivo dell’Ordinanza della S.C. n. 18870/2022. L’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Milano e l’INPS sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento. Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., Sez.L, n. 16877 dell’ 11 agosto 2020 ) . Nella specie, risulta dalla motivazione dell’ordinanza in esame (pagina 12) che l’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Milano è stata condannata a pagare le spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], mentre “nel rapporto tra la Fantin e l’[OSCURATO:PERSONA], nulla va disposto per le spese”. Al contrario, nel dispositivo dell’ordinanza della S.C. n. 18870/2022 è scritto, dal rigo 2 al rigo 6, “condanna l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della Fantin, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%, nulla per le spese quanto alla Fantin e all’INPS”. Sussistono, quindi, i presupposti della richiesta correzione. Pertanto,in accoglimento dell a detta richiesta, si dispone , ai sensi degli artt.391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione del dispositivo dell’ordinanza della S.C. n. 18870/2022, con la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Milano al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], in luogo di [OSCURATO:PERSONA], fermo il resto. Si precisa che non vi è luogo aprovvedere sulle spese poiché, nel procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui all ’ art. 287 c.p.c. , non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza dicorrezione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza(Cass., Sez. 6 - 1, n. 2861 0 del 6novembre 2019). P.Q.M. La Corte, - dispone la correzione dell ’ errore materiale nel dispositivo dell ’ ordinanza n. 18870/2022di questa Corte di cassazione nel senso che , là dove si legge , dal rigo 2 al rigo 6,“condanna l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della Fantin, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%, nulla per le spese quanto alla Fantin e all’INPS” develeggersi ed intendersi “ condanna l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%, nulla per le spese quanto alla Fantin e all’INPS”, fermo il resto.
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