CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17254/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lege;-ricorrente-controMinistero Della Giustizia C/o Avvocatura Generale dello Stato,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2253/2024 depositata il14/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’avv.to [OSCURATO:PERSONA] difendeva [OSCURATO:PERSONA], ammesso alpatrocinio a spese dello Stato, nel processo penale n. 1611/2017, dinanziNumero registro generale 4761/2025Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17254/2026Data pubblicazione 01/06/2026al Tribunale di Messina, per cui l’avvocato chiedeva la liquidazione delcompenso per l’attività espletata.Per quello che qui interessa, dopo aver ottenuto due diversi decreti diliquidazione dal tribunale di Messina, lo stesso Tribunale revocava ilsecondo dei due, ritenendo l’attività già liquidata.2. L’avv.to Pino spiegava opposizione, presso il Tribunale di Messina,avverso il provvedimento di revoca, deducendo che le istanze diliquidazione attenessero a diverse attività, chiedendo pertanto la revocadel provvedimento di revoca.Con l’ordinanza oggetto di ricorso, l’opposizione veniva accolta nelsenso richiesto dall’istante, ma si disponeva la compensazione delle spesedel giudizio di opposizione “non essendosi il Ministero costituito e nonavendo manifestato opposizione alle ragioni del ricorrente”.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso fondato su un unicomotivo.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.Nessuno ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per contraddittorietà dellamotivazione della sentenza impugnata, nonché per violazione di leggedella stessa, laddove accogliendo l'opposizione, compensava le spese delprocedimento, sulla base della mancata costituzione del Ministero dellaGiustizia.2. Il motivo è fondato.Costituisce principi univoco di questa Corte che il difensore di personaammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proponga opposizione avverso ildecreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle sommeliquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutelaNumero registro generale 4761/2025Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17254/2026Data pubblicazione 01/06/2026di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto allaliquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventualeobbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni delcodice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per lespese", ex artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. (Sez. 6 - 2, n. 17247 del12/08/2011 e succ., ex multis, Cass. 21/03/2018 e conf., Cass. n.4082/2024).2.1 Nel caso in oggetto, il Tribunale di Messina ha accolto in totol’opposizione alla liquidazione dei compensi spiegata dall’avv.to Pino, maha negato la liquidazione delle spese in ragione della mancata resistenzadel Ministero intimato.2.2. Orbene, come questa Corte ha ormai più volte chiarito (ex multis.Cass. 4082/2024), tale motivazione contrasta con il principio di causalitàche regge la liquidazione delle spese in giudizio, principio in forza delquale le spese incombono sulla parte che con la sua condotta abbia datocausa al giudizio costringendo la controparte – riuscita vittoriosa – adadire il giudice per l’affermazione delle proprie ragioni (Cass. n. 17247 del12/08/2011); nonché si contra con il principio, che si applicaevidentemente a tutti i giudizi in cui è parte la P.A., secondo cui lamancata opposizione dell’Amministrazione non giustifica, di per sé, lacompensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunquel'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere ilriconoscimento del diritto (Cass. 17/10/2013, n.23632; Cass.21/03/2018, n.7072 e succ. ex multis. Cass. n. 5255 del 17/02/2022 eCass. n. 4082 del 14/02/2024).2.3 In conclusione, ove il difensore della parte ammessa al gratuitopatrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto diliquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivoper compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza,Numero registro generale 4761/2025Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17254/2026Data pubblicazione 01/06/2026il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dellaGiustizia intimato (Cass. n. 5255 del 17/02/2022).3. La decisione impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio,al Tribunale di Messina, nella persona di un diverso magistrato, cheregolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Messina, nellapersona di un diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il PresidenteMauro Mocci