CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07479/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 3286/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1437/2021 depositata il 26/11/2021.Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, conassorbimento degli ulteriori motivi o, in subordine, l’inammissibilità deimedesimi motivi.Sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente.La società ricorrente, gestrice nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VR) di due centricommerciali (insegne Famila e A O), nel gennaio 2018 e con denuncerelative alle superfici chiese, all’ente locale e alla società gestore delservizio rifiuti per conto del primo [OSCURATO:PERSONA] srl, d’ottenere ladetrazione della tassa sui rifiuti (c.d. TARI – l. 147/2013) delle superficiproduttive di rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agli urbani.Affermò infatti che tal sorta di rifiuti erano oggetto di raccolta, trasporto esmaltimento presso apposite piattaforme di proprietà della ricorrente sitein altri Comuni e che quindi non avrebbero gravato in alcun modo suiservizi di raccolta resi dal Comune convenuto. L'AmministrazioneComunale e la predetta società gestrice, con nota protocollo n. 5831 del7/3/2018, respinsero l'istanza di detassazione.Avverso tale atto la contribuente propose ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Verona che, con sentenza n. 146/19, accolse soloparzialmente il ricorso escludendo dalle superfici tassabili quelle destinatea pescheria, macelleria e vani tecnici (mq 366) confermando la tassazionesulle superfici rimanenti (mq 2.801).Su appello della società contribuente e con la sentenza indicata inepigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto ha respinto ilgravame.Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il giudice d’appello, dopo avere individuato – quali oggetto dellacontroversia - i rifiuti speciali c.d. non assimilabili (per lo più imballaggi)che l’impresa deve smaltire a proprie spese e richiamato gli orientamentidi questa Corte in materia ha ritenuto che:- la mancata adozione da parte del Ministero dell’Ambiente dei decretidetermini la permanente vigenza della determinazione ministeriale27 luglio 1984 in attuazione dell’art. 5 del d.P.R. 915/82;- ne risulti prorogato il potere dei Comuni di regolamentare il tributo(Cass. 1987/2018);- le aree di vendita e casse, non essendo idonee a produrre,esclusivamente o prevalentemente, imballaggi terziari, non possanoritenersi ricomprese nella previsione d’esenzione - come si evincedall’art. 2, comma 1, della legge n. 68/2014 che ha eliminato ilcomma 661 e modificato il comma 649 dell’art. 1 della legge n.147/2013 - regolando pertanto la materia in modo non dissimile daquanto era previsto dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/1993;- non si tratta, pertanto, d’area produttiva d’imballaggi terziari conformazione quindi, in modo continuativo e prevalente, di rifiuti nonassimilabili;- l’onere di dimostrare che i rifiuti speciali sono avviati al recupero invia autonoma dalla contribuente è in capo a quest’ultima;- la contribuente non ha provato che l’area commerciale di vendita,casse comprese, produca imballaggi terziari sì da considerarsiproduzione continua o prevalente di rifiuti assimilabili;- il Comune ha, per contro, provato di avere predisposto, per i rifiutiurbani e assimilabili e a disposizione della contribuente, deicassonetti e il loro periodico svuotamento;- il fatto che la società smaltisca in autonomia di tali rifiuti non esentadalla TARI;Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026- la stessa non ha neppure diritto a riduzioni tariffarie in relazione aiquantitativi avviati al recupero, non avendo chiarito il dato relativoin modo separato per locali o comunque per superfici omogenee edepurato dei dati relativi agli imballaggi terziari, già raccolti neglispazi di carico/scarico.Ricorre per Cassazione la società sulla base di sei motivi integrati dasuccessiva memoria.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso è stato notificato telematicamente, oltre che in viacartacea il 4/2/2022, alla società [OSCURATO:PERSONA] srl che è rimastaintimata.Il 31/1/2026 il Procuratore Generale ha depositato una memoriachiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento o,in subordine, inammissibilità degli altri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVanno innanzi tutto respinte le eccezioni d’inammissibilità formulate dalComune controricorrente in ordine all’asserita carenza d’autosufficienzadel ricorso in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Non può infattisostenersi che manchi la specifica indicazione degli atti e documenti postia fondamento dell’impugnazione atteso che gli stessi sono specificamenteindicati nel ricorso e ne è trascritto, quando necessario, il contenuto,esplicitando il contenuto rilevante degli stessi. Non può inoltre ritenersiinammissibile il ricorso sol perché non sintetizza le vicende inerenti algiudizio di primo grado, non indispensabili ove non rilevanti per lapresente fase, o non descrive i motivi d’appello, atteso che gli stessi sonoriportati nella sentenza impugnata.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 195, comma 2, lett. e), 198, comma 2, lett g) delNumero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026d.lgs. 152/06, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, 5, all. E) alla legge n. 2248/1865,7, comma 5, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Si duole, in particolare, che la Corte di merito non abbia disapplicatoil regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in quanto privo di indicazione deilimiti quantitativi di assimilazione. Richiama sul punto l’insegnamento diquesta Corte nella pronuncia n. 11035/2019 e sostiene l’illegittimità delregolamento comunale e la conseguente necessità di disapplicarlo, comegià ritenuto da numerose pronunce della CTR Lombardia oggi passate ingiudicato.1.1 Deve innanzi tutto respingersi l’eccezione d’inammissibilità formulatadal controricorrente in relazione alla censura come descritta. Seppure èvero che la stessa individua un gruppo di norme senza indicarespecificamente i profili di violazione, non può dirsi che il vizio denunciatorimetta a questa Corte l’individuazione di tale violazione atteso cherichiama un orientamento oggi del tutto prevalente di questa Corte inmerito ai requisiti di legittimità dei regolamenti comunali in tema di rifiutiassimilati e alla necessità di loro disapplicazione ove gli stessi non fissino,come si afferma nel caso specifico, limiti quantitativi, e non soloqualitativi, all’assimilazione (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv.653663 – 01 e, più recentemente, Sez. 5, Sentenza n. 12039 del03/05/2024 (Rv. 671416 - 01). Ne deriva che il motivo va consideratosufficientemente specifico.1.2 Lo stesso è però inammissibile sotto diverso profilo.1.3 Seppure infatti debba confermarsi il citato orientamento e possa,pertanto e astrattamente, ritenersi l’illegittimità sul punto del regolamentocomunale in materia di assimilazione, va ricordato come la conseguenzaprevista dalle medesime pronunce, ove il giudice tributario abbia il potere-dovere di disapplicare il regolamento, non sia la detassazione atteso chedetti rifiuti restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti specialidall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 che rapporta la tassaNumero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026medesima alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la solaesclusione della parte della superficie nella quale, per struttura edestinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati(Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 - 02). È tuttavia pacificocome spetti al contribuente allegare e provare che, nella specifica parte disuperficie, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o nonassimilati (vv. Cass. Sez. 5, 20/06/2024, n. 17123, Rv. 671609 - 01).1.4 La Corte di merito, nel caso specifico, ha ritenuto che la contribuentenon abbia provato l’assunto sicché la censura, non cogliendo la ratiocomplessiva della decisione, risulta inammissibile per carenza d’interesse.1.5 Risultano perciò assorbite le questioni sollevate dal Comunecontroricorrente volte a dimostrare la legittimità del regolamento inrelazione alla delibera di Consiglio n. 32 del 4 giugno 2014, pagg. 28 e 29,tabelle 4a e 4b dove sarebbero indicati in modo chiaro e specifico i valoridi riferimento circa le quantità d’assimilazione.2. Con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione deglistessi artt. 195, comma 2, lett. e), 198, comma 2, lett g) del d.lgs.152/06, 18 e 21 d.lgs. 22/1997 oltre che dell’art. 1, comma 649, dellalegge 147/2013 anche in relazione all’art. 11 del Reg. TARI, conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione siaerronea riguardo alla conferma della tassazione di superfici produttive dirifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani (c.d. RSU).Richiamando nuovamente la pronuncia n. 11035/2019 di questa Corte,rimarca che l’omessa previsione del requisito quantitativo esclude lalegittimità dell’assimilazione dovendosi applicare solo la pregressadisciplina di cui all’art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/93 che consentel’esenzione o riduzione delle superfici tassabili, sicché le superficiproduttive di rifiuti speciali che il contribuente dimostri d’avviareautonomamente a recupero dovranno essere escluse dal computo dellaNumero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026superficie tassabile (Cass. 28254/20 e 12476/21). Sostiene pertanto cheabbia errato la Corte di merito nel riconoscere la mera riduzione peragevolazione tariffaria anziché la riduzione della superficie tassabile nonpotendosi ritenere legittima l’assimilazione.2.1 La censura costituisce una sostanziale riproposizione di quellaprecedente e va pertanto dichiarata inammissibile per le medesimeragioni.3. Con il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degliartt. 221, 226 d.lgs. 152/06, 1, comma 649 legge 147/2013, anche inrelazione all’art. 11 del Reg. TARI e con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. Sostiene come la decisione sia erronea riguardoall’assoggettamento a tassazione delle superfici dei punti venditaproduttive di rifiuti speciali di imballaggi terziari non assimilabili ai RSU.Evidenzia che, pur ribadita l’illegittimità dell’assimilazione, anche ove ilregolamento fosse legittimo sarebbe errata la decisione che ha consentitola tassazione delle aree di vendita e dei magazzini dei supermercatinonostante gli stessi producano in via prevalente e continuativa imballaggiterziari, non assimilabili per legge (Cass. 10014/19).Si tratta in particolare di quegli imballaggi (vv. direttiva 94/62 CE) cheservono per il trasporto e la manipolazione di un certo numero di unità divendita oppure d’imballaggi multipli, necessari per raggruppare,proteggere e movimentare le stesse già contenute in imballaggi primari (acontatto del prodotto e prelevati dal consumatore assieme a esso) esecondari (contenitori di più unità di prodotto). Evidenzia inoltre comel’art. 11, comma 1, del regolamento comunale TARI, in tema di rifiutispeciali non assimilati, recepisce la regola di non tassabilità ove ilproduttore dimostri il corretto smaltimento. La stessa CTR ha indicatocome oggetto della controversia siano gli imballaggi terziari nonassimilabili.Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026Sostiene inoltre che sia errata la decisione ove afferma che nelle superficidi vendita non si produrrebbero in via prevalente tal sorta di rifiuti perchésarebbe smentita dalla documentazione prodotta in giudizio e volta adassoggettare tali superfici alla tassa in violazione degli artt. 221 e 226 deld.lgs. 152/06. Sarebbe violato anche l’art. 1, comma 649, della legge147/13 atteso che, per escludere le superfici dalla tassazione non sarebbenecessaria una produzione esclusiva di terziari, bastando che siaprevalente, non essendo necessario, a tal fine, che siano assimilabili.3.1 Anche tale motivo incorre nell’inammissibilità evidenziata conriferimento alle precedenti censure atteso che la motivazione della Cortedi merito (pag. 11) si basa essenzialmente sull’assenza di prova che lesuperfici producano in via prevalente e continuativa (e nonnecessariamente esclusiva) imballaggi terziari. La censura concretizzaquindi, più che la denunciata violazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,un sollecito alla rivalutazione delle fonti di prova, da ritenersiinammissibile nella fase di legittimità ove non assurga a ipotesi di nullitàdella sentenza, ai sensi del n. 4 della stessa disposizione, per assenza,apparenza o contraddittorietà della motivazione, censure qui nonprospettate.4. Con il quarto motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 116 c.p.c., 1, comma 649 della legge n. 147/2013 anchein relazione all’art. 11 Reg. TARI. Rimarca l’erroneità della sentenza nellaparte in cui ha ritenuto non provata la produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali. Sostiene di avere depositato i formulari deirifiuti avviati a recupero e i modelli unici di dichiarazione ambientaletrasmessi alla CCIAA competente attestanti natura e quantità dei rifiutiprodotti oltre che la loro produzione continuativa per gli anni 2017 e 2018,Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026allegando una consulenza tecnica a dimostrazione della prevalenza deirifiuti speciali avviati al recupero rispetto a quelli conferiti al serviziocomunale, evidenziando come in altri procedimenti altre Corti di meritoabbiano ritenuto sufficiente tale documentazione.4.1 Anche tale motivo si espone alla medesima valutazioned’inammissibilità, posto che lamenta l’omesso esame di fatti che in realtàsono stati esaminati ma diversamente valutati. La pronuncia impugnata,infatti, pur non richiamando esplicitamente la consulenza di parte, motivasulle ragioni per cui il dato proposto dalla contribuente non sarebbequantomeno rapportato a superfici omogenee e senza depurarlo dei rifiutiterziari già raccolti negli spazi di carico/scarico, ciò che concretizzerebbe,secondo la [OSCURATO:PERSONA] e come si evince dallamotivazione, un doppio sgravio (vv. infra). Non ravvisandosi palesi errorilogici o giuridici in tale ricostruzione, deve ritenersi anche in questo casocome la censura solleciti una rivalutazione delle prove evidenziandosinuovamente come non sia prospettata la nullità della sentenza percarenze motivazionali.4.2 Sotto ulteriore profilo va evidenziato come entrambe le Commissioniterritoriali, di primo e secondo grado, abbiano deciso conformemente sulpunto sicché il motivo va ulteriormente ritenuto inammissibile ai sensidell’art. 360, comma 4, c.p.c.5. Con il quinto motivo si duole della violazione e falsa applicazione degliartt. 1, commi 641 e 649 legge n. 147/13, 221, 226 e 238 d.lgs.152/2006, nonché 11 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito avrebbe violato il principio didoppia imposizione nonché errato affermando che l’autosmaltimento nonrileva ai fini della tassazione. Questa stessa Corte ha ripetutamenteaffermato che l’esclusione dalla tassazione delle aree che producono in viaNumero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026prevalente e continuativa rifiuti speciali avviati autonomamente alrecupero ha lo scopo di evitare una doppia imposizione (Cass. 10548/17).Ribadisce di avere provato con la documentazione già evidenziata laproduzione in via prevalente e continuativa di tal sorta di rifiuti e di averliavviati al recupero.5.1 Il motivo è infondato.5.2 Non è dubbio che la norma succitata abbia il fine d’impedire unadoppia imposizione ma ciò presuppone la prova della circostanzasuccitata, andando ancora una volta richiamata la motivazione dellasentenza impugnata riguardo alle ragioni per cui tale prova non si èritenuta raggiunta.6. Con il sesto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 649 legge n. 147/13, 221, 226 e 238 d.lgs. 152/2006, nonché11, comma 2, del Reg. Comunale TARI, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. Lamenta, in particolare, la violazione del principio comunitario“chi inquina paga” nonché del principio di proporzionalità, oltreall’illegittimità dell’art. 13 del Regolamento TARI nella parte in cui applicauna soglia massima alla riduzione per l’avvio a recupero. Ritiene che lariduzione tariffaria riconosciuta dal Comune nella misura massima del40% (art. 13 regolamento) e contrariamente a quanto affermato dallapronuncia impugnata, sia illegittima, come avrebbe affermato il Consigliodi Stato nella sentenza n. 585/18. L’applicazione di una soglia di riduzionedella tariffa per il materiale avviato autonomamente allo smaltimentoaltererebbe il criterio di proporzionalità e sarebbe in contrasto con leDirettive Europee 94/62 e 2018/852. Sarebbe inoltre errato pretendere loscorporo degli imballaggi terziari già raccolti nelle aree di carico e scaricoperché se tali aree sono escluse dal computo delle superfici imponibili,ovvero non lo sono perché produrrebbero assimilati, essi dovrebberocomunque essere conteggiati ai fini della riduzione.Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/20266.1 Anche questo motivo va ritenuto in parte inammissibile e in parteinfondato.6.2 Quanto al primo profillo, il motivo stesso non risulta proposto nei gradidi merito. Il ricorso si limita infatti a lamentare che il Giudice di secondogrado non abbia ritenuto l’illegittimità dell’art. 13 del Regolamentocomunale TARI perché prevede una soglia massima di riduzione senzaperò indicare se e in quali atti, nel corso del giudizio di merito, abbiaformulato tale profilo di censura.6.3 L’esame dei ricorsi in I e II grado, consentito a questa Corte conriferimento alla natura procedimentale del requisito d’ammissibilità dellacensura, conferma quanto riportato nella sentenza in ordine al fatto che lapresunta illegittimità della soglia massima alla riduzione tariffaria nonfosse stata oggetto né del ricorso di primo grado né di quello in appello,incentrati perlopiù sul diverso problema dell’asserita illegittimità delregolamento sotto il profilo della mancata fissazione dei limiti quantitativiall’assimilazione.6.4 Infondata è altresì la censura sotto il profilo della presunta doppiaimposizione poiché, come ha evidenziato la sentenza impugnata, il datorelativo alla quantità di rifiuti avviati a recupero va depurato dagliimballaggi terziari già raccolti negli spazi di carico e scarico, apparendoevidente, benché implicito, il riferimento ad aree ove fosse provatal’esenzione TARI in considerazione dell’autonomo avvio al riciclo. Sarebbeinfatti ingiusto che tali rifiuti, prodotti nelle predette aree, fosseroriconteggiati anche al fine di provare che le aree di vendita producono invia prevalente e continuativa lo stesso tipo di rifiuti.7. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese della presente fase, a favore del Comune controricorrente, daliquidarsi come da dispositivo.Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PULiberato [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarco [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 3286/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1437/2021 depositata il 26/11/2021.Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, conassorbimento degli ulteriori motivi o, in subordine, l’inammissibilità deimedesimi motivi.Sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente.La società ricorrente, gestrice nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VR) di due centricommerciali (insegne Famila e A O), nel gennaio 2018 e con denuncerelative alle superfici chiese, all’ente locale e alla società gestore delservizio rifiuti per conto del primo [OSCURATO:PERSONA] srl, d’ottenere ladetrazione della tassa sui rifiuti (c.d. TARI – l. 147/2013) delle superficiproduttive di rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agli urbani.Affermò infatti che tal sorta di rifiuti erano oggetto di raccolta, trasporto esmaltimento presso apposite piattaforme di proprietà della ricorrente sitein altri Comuni e che quindi non avrebbero gravato in alcun modo suiservizi di raccolta resi dal Comune convenuto. L'AmministrazioneComunale e la predetta società gestrice, con nota protocollo n. 5831 del7/3/2018, respinsero l'istanza di detassazione.Avverso tale atto la contribuente propose ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Verona che, con sentenza n. 146/19, accolse soloparzialmente il ricorso escludendo dalle superfici tassabili quelle destinatea pescheria, macelleria e vani tecnici (mq 366) confermando la tassazionesulle superfici rimanenti (mq 2.801).Su appello della società contribuente e con la sentenza indicata inepigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto ha respinto ilgravame.Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026Il giudice d’appello, dopo avere individuato – quali oggetto dellacontroversia - i rifiuti speciali c.d. non assimilabili (per lo più imballaggi)che l’impresa deve smaltire a proprie spese e richiamato gli orientamentidi questa Corte in materia ha ritenuto che:- la mancata adozione da parte del Ministero dell’Ambiente dei decretidetermini la permanente vigenza della determinazione ministeriale27 luglio 1984 in attuazione dell’art. 5 del d.P.R. 915/82;- ne risulti prorogato il potere dei Comuni di regolamentare il tributo(Cass. 1987/2018);- le aree di vendita e casse, non essendo idonee a produrre,esclusivamente o prevalentemente, imballaggi terziari, non possanoritenersi ricomprese nella previsione d’esenzione - come si evincedall’art. 2, comma 1, della legge n. 68/2014 che ha eliminato ilcomma 661 e modificato il comma 649 dell’art. 1 della legge n.147/2013 - regolando pertanto la materia in modo non dissimile daquanto era previsto dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/1993;- non si tratta, pertanto, d’area produttiva d’imballaggi terziari conformazione quindi, in modo continuativo e prevalente, di rifiuti nonassimilabili;- l’onere di dimostrare che i rifiuti speciali sono avviati al recupero invia autonoma dalla contribuente è in capo a quest’ultima;- la contribuente non ha provato che l’area commerciale di vendita,casse comprese, produca imballaggi terziari sì da considerarsiproduzione continua o prevalente di rifiuti assimilabili;- il Comune ha, per contro, provato di avere predisposto, per i rifiutiurbani e assimilabili e a disposizione della contribuente, deicassonetti e il loro periodico svuotamento;- il fatto che la società smaltisca in autonomia di tali rifiuti non esentadalla TARI;Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026- la stessa non ha neppure diritto a riduzioni tariffarie in relazione aiquantitativi avviati al recupero, non avendo chiarito il dato relativoin modo separato per locali o comunque per superfici omogenee edepurato dei dati relativi agli imballaggi terziari, già raccolti neglispazi di carico/scarico.Ricorre per Cassazione la società sulla base di sei motivi integrati dasuccessiva memoria.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso è stato notificato telematicamente, oltre che in viacartacea il 4/2/2022, alla società [OSCURATO:PERSONA] srl che è rimastaintimata.Il 31/1/2026 il Procuratore Generale ha depositato una memoriachiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento o,in subordine, inammissibilità degli altri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEVanno innanzi tutto respinte le eccezioni d’inammissibilità formulate dalComune controricorrente in ordine all’asserita carenza d’autosufficienzadel ricorso in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Non può infattisostenersi che manchi la specifica indicazione degli atti e documenti postia fondamento dell’impugnazione atteso che gli stessi sono specificamenteindicati nel ricorso e ne è trascritto, quando necessario, il contenuto,esplicitando il contenuto rilevante degli stessi. Non può inoltre ritenersiinammissibile il ricorso sol perché non sintetizza le vicende inerenti algiudizio di primo grado, non indispensabili ove non rilevanti per lapresente fase, o non descrive i motivi d’appello, atteso che gli stessi sonoriportati nella sentenza impugnata.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 195, comma 2, lett. e), 198, comma 2, lett g) delNumero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026d.lgs. 152/06, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, 5, all. E) alla legge n. 2248/1865,7, comma 5, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Si duole, in particolare, che la Corte di merito non abbia disapplicatoil regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in quanto privo di indicazione deilimiti quantitativi di assimilazione. Richiama sul punto l’insegnamento diquesta Corte nella pronuncia n. 11035/2019 e sostiene l’illegittimità delregolamento comunale e la conseguente necessità di disapplicarlo, comegià ritenuto da numerose pronunce della CTR Lombardia oggi passate ingiudicato.1.1 Deve innanzi tutto respingersi l’eccezione d’inammissibilità formulatadal controricorrente in relazione alla censura come descritta. Seppure èvero che la stessa individua un gruppo di norme senza indicarespecificamente i profili di violazione, non può dirsi che il vizio denunciatorimetta a questa Corte l’individuazione di tale violazione atteso cherichiama un orientamento oggi del tutto prevalente di questa Corte inmerito ai requisiti di legittimità dei regolamenti comunali in tema di rifiutiassimilati e alla necessità di loro disapplicazione ove gli stessi non fissino,come si afferma nel caso specifico, limiti quantitativi, e non soloqualitativi, all’assimilazione (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv.653663 – 01 e, più recentemente, Sez. 5, Sentenza n. 12039 del03/05/2024 (Rv. 671416 - 01). Ne deriva che il motivo va consideratosufficientemente specifico.1.2 Lo stesso è però inammissibile sotto diverso profilo.1.3 Seppure infatti debba confermarsi il citato orientamento e possa,pertanto e astrattamente, ritenersi l’illegittimità sul punto del regolamentocomunale in materia di assimilazione, va ricordato come la conseguenzaprevista dalle medesime pronunce, ove il giudice tributario abbia il potere-dovere di disapplicare il regolamento, non sia la detassazione atteso chedetti rifiuti restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti specialidall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 che rapporta la tassaNumero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026medesima alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la solaesclusione della parte della superficie nella quale, per struttura edestinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati(Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 - 02). È tuttavia pacificocome spetti al contribuente allegare e provare che, nella specifica parte disuperficie, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o nonassimilati (vv. Cass. Sez. 5, 20/06/2024, n. 17123, Rv. 671609 - 01).1.4 La Corte di merito, nel caso specifico, ha ritenuto che la contribuentenon abbia provato l’assunto sicché la censura, non cogliendo la ratiocomplessiva della decisione, risulta inammissibile per carenza d’interesse.1.5 Risultano perciò assorbite le questioni sollevate dal Comunecontroricorrente volte a dimostrare la legittimità del regolamento inrelazione alla delibera di Consiglio n. 32 del 4 giugno 2014, pagg. 28 e 29,tabelle 4a e 4b dove sarebbero indicati in modo chiaro e specifico i valoridi riferimento circa le quantità d’assimilazione.2. Con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione deglistessi artt. 195, comma 2, lett. e), 198, comma 2, lett g) del d.lgs.152/06, 18 e 21 d.lgs. 22/1997 oltre che dell’art. 1, comma 649, dellalegge 147/2013 anche in relazione all’art. 11 del Reg. TARI, conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione siaerronea riguardo alla conferma della tassazione di superfici produttive dirifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani (c.d. RSU).Richiamando nuovamente la pronuncia n. 11035/2019 di questa Corte,rimarca che l’omessa previsione del requisito quantitativo esclude lalegittimità dell’assimilazione dovendosi applicare solo la pregressadisciplina di cui all’art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/93 che consentel’esenzione o riduzione delle superfici tassabili, sicché le superficiproduttive di rifiuti speciali che il contribuente dimostri d’avviareautonomamente a recupero dovranno essere escluse dal computo dellaNumero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026superficie tassabile (Cass. 28254/20 e 12476/21). Sostiene pertanto cheabbia errato la Corte di merito nel riconoscere la mera riduzione peragevolazione tariffaria anziché la riduzione della superficie tassabile nonpotendosi ritenere legittima l’assimilazione.2.1 La censura costituisce una sostanziale riproposizione di quellaprecedente e va pertanto dichiarata inammissibile per le medesimeragioni.3. Con il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degliartt. 221, 226 d.lgs. 152/06, 1, comma 649 legge 147/2013, anche inrelazione all’art. 11 del Reg. TARI e con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. Sostiene come la decisione sia erronea riguardoall’assoggettamento a tassazione delle superfici dei punti venditaproduttive di rifiuti speciali di imballaggi terziari non assimilabili ai RSU.Evidenzia che, pur ribadita l’illegittimità dell’assimilazione, anche ove ilregolamento fosse legittimo sarebbe errata la decisione che ha consentitola tassazione delle aree di vendita e dei magazzini dei supermercatinonostante gli stessi producano in via prevalente e continuativa imballaggiterziari, non assimilabili per legge (Cass. 10014/19).Si tratta in particolare di quegli imballaggi (vv. direttiva 94/62 CE) cheservono per il trasporto e la manipolazione di un certo numero di unità divendita oppure d’imballaggi multipli, necessari per raggruppare,proteggere e movimentare le stesse già contenute in imballaggi primari (acontatto del prodotto e prelevati dal consumatore assieme a esso) esecondari (contenitori di più unità di prodotto). Evidenzia inoltre comel’art. 11, comma 1, del regolamento comunale TARI, in tema di rifiutispeciali non assimilati, recepisce la regola di non tassabilità ove ilproduttore dimostri il corretto smaltimento. La stessa CTR ha indicatocome oggetto della controversia siano gli imballaggi terziari nonassimilabili.Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026Sostiene inoltre che sia errata la decisione ove afferma che nelle superficidi vendita non si produrrebbero in via prevalente tal sorta di rifiuti perchésarebbe smentita dalla documentazione prodotta in giudizio e volta adassoggettare tali superfici alla tassa in violazione degli artt. 221 e 226 deld.lgs. 152/06. Sarebbe violato anche l’art. 1, comma 649, della legge147/13 atteso che, per escludere le superfici dalla tassazione non sarebbenecessaria una produzione esclusiva di terziari, bastando che siaprevalente, non essendo necessario, a tal fine, che siano assimilabili.3.1 Anche tale motivo incorre nell’inammissibilità evidenziata conriferimento alle precedenti censure atteso che la motivazione della Cortedi merito (pag. 11) si basa essenzialmente sull’assenza di prova che lesuperfici producano in via prevalente e continuativa (e nonnecessariamente esclusiva) imballaggi terziari. La censura concretizzaquindi, più che la denunciata violazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,un sollecito alla rivalutazione delle fonti di prova, da ritenersiinammissibile nella fase di legittimità ove non assurga a ipotesi di nullitàdella sentenza, ai sensi del n. 4 della stessa disposizione, per assenza,apparenza o contraddittorietà della motivazione, censure qui nonprospettate.4. Con il quarto motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 116 c.p.c., 1, comma 649 della legge n. 147/2013 anchein relazione all’art. 11 Reg. TARI. Rimarca l’erroneità della sentenza nellaparte in cui ha ritenuto non provata la produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali. Sostiene di avere depositato i formulari deirifiuti avviati a recupero e i modelli unici di dichiarazione ambientaletrasmessi alla CCIAA competente attestanti natura e quantità dei rifiutiprodotti oltre che la loro produzione continuativa per gli anni 2017 e 2018,Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026allegando una consulenza tecnica a dimostrazione della prevalenza deirifiuti speciali avviati al recupero rispetto a quelli conferiti al serviziocomunale, evidenziando come in altri procedimenti altre Corti di meritoabbiano ritenuto sufficiente tale documentazione.4.1 Anche tale motivo si espone alla medesima valutazioned’inammissibilità, posto che lamenta l’omesso esame di fatti che in realtàsono stati esaminati ma diversamente valutati. La pronuncia impugnata,infatti, pur non richiamando esplicitamente la consulenza di parte, motivasulle ragioni per cui il dato proposto dalla contribuente non sarebbequantomeno rapportato a superfici omogenee e senza depurarlo dei rifiutiterziari già raccolti negli spazi di carico/scarico, ciò che concretizzerebbe,secondo la [OSCURATO:PERSONA] e come si evince dallamotivazione, un doppio sgravio (vv. infra). Non ravvisandosi palesi errorilogici o giuridici in tale ricostruzione, deve ritenersi anche in questo casocome la censura solleciti una rivalutazione delle prove evidenziandosinuovamente come non sia prospettata la nullità della sentenza percarenze motivazionali.4.2 Sotto ulteriore profilo va evidenziato come entrambe le Commissioniterritoriali, di primo e secondo grado, abbiano deciso conformemente sulpunto sicché il motivo va ulteriormente ritenuto inammissibile ai sensidell’art. 360, comma 4, c.p.c.5. Con il quinto motivo si duole della violazione e falsa applicazione degliartt. 1, commi 641 e 649 legge n. 147/13, 221, 226 e 238 d.lgs.152/2006, nonché 11 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito avrebbe violato il principio didoppia imposizione nonché errato affermando che l’autosmaltimento nonrileva ai fini della tassazione. Questa stessa Corte ha ripetutamenteaffermato che l’esclusione dalla tassazione delle aree che producono in viaNumero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026prevalente e continuativa rifiuti speciali avviati autonomamente alrecupero ha lo scopo di evitare una doppia imposizione (Cass. 10548/17).Ribadisce di avere provato con la documentazione già evidenziata laproduzione in via prevalente e continuativa di tal sorta di rifiuti e di averliavviati al recupero.5.1 Il motivo è infondato.5.2 Non è dubbio che la norma succitata abbia il fine d’impedire unadoppia imposizione ma ciò presuppone la prova della circostanzasuccitata, andando ancora una volta richiamata la motivazione dellasentenza impugnata riguardo alle ragioni per cui tale prova non si èritenuta raggiunta.6. Con il sesto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 649 legge n. 147/13, 221, 226 e 238 d.lgs. 152/2006, nonché11, comma 2, del Reg. Comunale TARI, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. Lamenta, in particolare, la violazione del principio comunitario“chi inquina paga” nonché del principio di proporzionalità, oltreall’illegittimità dell’art. 13 del Regolamento TARI nella parte in cui applicauna soglia massima alla riduzione per l’avvio a recupero. Ritiene che lariduzione tariffaria riconosciuta dal Comune nella misura massima del40% (art. 13 regolamento) e contrariamente a quanto affermato dallapronuncia impugnata, sia illegittima, come avrebbe affermato il Consigliodi Stato nella sentenza n. 585/18. L’applicazione di una soglia di riduzionedella tariffa per il materiale avviato autonomamente allo smaltimentoaltererebbe il criterio di proporzionalità e sarebbe in contrasto con leDirettive Europee 94/62 e 2018/852. Sarebbe inoltre errato pretendere loscorporo degli imballaggi terziari già raccolti nelle aree di carico e scaricoperché se tali aree sono escluse dal computo delle superfici imponibili,ovvero non lo sono perché produrrebbero assimilati, essi dovrebberocomunque essere conteggiati ai fini della riduzione.Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/20266.1 Anche questo motivo va ritenuto in parte inammissibile e in parteinfondato.6.2 Quanto al primo profillo, il motivo stesso non risulta proposto nei gradidi merito. Il ricorso si limita infatti a lamentare che il Giudice di secondogrado non abbia ritenuto l’illegittimità dell’art. 13 del Regolamentocomunale TARI perché prevede una soglia massima di riduzione senzaperò indicare se e in quali atti, nel corso del giudizio di merito, abbiaformulato tale profilo di censura.6.3 L’esame dei ricorsi in I e II grado, consentito a questa Corte conriferimento alla natura procedimentale del requisito d’ammissibilità dellacensura, conferma quanto riportato nella sentenza in ordine al fatto che lapresunta illegittimità della soglia massima alla riduzione tariffaria nonfosse stata oggetto né del ricorso di primo grado né di quello in appello,incentrati perlopiù sul diverso problema dell’asserita illegittimità delregolamento sotto il profilo della mancata fissazione dei limiti quantitativiall’assimilazione.6.4 Infondata è altresì la censura sotto il profilo della presunta doppiaimposizione poiché, come ha evidenziato la sentenza impugnata, il datorelativo alla quantità di rifiuti avviati a recupero va depurato dagliimballaggi terziari già raccolti negli spazi di carico e scarico, apparendoevidente, benché implicito, il riferimento ad aree ove fosse provatal’esenzione TARI in considerazione dell’autonomo avvio al riciclo. Sarebbeinfatti ingiusto che tali rifiuti, prodotti nelle predette aree, fosseroriconteggiati anche al fine di provare che le aree di vendita producono invia prevalente e continuativa lo stesso tipo di rifiuti.7. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese della presente fase, a favore del Comune controricorrente, daliquidarsi come da dispositivo.Numero registro generale 3286/2022Numero sezionale 130/2026Numero di raccolta generale 7479/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]