CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10074/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29015 /20 18 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29015del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41B08 G273H) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], VIA P.[OSCURATO:PERSONA] N. 40([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore,legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dall’avvocatoSalvatore Petrucci (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47 E27 G273Q ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3382/2018, pubblicatain data 10 luglio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha intimato precetto di pagamento dell’importo di € 1.729,24 al condominio del fabbricato sito in Palermo, via P.pe di Villafranca n. 40, sulla base di titolo esecutivo di forma- zione giudiziale. Ric. n. 29015/2018 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 L’amministratore del condominio ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., soste- nendo di avere già pagato l’importo oggetto del precetto. L’opposizione è stata accolta dalGiudice di Pace di Palermo. Il Tribunale di Palermo ha conferm ato la decisione di primo grado. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il condominio intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Va in primo luogo dato atto che il condominio controricor- rente ha depositato una memoria oltre il termine previsto dall’art. 380bis.1 c.p.c., che va pertanto considerata inammis- sibile. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo e controverso dell’errore denunciato, in relazione all’art. 360n. 5 cpc». Il ricorrente sostiene che il tribunale, giudice di secondo grado, avrebbe «omesso di prendere in esame e di decidere sull’es- senziale circostanza della irrituale presenza di controparte nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace con procura- tore nominato dal solo amministratore del condominio e privo dell’indispensabile ex legge ratifica da parte dell’assemblea condominiale». Nell’esposizione del motivo si lamenta poi, in effetti, che, a so- stegno dell’affermazione per cui, nel caso di specie, l’ammini- stratore doveva ritenersi legittimato a proporre l’opposizione all’esecuzione senza necessità di autorizzazione assembleare, il tribunale stesso avrebbe richiamato un precedente di questa Ric. n. 29015/2018 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Corte non pertinente, in quanto relativo ad impugnazione di una delibera assembleare. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. È infondato nella parte in cui il ricorrente sostiene che il tribu- nale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo e contro- verso e, precisamente, la mancanza di una delibera assem- bleare a ratifica dell’iniziativa giudiziaria (con correlativa no- mina del difensore) assunta dall’amministratore: è infatti suffi- ciente rilevare, in proposito, che nella decisione impugnata si affronta in realtà esplicitamente la questione e la si risolve sulla base di una duplice ratio decidendi, avendo il tribunale ritenuto, inprimo luogo, che l’amministratore avesse agito nell’ambito delle proprie competenze e quindi non necessitasse di una au- torizzazione dell’assemblea, ma avendo altresì rilevato che, co- munque, tale autorizzazione in ratifica vi era stata, sulla base di deliberazione assembleare del 27 maggio 2016 (che si pre- cisa essere stata adeguatamente documentata dalla parte op- ponente), deliberazione che non risultava impugnata e, quindi, doveva ritenersi valida ed efficace. È inammissibile nella parte in cui, in modo deltutto generico, senza chiarire adeguatamente il senso dell’affermazione e senza quindi una specifica censura volta a contestare il principio di diritto affermato dal giudice di appello (segnatamente il prin- cipio secondo il quale l’amministratore del condominio può agire e resistere in giudizio,senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, quando l’oggetto della controversia rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso), si afferma la non esatta coincidenza tra la fattispecie di cui al precedente di le- gittimità richiamato dal tribunale e la presente vicenda. 3.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazionedell’art. 1137 c.c. in relazione a ll’ art. 360 n. 3 e 4 cpc ». Il ricorrente sostiene che la delibera dell’assemblea del condo- minio che ebbe a ratificare l’attività dell’amministratore sarebbe Ric. n. 29015/2018 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 nulla, ai sensi dell’art. 1137 c.c., in quanto egli non sarebbe stato convocato alla predetta assemblea, né gli sarebbe mai stato comunicato il relativo verbale, sebbene non vi avesse par- tecipato. La censura è inammissibile. In primo luogo, il ricorrente si limita, infatti, a sostenere di avere contestato «fermamentela validità della riunione condo- miniale», ma, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non precisa in quali atti ed in quali termini aveva avanzato tale contestazione nel corso del giudizio di merito e non richiama il contenuto di detti atti, né direttamente (mediante trascrizione) né indirettamente (mediante puntuale indicazione della loro al- locazione nel fascicolo processuale e della parte rilevante di essi). Tale lacuna sarebbe di per sé assorbente. In ogni caso, è opportuno altresì osservare come, nella sen- tenza impugnata, sia chiarito che, non risultando essere stata impugnata la deliberazione assembleare in questione, essa do- veva ritenersi valida ed efficace: il tribunale ha cioè (implicita- mente ma inequivocabilmente)affermato che, anche a prescin- dere dalla regolarità della convocazione, la deliberazione as- sembleare che autorizza, anche eventualmente in ratifica,l’am- ministratore ad agire o resistere in giudizio, deve ritenersi effi- cace, quanto meno se non sia regolarmente e tempestivamente impugnata ed eventualmente fino a che non sia annullata o di- chiarata nulla. Tale affermazione in diritto (peraltro conforme all’indirizzo am- piamente prevalente di questa Corte: cfr. Cass., Sez. 2- , Sen- tenza n. 4672del 23/02/2017, Rv. 643364 – 01; Sez. U , Sen- tenza n. 26629del 18/12/2009, Rv. 610632 – 01; Sez. 2 , Sen- tenza n. 7073del 07/07/1999, Rv. 528406 – 01; Sez. 2 , Sen- tenza n. 11457del 18/11/1997, Rv. 510092 – 01; Sez. 2 , Sen- tenza n. 9787 del 09/10/1997 , Rv. 508649 – 01; Sez. 2 , Ric. n. 29015/2018 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Sentenza n. 7569 del 29/08/1994 , Rv. 487784 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 3302del 20/03/1993, Rv. 481491 –01) non risulta oggetto di una specifica ed argomentata censura nel ricorso , essendosi il ricorrente limitato a richiamare, genericamente, principi di diritto relativi agli ordinari presupposti di validità delle deliberazioni dell’assemblea dei condomini con riguardo alla regolarità della convocazione (peraltro riferendoli ad una decisione di questa Corte che ha tutt’altro oggetto), ma senza formulare una specifica e adeguata critica all’affermazione se- condo cui, fermi tali presupposti, la delibera dell’assemblea che autorizza l’azione in giudizio da parte dell’amministratore deve ritenersi efficace se non impugnata ed eventualmente annullata o dichiarata nulla, quanto meno con riguardo alla idoneità a fondare la legittimazione processuale di quest’ultimo. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del condominio controricorrente, li- quidandole in complessivi € 1.800,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric. n. 29015/2018 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 unificato pari a quello dovuto pe