CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 03464/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8492/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dal l’Avv . [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 426 / 20 22 , depositata il 23/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Tributi-sanzioni- interessi- prescrizione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione n otificava in data 25 settembre 2019 a Mario V errino l’intimazione di pagamento n. 11020199021795923/000 in relazione acartelle di pagamento relative a crediti erariali. 2. Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Torino chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto all'esazione e di annullare le cartelle di pagamento e , in subordine, diaccertare e dichiarare la prescrizione quanto meno delle sanzioni, degli interessi, degli interessi di mora, degli aggi e delle spese. In corso di causa,preso atto dell’interruzione della prescrizione con riferimento ai creditidi cui ad alcune cartelle, rinunciava al ricorso con riferimento a dette ultime ed insisteva per l’accoglimento della domanda per le restanti. 3. La C.t.p. accoglieva il ricorso,con riferimento alle cartelle per le quali era proseguito il giudizio, ritenendo che il credito erariale fosse prescritto e compensavale spese di giudizio tra le parti. 4. Avverso detta sentenza proponevano appello entrambe le parti, il contribuente dolendosi della compensazione delle spese e l’Ente di riscossione dell’annullamento delle cartelle. La C.t.r., con la sentenza impugnata, previa riunione dei giudizi, accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava quello del contribuente. dichiarava non maturata la prescrizione delle cartelle di pagamento oggetto del ricorso e rigettava la domanda subordinata anche con riferimento alla eccepita prescrizione delle sanzioni e degli interessi. Avverso detta sentenza ricorre il contribuente, che ha pure depositato memoria;L’Ente di riscossione si difende con controricorso. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente e/o error in procedendo per la presunta mancata maturazione del termine di prescrizione ordinario. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, con riferimento alle cinque cartelle per le quali vi era ancora controversia, (11020060010946811000, 11020060038837410, 11020060063277608000,11020070056435013000,11020090005638 270000) il relativo credito costituito da tributi erariali (Irap, Iva, Irpef) fosse prescritto in quanto le stesse erano state notificate tra il 27 febbraio 2006 e l’11febbraio 2009. Assume che la sentenza ha acco lto l’appello del Concessionario senza spiegarnele ragioni. Osserva che l’affermazione resa dalla C.t.r. sul puntoè già di per sé mendace atteso che la notifica dell’intimazione di pagamento impugnata risalivaal 25 settembre 2019, ossia ben oltre il termine di dieci anni previs to per la prescrizione ordinaria; che , in ogni caso, non vi era agli atti nessuna prova documentale di interruzione deltermine. 2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alla prescrizione breve delle sanzioni e degli interessi;la violazione dell’ art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472e dell’art. 2948, n. 4, cod. civ . Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non meritasse accogli mento nemmeno la domanda subordinata relativa alla prescrizione breve delle sanzioni e degli interessi. 3. Il primo motivo è fondato. La C.t.r, ha dato atto che l’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione era stata notificata il 25 settembre 2019 (come del resto confermato anche in controricorso);ha ritenuto che il credito erariale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 –per il quale aveva premesso che la prescrizione era decennale, non potendosi fare applicazione dell’art. 2948 n. 4 cod. civ. – non era prescritto in quanto le cartelle erano state notificate tra il 27 febbraio 2006 e l’11 febbraio 2009. La motivazione, pertanto, è contraddittoria, laddov e, dalle date riportate, emerge il decorso di un termine ultradecennale tra notifica delle cartelle ed intimazione di pagamento. La motivazione, inoltre, è lacunosa in quanto non spiega, con riferimento a ciascuna cartella e a ciascun credito portato dalle stesse quale fosse il temine di prescrizione ritenuto applicabile; quale fosse la data di notifica di ciascuna cartella; se vi fossero o meno atti interruttivi. 4. Anche il secondo motivo è fondato. 4.1. La C.t.r. ha rigettato anche la domanda subordinata con la quale il contribuente aveva chiesto l’annullamento delle cartelle quanto allesanzioni ed agli interessi deducendo la prescrizione quinquennale. 4.2. Premesso che anche per le sanzioni e gli interessi non è affatto chiaro il ragionamento sotteso al decisum, la C.t.r. ha comunque disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 4.2.1. Sul punto va rilevato che gli interessi relativi alle obbligazionitributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione diinteressi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto allaprescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. che prescinde sia dalla tipologia degliinteressi sia dalla natu ra dell'obbligazione principale (tra le più recenti Cass. 27/02/2024, n. 5220; Cass. 24/01/2023, n. 2095, Cass.08/03/2022, n. 7486) 4.2.2. Quanto alle sanzioni l'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». Questa Corte ha più volte ribadito sul punto che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati; se, invece la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 cit.; (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4969 Cass. n. 1980 del 2022 cit. Cass.09/08/2016 n. 16730). 5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso , la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte , in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazionee al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa co