CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21076/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2026 della CORTE di APPELLO di TORINO Udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599 -bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento (motivo al quale aveva peraltro rinunciato in appello); - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - et apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di —1 2CC» e 33 ig "è 0 inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della zu, u O z I rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende a titolo di sanzione pecuniaria; Ode co ‹ P.Q.M. 00 dichiara inammissibile P.Q.M