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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 33153/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 29807-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - 2021 contro 1617 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1257/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/06/2017 R.G.N. 1620/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'.R.

G. n. 29807/2015 [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla valutazione nell'ambito delle graduatorie scolastiche per l'immissione in ruolo ed il conferimento di supplenze del servizio militare di leva, dal medesimo prestato prima del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento; la Corte di merito riteneva che, a fondamento della pretesa, potesse richiamarsi l'art. 485, co. 7, d.

Igs. 297/1994, non limitabile nella sua portata generale dal D.M. 235/2014, che ne aveva ristretto l'effetto al solo servizio militare svolto in costanza di nomina in ruolo; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Bianco è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] con l'unico motivo il MIUR adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 485 d.

Igs. 297/1994, sul presupposto che tale norma dovrebbe essere riferita al solo servizio militare prestato in costanza di nomina in ruolo; il ricorso è infondato, sebbene l'argomentazione in diritto della Corte territoriale debba ricevere integrazione nei termini che seguono; questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., «il punteggio per il servizio dí leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010» (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); disciplina che - si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso «una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050», tale per cui «il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali»; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un R. G. n. 29807/2015 principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.

Consiglio di Stato, sez.

VI, 18 settembre 2015, n. 4343); nulla sulle spese, in quanto il Bianco è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.4.2021.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ef „ DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 29807-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - 2021 contro 1617 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1257/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/06/2017 R.G.N. 1620/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'.R. G. n. 29807/2015 [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla valutazione nell'ambito delle graduatorie scolastiche per l'immissione in ruolo ed il conferimento di supplenze del servizio militare di leva, dal medesimo prestato prima del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento; la Corte di merito riteneva che, a fondamento della pretesa, potesse richiamarsi l'art. 485, co. 7, d. Igs. 297/1994, non limitabile nella sua portata generale dal D.M. 235/2014, che ne aveva ristretto l'effetto al solo servizio militare svolto in costanza di nomina in ruolo; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Bianco è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] con l'unico motivo il MIUR adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 485 d. Igs. 297/1994, sul presupposto che tale norma dovrebbe essere riferita al solo servizio militare prestato in costanza di nomina in ruolo; il ricorso è infondato, sebbene l'argomentazione in diritto della Corte territoriale debba ricevere integrazione nei termini che seguono; questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., «il punteggio per il servizio dí leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010» (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); disciplina che - si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso «una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050», tale per cui «il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali»; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un R. G. n. 29807/2015 principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); nulla sulle spese, in quanto il Bianco è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.4.2021. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ef „ DEPOS
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