CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 19963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIt_dato avviso &le partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Suti- A 1.D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RarSul, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. aveva confermato la condanna dei ricorrenti il reato loro ascritti, ridefinendo il trattamento sanzionatorio. 2. [OSCURATO:PERSONA] contestava la definizione giuridica delle condotte in relazione alle quali era stata accertata la responsabilità, deducendo che le estorsioni avrebbero dovuto essere qualificate come truffe. [OSCURATO:PERSONA] contestava l'errata definizione del trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibili. In via generale si ribadisce che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 27610201). Con specifico riguardo alla questione della qualificazione giuridica delle condotte il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. Detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6 - , Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). 3..Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022