CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 20325/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, nel procedimento a carico diVilla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso la sentenza del 24.07.2024 del Tribunale di Piacenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. GiuseppeRiccardi, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenzaha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 luglio 2024, con cui il Tribunale di Piacenza, all’esito di rito abbreviato,aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] , riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva,alla pena, condizionalmente sospesa,di anni 1, mesi 6 di reclusione e 4.000 euro di multa, in quantoritenuto colpevole de l reato di cui all’art . 73 , comma 4, del d .P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Cortemaggiore sino al 23 luglio 2024. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo , con il quale è stata eccepita l’inosservanzadell’art. 165, comma 2, cod. pen. , evidenziandosi che l’imputato era stato già condannato,con decreto penale divenuto esecutivo il 22 febbraio 2020, per il medesimo titolo di reato, commesso il 10 settembre 2019, con concessione della sospensione condizionale della pena, per cui la nuova concessione del predetto beneficio avrebbe dovuto essere subordinata a uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre innanzitutto premettere che, ai sensi dell’art. 165, comma 2, cod. pen.,la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma 1, ovvero l ’ obbligo delle restituzioni, de l pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, o ancora quello di provvedere all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 2. Nel caso di specie,dalla stessa sentenza impugnata (pag. 4) emerge che l’imputato ha già fruito una volta del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., per cui la seconda concessione della sospensione condizionale avrebbe dovuto essere subordinata a uno degli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 165 cod. pen. 3. Ne consegue che, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale,la sentenza impugnata deve essere annullata impugnata relativamente al punto concernente la mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizioalla Corte di appello di Bologna. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente la mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 25.02.2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]