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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05363/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7' Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine all'art. 116, comma 15, C. d.

S., nella parte in cui è non sono state concesse le attenuanti generiche.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

Secondo il pacifico orientamento della giurispru- denza di legittimità, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non co- stituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la per- sonalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ex plurinnis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

In altri termini, è la valutazione di merite- volezza che necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; per converso, l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche ri- sulta adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di spe- cifica richiesta dell'imputato volta al loro ottenimento, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la ri- chiesta stessa si fonda (ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891).

Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al di- niego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. r- 249163; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 -02).

Ne deriva che le circostanze in parola possono essere negate anche soltanto in base ai pre- cedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).Nella specie, con motivazione logica e adeguata, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione non solo dell'esistenza di pre- cedenti penali, ma altresì della riscontrata insussistenza di elementi positivi da valutare.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7' Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine all'art. 116, comma 15, C. d. S., nella parte in cui è non sono state concesse le attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. Secondo il pacifico orientamento della giurispru- denza di legittimità, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non co- stituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la per- sonalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ex plurinnis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). In altri termini, è la valutazione di merite- volezza che necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; per converso, l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche ri- sulta adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di spe- cifica richiesta dell'imputato volta al loro ottenimento, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la ri- chiesta stessa si fonda (ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891). Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al di- niego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. r- 249163; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 -02). Ne deriva che le circostanze in parola possono essere negate anche soltanto in base ai pre- cedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).Nella specie, con motivazione logica e adeguata, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione non solo dell'esistenza di pre- cedenti penali, ma altresì della riscontrata insussistenza di elementi positivi da valutare. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
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