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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 1984

Cassazione n. 16139/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/04/1984 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/11/1977 avverso la sentenza del 26/11/2021 del TRIBUNALE di MILANO!dato avviso alle partil- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano di applicazione delle pene concordate fra le parti per i delitti meglio individuati in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - Tsutskiridze, alla qualificazione del fatto ed alla verifica della congruità della pena; - Qavelashvili al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti non rientrano fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,S nislao [OSCURATO:PERSONA],,Pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/04/1984 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/11/1977 avverso la sentenza del 26/11/2021 del TRIBUNALE di MILANO!dato avviso alle partil- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano di applicazione delle pene concordate fra le parti per i delitti meglio individuati in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - Tsutskiridze, alla qualificazione del fatto ed alla verifica della congruità della pena; - Qavelashvili al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti non rientrano fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,S nislao [OSCURATO:PERSONA],,Pa
Sentenza Cassazione n. 16139/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris