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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08724/2026

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ppresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ), il[OSCURATO:DATA_NASCITA], e residente in Mendicino (CS), [OSCURATO:PERSONA] n. 2,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dichiarando il suddetto difensore di voler riceverele comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al numero di fax 098432490ovvero all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-Numero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIA n. 1752/2024 depositata il 20/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento n.TD3010302136/2017 relativamente all’a.i. 2014 che, in data 18 marzo2019 impugnava con ricorso-reclamo.Il contribuente (come da controricorso) deduceva “l’omessa notificadell’atto presso il suo domicilio fiscale (corrispondente al suo indirizzo diresidenza). [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava, infatti, che, a seguito di istanzadi accesso agli atti del 26/02/2019, acquisiva le cartoline di ricevimentoafferenti la notifica del suindicato avviso di accertamento nei confrontidello stesso, dalle quali si evinceva che l’Agenzia delle Entrate, in data20/10/2017, provvedeva ad inviare l’avviso di accertamento di cui sopra inC/da Rusoli n. 11, Castrolibero, nonostante tale indirizzo noncorrispondesse affatto con il domicilio fiscale del ricorrente.

Invero, dalcertificato di residenza in atti risultava che il Sig. [OSCURATO:PERSONA], a fardata dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasferiva la propria residenza ed il proprio domiciliofiscale presso il Comune di Mendicino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2”.Dal ricorso apprendesi che, in condivisione del ricorso-reclamo,l’Agenzia delle entrate accoglieva (con provvedimento del 17 giugno 2019:cfr. all. 3 ric.) il reclamo sulla base della seguente motivazione: “Sebbenela notifica dell'avviso di accertamento sia avvenuta nella sede indicata il03/05/2016 quale domicilio fiscale dal depositario delle scritture contabili,in considerazione del principio di tax compliance e tenuto conto che perl'anno di imposta pendono ancora i termini di accertamento,l'Amministrazione finanziaria annulla la validità della notifica dell'attoNumero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026impugnato, ferma ed impregiudicata la facoltà di procedere a rinotificarel'atto entro i termini di decadenza”.Il 16 luglio 2019, il contribuente (che dal controricorso apprendesiaver avuto conoscenza del provvedimento del 17 giugno 2019 solo dallecontrodeduzioni agenziali nel giudizio n. 215/2000 R.G. di cui si dirà)depositava il ricorso presso la CTP di Cosenza, radicando il giudizio n.3200/2019 R.G., in cui l’Agenzia non si costituiva.A tenore del controricorso, “con sentenza n. 2179/2022, depositata il27/04/2022, la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, sezionesettima, rigettava il ricorso, assumendo che il ricorrente non ave[sse]dimostrato di avere comunicato all’ufficio tributario la variazione didomicilio avvenuta a far data dal 07/05/2012, compensando le spese dilite”.“In data 25.06.2019 – specifica il ricorso – l’Amministrazionefinanziaria rinotificava al contribuente il medesimo avviso di accertamentoTD3010302136/2017, anno d’imposta 2014 mediante il quale accertava,ai sensi dell’art. 39 del DPR 600/73, un maggior reddito d’impresa per €38.443,00.

In data 24.09.2019 il contribuente presentava nuovo ricorsodinnanzi la CTP”, radicando il giudizio n. 215/2020 R.G.; costituitasil’Agenzia, “all’udienza del 27/6/22 la Corte con ordinanza n. 1280/2022del 27/6/2022 […] disponeva la sospensione del procedimento in attesadella compiuta definizione del procedimento iscritto al n. 3200/2019’”.Il 10 ottobre 2022 il contribuente proponeva appello avverso lasentenza n. 2179/2022 (resa, come detto, nel giudizio n. 3200/2019).“Si costituiva l’Amministrazione finanziaria” – prosegue il ricorso –“evidenziando che non vi era stato un annullamento e sostituzione delprecedente avviso di accertamento ma che era stata posta in essere unasemplice rinotificazione al fine di rimettere il contribuente nei termini perproporre ricorso”.Numero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026Dal controricorso apprendesi che, “all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parteappellante dichiarava di non avere più interesse al giudizio stantel’avvenuto sgravio ed insisteva per la condanna alle spese del giudizio”.La CGT2 della Calabria, con la sentenza in epigrafe, così decideva:“[D]ichiara cessata la materia del contendere e[d] estingue il giudizio.Compensa tra le parti le spese del giudizio”, motivando, “in fatto e diritto”,come segue:«Con sentenza n. 2179/2022, la CTP di Cosenza rigettava il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto indicato in epigrafe, nulladisponendo per le spese, data la mancata costituzione dell’Agenzia delleEntrate.Il contribuente proponeva appello.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore dell’appellante rilevava che era statoprodotto telematicamente provvedimento di sgravio da parte dell’Agenziadelle Entrate e, pertanto, non aveva più interesse al giudizio e chiedeva ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere.

