CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 22324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha concluso per il rigetto; Lette le note del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], per NDOCI; che insiste nel ricorso, allegando ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 22 novembre 2022; Lette le ulteriori conclusioni del difensore che insiste; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza avanzata da NDOCI Florin per ottenere la misura dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 TU Stup., rappresentando che la frequentazione con il SERT era stata abbandonata pochi mesi dopo l'avvio e che il condannato si era allontanato dal territorio nazionale per molti anni, venendo anche respinto alla frontiera in ingresso perché ritenuto pericoloso. In via preliminare, il Tribunale respingeva l'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al condannato. 2. Ricorre NDOCI Florin, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in relazione agli artt. 178, 179, 161, 677 cod. proc. pen., perché l'avviso di udienza è stato erroneamente notificato al difensore di fiducia e non all'interessato che aveva eletto domicilio in Italia presso il fratello; - il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione della misura, nonostante la presenza di un'abitazione, di un nucleo famigliare in grado di ospitarlo. 2.1. Il difensore ha depositato una memoria alla quale è allegata l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 22 novembre 2022 che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata in pendenza dell'impugnazione. 2.2. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo. 2. È anzitutto necessario chiarire che il condannato, allontanatosi da circa dieci anni dall'Italia, dove aveva intrapreso, dopo il passaggio in giudicato della condanna in espiazione, dei rapporti con il SERT, aveva recentemente eletto domicilio presso un parente (il fratello). I Carabinieri si sono recati nel luogo indicato per effettuare la notificazione, ma non avendo rinvenuto il condannato personalmente, ma il di lui fratello che riferiva che l'interessato si trovava all'estero, restituivano l'atto non notificato che la cancelleria notificava ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia.3. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema dì notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, oltre al luogo in cui gli atti devono essere notificati, viene indicata anche la persona fiduciariamente prescelta per la loro ricezione, mentre nel caso della dichiarazione di domicilio viene fornita la mera indicazione del luogo in cui gli atti devono essere notificati, essendo in essa insita l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato ed il luogo dichiarato» (Sez. 6, n. 30873 del 18/09/2020, D'Antino, Rv. 279850). 3.1. Da ciò si comprende che l'elezione di domicilio era perfettamente valida ed efficace e che, essendosi rinvenuto in loco il domiciliatario, la stessa doveva essere eseguita a sue mani e non restituita come ineseguita per irreperibilità dell'interessato. 3.2. È, dunque, viziata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale; vizio che il difensore ha tempestivamente e puntualmente eccepito all'udienza camerale, ricevendo una risposta errata in diritto. Si tratta di una nullità relativa a regime intermedio, tempestivamente eccepita, che travolge il provvedimento assunto. 4. Il rilevato vizio processuale, impedisce di esaminare il secondo motivo di ricorso. 4.1. L'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna perché provveda a sanare la rilevata nullità, procedendo a dare nuovo avviso al condannato, presso il domiciliatario, dell'udienza camerale di discussione che sarà prontamente fissata. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve disporsi l'annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveg