CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa il 5 giugno 2015 dal Tribunale di Catania, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina e di coltivazione di cannabis, nonché la responsabilità di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in ordine a reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Gli imputati propongono tre distinti atti di ricorso dal contenuto identico, deducendo violazione degli articoli 192 e 530 codice procedura penale poiché la sentenza di appello risulta carente di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e in tema di trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibili perché non consentono di comprendere le specifiche ragioni su cui si fondano le censure dedotte. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]