Insisteva per lacondanna di controparte al pagamento delle spese di lite.Preso atto della definizione bonaria della controversia, la richiesta vaaccolta con conseguente estinzione del giudizio.In ragione dell’avvenuto sgravio sussistono le ragioni per compensare trale parti le spese del grado».Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo.Resiste il contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsaapplicazione art. 46 D Lgs. 546/1992 in relazione all’articolo 360, primocomma, n. 3), del codice di procedura civile”.

Secondo la ricorrenteAgenzia, “nel corso del giudizio[,] controparte ha affermato che l’Ufficioaveva provveduto ad effettuare lo sgravio non precisando che ildocumento che versava in atti e a cui si riferiva anche in sede di udienzaNumero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026non era altro che lo sgravio dell'iscrizione provvisoria, derivantedall’annullamento dell’accertamento avvenuto in sede di mediazionetributaria poiché notificato ad indirizzo diverso da residenza, accertamentosuccessivamente rinotificato il 25/06/2019 correttamente ed impugnatocon reclamo il 24/09/2019”.

L’Ufficio ha compiuto una seconda iscrizioneprovvisoria, oggetto di richiesta di rateizzazione, a significare “che ilcontribuente fosse ben consapevole che sussisteva ancora una pretesaimpositiva riconducibile all’avviso di accertamentoTD3010302136[/]2017”.

“Non vi erano, quindi, i presupposti perdichiarare l’estinzione del giudizio, sia perché l’atto non era stato oggettodi annullamento e non vi era alcuno sgravio, sia perché non vi era alcunadefinizione bonaria”.Anzitutto occorre esaminare le eccezioni preliminari formulate incontroricorso.Esse sono infondate.Lo è quella che denuncia il difetto di procura speciale nel ricorsonotificato.L’art. 9, comma 1, l. n. 103 del 1979 prevede che “l’avvocaturagenerale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delleamministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte dicassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altresupreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali consede in Roma, nonché nei procedimenti innanzi a collegi internazionali ocomunitari”.L’art. 1 r.d. n. 1161 del 1933 prevede che “la rappresentanza, ilpatrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla avvocaturadello Stato.

Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi atutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno diNumero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono ilmandato speciale, bastando che consti della loro qualità”.Infondata è anche l’eccezione volta a denunciare l’inammissibilità delmotivo in quanto meritale.Esso – ben lungi dal trascendere nel merito – individua con precisionela violazione di legge da cui assume afflitta la sentenza impugnata,ragguagliandola a pertinente rubrica, che a sua volta identifica la normaviolata.Può procedersi alla disamina del motivo.Esso è infondato.In punto di diritto,- con riguardo al giudizio ordinario di cognizione, vale il principiosecondo cui “la cessazione della materia del contendere si ha per effettodella sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione delgiudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali dadeterminare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e darendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante allarichiesta pronuncia di merito”, per quanto, si aggiunge, non debbanecessariamente “debba sussistere un espresso accordo delle parti anchesulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nelgiudizio” (Cass. n. 30251 del 2023);- con riguardo il processo tributario, “la pronuncia di cessazione dellamateria del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone lacessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione delsopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - qualil'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul ‘petitum’ esulla ‘causa petendi’ della lite contestata e idonei perciò far venir menol'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia […]” (Cass. n. 5351 del2020).

Ancora, “la cessazione della materia del contendere presuppone,da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali daNumero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia dimerito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi.

Neconsegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una solaparte come idoneo a determinare la cessazione della materia delcontendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cuispetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del dirittoazionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione” (Cass. n. 5188 del2015).In punto di fatto,- da un lato, nel giudizio n. 3200/2019 R.G., alla stregua di quantoevincesi concordemente dagli atti di entrambe le parti, il contribuenteaveva proposto impugnazione avverso l’avviso unicamente per l’affermatodifetto di notifica.

La sentenza di primo grado, in effetti, ha respintol’originario ricorso ritenendo correttamente notificato l’avviso ed ilcontribuente ha proposto appello censurando siffatta conclusione dellaCTP;- dall’altro lato, il provvedimento di sgravio del 5 luglio 2019 – che ilcontribuente ha invocato e prodotto nanti la CGT2 (come risultante dal filein formato zip contenente gli atti e documenti in appello allegato al file delcontroricorso) – ha ad oggetto, ben vero, non l’avviso di accertamentoimpugnato, ma (e non potrebbe essere diversamente) l’iscrizione a titoloprovvisorio effettuata mediante cartella n. 63418014745444001 a seguitodella prima notifica dell’avviso, in quanto, venuta meno questa, l’Agenziaha provveduto allo sgravio di detta iscrizione; nondimeno – come risultainequivocabilmente dalla motivazione del provvedimento stesso, cheriferisce la motivazione del provvedimento di accoglimento del ricorso-reclamo, a sua volta limitante “expressis verbis” gli effettidell’annullamento alla notifica dell’avviso (“[…] l'Ufficio annulla la validitàdella notifica dell'atto impugnato […]”) con espressa riserva di effettuareuna seconda notifica (riferita come perfezionatasi “in data 25/06/2019”) –Numero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026la ragione dello sgravio della cartella riposa sulla condivisa (sia purprudenzialmente) invalidità della notifica dell’avviso.Tirando le fila del discorso, poiché pacificamente si verteva in giudiziodella sola legittimità o meno della (prima) notifica dell’avviso, e non(anche) della legittimità o meno dell’avviso stesso, il sopravvenutoprovvedimento di sgravio, nel render conto dell’accoglimento del ricorso-reclamo del contribuente proprio in condivisione della doglianzariguardante l’illegittimità della notifica, ha eliminato le ragioni di contrastotra le parti in relazione alla notifica stessa.In altri termini, la doglianza del contribuente ha trovato accoglimento.Né è residuato in capo all’A.F. alcun interesse ad una decisione sullafondatezza della pretesa rassegnata in avviso, perché su validità edefficacia di questo non refluisce l’annullamento in punto di sola notifica: siapplica infatti il ricevuto principio secondo cui “la notificazione non è unrequisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizioneintegrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determinain via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamentela piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine didecadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazionefinanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio” (così “ex multis”Cass. n. 21071 del 2018; Cass. n. 2203 del 2018).L’avviso ha pacificamente conservato validità: ciò è tanto vero cheesso, contraddistinto dal medesimo numero, è stato di nuovo notificato alcontribuente, che l’ha nuovamente impugnato, sulla base di doglianze dimerito, dando origine all’ulteriore giudizio n. 215/2020 R.G. (sul punto, aconferma, leggesi espressamente a p. 12 controric.: “In data 25/06/2019,l’Agenzia delle Entrate rinotificava al Sig. [OSCURATO:PERSONA], questa volta presso ilComune di Mendicino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, lo stesso avviso diaccertamento n.

TD3010302136/2017, con evidente duplicazione dellapretesa […]”).Numero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere respinto, con lestatuizioni consequenziali come da dispositivo (fermo restando che lanatura pubblica della soccombente Agenzia la esime dalla corresponsionedel cd. doppio contributo unificato).

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] Marcole spese di lite, liquidate in euro 3.100, oltre rimborsi in ragione di euro200, spese forfettarie in ragione del 15% ed accessori, se ed in quantodovuti.Così deciso a Roma, lì 5 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ), il[OSCURATO:DATA_NASCITA], e residente in Mendicino (CS), [OSCURATO:PERSONA] n. 2,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dichiarando il suddetto difensore di voler riceverele comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al numero di fax 098432490ovvero all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-Numero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIA n. 1752/2024 depositata il 20/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento n.TD3010302136/2017 relativamente all’a.i. 2014 che, in data 18 marzo2019 impugnava con ricorso-reclamo.Il contribuente (come da controricorso) deduceva “l’omessa notificadell’atto presso il suo domicilio fiscale (corrispondente al suo indirizzo diresidenza). [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava, infatti, che, a seguito di istanzadi accesso agli atti del 26/02/2019, acquisiva le cartoline di ricevimentoafferenti la notifica del suindicato avviso di accertamento nei confrontidello stesso, dalle quali si evinceva che l’Agenzia delle Entrate, in data20/10/2017, provvedeva ad inviare l’avviso di accertamento di cui sopra inC/da Rusoli n. 11, Castrolibero, nonostante tale indirizzo noncorrispondesse affatto con il domicilio fiscale del ricorrente. Invero, dalcertificato di residenza in atti risultava che il Sig. [OSCURATO:PERSONA], a fardata dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasferiva la propria residenza ed il proprio domiciliofiscale presso il Comune di Mendicino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2”.Dal ricorso apprendesi che, in condivisione del ricorso-reclamo,l’Agenzia delle entrate accoglieva (con provvedimento del 17 giugno 2019:cfr. all. 3 ric.) il reclamo sulla base della seguente motivazione: “Sebbenela notifica dell'avviso di accertamento sia avvenuta nella sede indicata il03/05/2016 quale domicilio fiscale dal depositario delle scritture contabili,in considerazione del principio di tax compliance e tenuto conto che perl'anno di imposta pendono ancora i termini di accertamento,l'Amministrazione finanziaria annulla la validità della notifica dell'attoNumero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026impugnato, ferma ed impregiudicata la facoltà di procedere a rinotificarel'atto entro i termini di decadenza”.Il 16 luglio 2019, il contribuente (che dal controricorso apprendesiaver avuto conoscenza del provvedimento del 17 giugno 2019 solo dallecontrodeduzioni agenziali nel giudizio n. 215/2000 R.G. di cui si dirà)depositava il ricorso presso la CTP di Cosenza, radicando il giudizio n.3200/2019 R.G., in cui l’Agenzia non si costituiva.A tenore del controricorso, “con sentenza n. 2179/2022, depositata il27/04/2022, la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, sezionesettima, rigettava il ricorso, assumendo che il ricorrente non ave[sse]dimostrato di avere comunicato all’ufficio tributario la variazione didomicilio avvenuta a far data dal 07/05/2012, compensando le spese dilite”.“In data 25.06.2019 – specifica il ricorso – l’Amministrazionefinanziaria rinotificava al contribuente il medesimo avviso di accertamentoTD3010302136/2017, anno d’imposta 2014 mediante il quale accertava,ai sensi dell’art. 39 del DPR 600/73, un maggior reddito d’impresa per €38.443,00. In data 24.09.2019 il contribuente presentava nuovo ricorsodinnanzi la CTP”, radicando il giudizio n. 215/2020 R.G.; costituitasil’Agenzia, “all’udienza del 27/6/22 la Corte con ordinanza n. 1280/2022del 27/6/2022 […] disponeva la sospensione del procedimento in attesadella compiuta definizione del procedimento iscritto al n. 3200/2019’”.Il 10 ottobre 2022 il contribuente proponeva appello avverso lasentenza n. 2179/2022 (resa, come detto, nel giudizio n. 3200/2019).“Si costituiva l’Amministrazione finanziaria” – prosegue il ricorso –“evidenziando che non vi era stato un annullamento e sostituzione delprecedente avviso di accertamento ma che era stata posta in essere unasemplice rinotificazione al fine di rimettere il contribuente nei termini perproporre ricorso”.Numero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026Dal controricorso apprendesi che, “all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parteappellante dichiarava di non avere più interesse al giudizio stantel’avvenuto sgravio ed insisteva per la condanna alle spese del giudizio”.La CGT2 della Calabria, con la sentenza in epigrafe, così decideva:“[D]ichiara cessata la materia del contendere e[d] estingue il giudizio.Compensa tra le parti le spese del giudizio”, motivando, “in fatto e diritto”,come segue:«Con sentenza n. 2179/2022, la CTP di Cosenza rigettava il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto indicato in epigrafe, nulladisponendo per le spese, data la mancata costituzione dell’Agenzia delleEntrate.Il contribuente proponeva appello.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore dell’appellante rilevava che era statoprodotto telematicamente provvedimento di sgravio da parte dell’Agenziadelle Entrate e, pertanto, non aveva più interesse al giudizio e chiedeva ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere. Insisteva per lacondanna di controparte al pagamento delle spese di lite.Preso atto della definizione bonaria della controversia, la richiesta vaaccolta con conseguente estinzione del giudizio.In ragione dell’avvenuto sgravio sussistono le ragioni per compensare trale parti le spese del grado».Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo.Resiste il contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsaapplicazione art. 46 D Lgs. 546/1992 in relazione all’articolo 360, primocomma, n. 3), del codice di procedura civile”. Secondo la ricorrenteAgenzia, “nel corso del giudizio[,] controparte ha affermato che l’Ufficioaveva provveduto ad effettuare lo sgravio non precisando che ildocumento che versava in atti e a cui si riferiva anche in sede di udienzaNumero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026non era altro che lo sgravio dell'iscrizione provvisoria, derivantedall’annullamento dell’accertamento avvenuto in sede di mediazionetributaria poiché notificato ad indirizzo diverso da residenza, accertamentosuccessivamente rinotificato il 25/06/2019 correttamente ed impugnatocon reclamo il 24/09/2019”. L’Ufficio ha compiuto una seconda iscrizioneprovvisoria, oggetto di richiesta di rateizzazione, a significare “che ilcontribuente fosse ben consapevole che sussisteva ancora una pretesaimpositiva riconducibile all’avviso di accertamentoTD3010302136[/]2017”. “Non vi erano, quindi, i presupposti perdichiarare l’estinzione del giudizio, sia perché l’atto non era stato oggettodi annullamento e non vi era alcuno sgravio, sia perché non vi era alcunadefinizione bonaria”.Anzitutto occorre esaminare le eccezioni preliminari formulate incontroricorso.Esse sono infondate.Lo è quella che denuncia il difetto di procura speciale nel ricorsonotificato.L’art. 9, comma 1, l. n. 103 del 1979 prevede che “l’avvocaturagenerale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delleamministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte dicassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altresupreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali consede in Roma, nonché nei procedimenti innanzi a collegi internazionali ocomunitari”.L’art. 1 r.d. n. 1161 del 1933 prevede che “la rappresentanza, ilpatrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla avvocaturadello Stato. Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi atutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno diNumero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono ilmandato speciale, bastando che consti della loro qualità”.Infondata è anche l’eccezione volta a denunciare l’inammissibilità delmotivo in quanto meritale.Esso – ben lungi dal trascendere nel merito – individua con precisionela violazione di legge da cui assume afflitta la sentenza impugnata,ragguagliandola a pertinente rubrica, che a sua volta identifica la normaviolata.Può procedersi alla disamina del motivo.Esso è infondato.In punto di diritto,- con riguardo al giudizio ordinario di cognizione, vale il principiosecondo cui “la cessazione della materia del contendere si ha per effettodella sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione delgiudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali dadeterminare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e darendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante allarichiesta pronuncia di merito”, per quanto, si aggiunge, non debbanecessariamente “debba sussistere un espresso accordo delle parti anchesulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nelgiudizio” (Cass. n. 30251 del 2023);- con riguardo il processo tributario, “la pronuncia di cessazione dellamateria del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone lacessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione delsopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - qualil'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul ‘petitum’ esulla ‘causa petendi’ della lite contestata e idonei perciò far venir menol'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia […]” (Cass. n. 5351 del2020). Ancora, “la cessazione della materia del contendere