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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14175/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39743/2022 Rilevato che l' imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna per il reato di lesioni; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che lamentano, rispettivamente, la mancata risposta della Corte di merito al motivo di appello sull'attendibilità della persona offesa e violazione di legge e vizio di motivazione quanto al medesimo argomento sono manifestamente infondati, dal momento che, reiterando le doglianze del gravame di merito, trascurano la circostanza che la Corte territoriale ha risposto alla doglianza dalla parte, osservando come il riferimento ad altri episodi da parte della vittima fosse indice di buona memoria, piuttosto che di divagazione, e che la Mosetti aveva collocato precisamente nel tempo gli episodi descritti ed aveva ricordato anche altri dati; si tratta di una risposta effettiva, di cui non può essere contestato, in questa sede, il merito, come vorrebbe la ricorrente nel secondo motivo; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod, pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39743/2022 Rilevato che l' imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna per il reato di lesioni; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che lamentano, rispettivamente, la mancata risposta della Corte di merito al motivo di appello sull'attendibilità della persona offesa e violazione di legge e vizio di motivazione quanto al medesimo argomento sono manifestamente infondati, dal momento che, reiterando le doglianze del gravame di merito, trascurano la circostanza che la Corte territoriale ha risposto alla doglianza dalla parte, osservando come il riferimento ad altri episodi da parte della vittima fosse indice di buona memoria, piuttosto che di divagazione, e che la Mosetti aveva collocato precisamente nel tempo gli episodi descritti ed aveva ricordato anche altri dati; si tratta di una risposta effettiva, di cui non può essere contestato, in questa sede, il merito, come vorrebbe la ricorrente nel secondo motivo; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod, pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris