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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 21689/2023

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nciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30443/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12; – controricorrente – avverso il DECRETO n. cronol. 2366/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositato il 24 maggio 2021; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 28/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto n. 2366/2021, con il quale la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente contro il decreto che aveva respinto la sua domanda di equa riparazione.

Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta “violazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/2001, 132 c.p.c., 112 c.p.c.”: la decisione della Corte d’appello fa riferimento ad “argomentazioni sia ex novo, sia destituite di ogni fondamento”; la Corte non si è infatti pronunciata sui motivi addotti dal ricorrente, “in più addentrandosi in ambiti non sollevati dal deducente”, così negando l’indennizzo stante l’intervenuta prescrizione del reato oggetto del giudizio presupposto, senza considerare che quando il ricorrente ha proposto domanda per equa riparazione il giudizio penale presupposto era ancora in corso.

Il motivo non può essere accolto.

Come ha sottolineato la Corte d’appello richiamando un precedente di questa Corte (Cass. n. 4529/2021), nel momento in cui il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto del giudice delegato che aveva negato l'indennizzo per equa riparazione, la totalità della controversia è stata devoluta al giudice dell'opposizione che è stato investito dell'intera domanda senza che si fosse formato alcun giudicato interno.

La Corte d’appello poteva quindi rilevare, in applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. a), della legge n. 89 del 2001 (introdotto dalla legge n. 208 del 2015 e secondo cui non sussiste per l'imputato il pregiudizio da irragionevole durata del processo penale, salvo prova contraria, in ipotesi di dichiarazione di intervenutaprescrizione del reato), che il processo pena le presupposto, nel quale il ricorrente era imputato, “era stato definito per prescrizione, senza che risulti dedotta e tanto meno fornita prova contraria”.

Al riguardo non assume portata dirimente che la declaratoria di prescrizione del reato sia avvenuta quando il processo per equa riparazione era già iniziato, in quanto, trattandosi di una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria (v.

Cass. n. 14140/2022, per cui è “il privato a dover provare di avere sofferto, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato e a causa della irragionevole durata del processo, un danno non patrimoniale, sotto forma di effettività del patema d'animo da riparare), essa entra in gioco nel momento della decisione da parte del giudice.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30443/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12; – controricorrente – avverso il DECRETO n. cronol. 2366/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositato il 24 maggio 2021; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 28/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto n. 2366/2021, con il quale la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente contro il decreto che aveva respinto la sua domanda di equa riparazione. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta “violazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/2001, 132 c.p.c., 112 c.p.c.”: la decisione della Corte d’appello fa riferimento ad “argomentazioni sia ex novo, sia destituite di ogni fondamento”; la Corte non si è infatti pronunciata sui motivi addotti dal ricorrente, “in più addentrandosi in ambiti non sollevati dal deducente”, così negando l’indennizzo stante l’intervenuta prescrizione del reato oggetto del giudizio presupposto, senza considerare che quando il ricorrente ha proposto domanda per equa riparazione il giudizio penale presupposto era ancora in corso. Il motivo non può essere accolto. Come ha sottolineato la Corte d’appello richiamando un precedente di questa Corte (Cass. n. 4529/2021), nel momento in cui il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto del giudice delegato che aveva negato l'indennizzo per equa riparazione, la totalità della controversia è stata devoluta al giudice dell'opposizione che è stato investito dell'intera domanda senza che si fosse formato alcun giudicato interno. La Corte d’appello poteva quindi rilevare, in applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. a), della legge n. 89 del 2001 (introdotto dalla legge n. 208 del 2015 e secondo cui non sussiste per l'imputato il pregiudizio da irragionevole durata del processo penale, salvo prova contraria, in ipotesi di dichiarazione di intervenutaprescrizione del reato), che il processo pena le presupposto, nel quale il ricorrente era imputato, “era stato definito per prescrizione, senza che risulti dedotta e tanto meno fornita prova contraria”. Al riguardo non assume portata dirimente che la declaratoria di prescrizione del reato sia avvenuta quando il processo per equa riparazione era già iniziato, in quanto, trattandosi di una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria (v. Cass. n. 14140/2022, per cui è “il privato a dover provare di avere sofferto, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato e a causa della irragionevole durata del processo, un danno non patrimoniale, sotto forma di effettività del patema d'animo da riparare), essa entra in gioco nel momento della decisione da parte del giudice. 2. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nel