presuppone,da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali daNumero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia dimerito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Neconsegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una solaparte come idoneo a determinare la cessazione della materia delcontendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cuispetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del dirittoazionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione” (Cass. n. 5188 del2015).In punto di fatto,- da un lato, nel giudizio n. 3200/2019 R.G., alla stregua di quantoevincesi concordemente dagli atti di entrambe le parti, il contribuenteaveva proposto impugnazione avverso l’avviso unicamente per l’affermatodifetto di notifica. La sentenza di primo grado, in effetti, ha respintol’originario ricorso ritenendo correttamente notificato l’avviso ed ilcontribuente ha proposto appello censurando siffatta conclusione dellaCTP;- dall’altro lato, il provvedimento di sgravio del 5 luglio 2019 – che ilcontribuente ha invocato e prodotto nanti la CGT2 (come risultante dal filein formato zip contenente gli atti e documenti in appello allegato al file delcontroricorso) – ha ad oggetto, ben vero, non l’avviso di accertamentoimpugnato, ma (e non potrebbe essere diversamente) l’iscrizione a titoloprovvisorio effettuata mediante cartella n. 63418014745444001 a seguitodella prima notifica dell’avviso, in quanto, venuta meno questa, l’Agenziaha provveduto allo sgravio di detta iscrizione; nondimeno – come risultainequivocabilmente dalla motivazione del provvedimento stesso, cheriferisce la motivazione del provvedimento di accoglimento del ricorso-reclamo, a sua volta limitante “expressis verbis” gli effettidell’annullamento alla notifica dell’avviso (“[…] l'Ufficio annulla la validitàdella notifica dell'atto impugnato […]”) con espressa riserva di effettuareuna seconda notifica (riferita come perfezionatasi “in data 25/06/2019”) –Numero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026la ragione dello sgravio della cartella riposa sulla condivisa (sia purprudenzialmente) invalidità della notifica dell’avviso.Tirando le fila del discorso, poiché pacificamente si verteva in giudiziodella sola legittimità o meno della (prima) notifica dell’avviso, e non(anche) della legittimità o meno dell’avviso stesso, il sopravvenutoprovvedimento di sgravio, nel render conto dell’accoglimento del ricorso-reclamo del contribuente proprio in condivisione della doglianzariguardante l’illegittimità della notifica, ha eliminato le ragioni di contrastotra le parti in relazione alla notifica stessa.In altri termini, la doglianza del contribuente ha trovato accoglimento.Né è residuato in capo all’A.F. alcun interesse ad una decisione sullafondatezza della pretesa rassegnata in avviso, perché su validità edefficacia di questo non refluisce l’annullamento in punto di sola notifica: siapplica infatti il ricevuto principio secondo cui “la notificazione non è unrequisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizioneintegrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determinain via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamentela piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine didecadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazionefinanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio” (così “ex multis”Cass. n. 21071 del 2018; Cass. n. 2203 del 2018).L’avviso ha pacificamente conservato validità: ciò è tanto vero cheesso, contraddistinto dal medesimo numero, è stato di nuovo notificato alcontribuente, che l’ha nuovamente impugnato, sulla base di doglianze dimerito, dando origine all’ulteriore giudizio n. 215/2020 R.G. (sul punto, aconferma, leggesi espressamente a p. 12 controric.: “In data 25/06/2019,l’Agenzia delle Entrate rinotificava al Sig. [OSCURATO:PERSONA], questa volta presso ilComune di Mendicino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, lo stesso avviso diaccertamento n. TD3010302136/2017, con evidente duplicazione dellapretesa […]”).Numero registro generale 1634/2025Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 8724/2026Data pubblicazione 08/04/2026Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere respinto, con lestatuizioni consequenziali come da dispositivo (fermo restando che lanatura pubblica della soccombente Agenzia la esime dalla corresponsionedel cd. doppio contributo unificato). P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] Marcole spese di lite, liquidate in euro 3.100, oltre rimborsi in ragione di euro200, spese forfettarie in ragione del 15% ed accessori, se ed in quantodovuti.Così deciso a Roma, lì 5 febbraio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08724/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris