CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2015
Cassazione n. 06782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21584/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COMUNE DI M [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2 NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] 1 NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 2330/2015 depositata il09/03/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato l’ipoteca iscritta su un immobile di sua proprietà, effettuata da Gestline spa (poi [OSCURATO:PERSONA] spa) sulla base di ruoli relativi a diversi anni di imposta a decorrere dal 1989, lamentando l’omessa comunicazione e notificazione della iscrizione, l’omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, la nullità dell’iscrizione ipotecaria e l’infondatezza delle pretese tributarie. Costituitesi l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] spa, la Camera di Commercio di Napoli, il Comune di Napoli e rimast e contumaci le altre parti, la CTP Napoli, « dichiarato escluso quanto non ricadente nella sua giurisdizione», aveva rigettato il ricorso. La CTR Campania, a sua volta, aveva rigettato l’appello del contribuente, osservando l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, non impugnate, l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione dei crediti per mancata indicazione dell’arco temporale, l’infondatezza della questione relativa all’omessa comunicazione della iscrizione ipotecaria. Avverso questa sentenza n. 2330/15 ha proposto ricorso per cassazione il contribuente che si è affidato a quattro motivi. Si sono costituiti con controricorso l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Napoli, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito. Sono rimasteintimate le altre parti . Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti sull’assunto che l’atto difetterebbe di autosufficienza e sarebbe formulato in modo confuso, comprendendo più profili di doglianza , come si desume giàdalla rubrica dei motivi. 1.1.Va premesso che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito dispecificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. sez. un. n. 8950 del 2022). 1.2. Nel caso di specie, il ricorso, pur nella sua sintetica esposizione, contiene elementi sufficienti con puntuali richiami, anche mediante trascrizioni dei punti salienti, agli atti di causa. 1.3. Va respinta anche la questione della non intelligibilità dell’atto, a seguito della indicazione di plurimi profili di doglianza perché, di là dalle indicazioni in rubrica, i motivi sono riportati in termini sufficientemente precisi e chiari e permettono di cogliere con chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata (Cass. n. 39169 del 2021). Del resto, neppure l'erronea indicazione in rubrica delle norm e violatedetermina ex se l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale dellarubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura(Cass. n. 12690 del 2018). 2. Passando alle singole doglianze, c on il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione del diritto di difesa ex art. 24 cost., la violazione dell’art. 26, art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, art. 140 c.p.c., art. 23 d.lgs. 546 del 1992, perché le relazioni di notifica depositate da Equitalia riportano soltanto la locuzione “irreperibile” ed erano nulle, anche per tardiva produzione oltre i termini di cui all’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602 del 19873, art. 6 comma 5 legge n. 204 del 2000, nonché illegittima ed errata motivazione sul punto, essendo stata omessa la comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria con violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Con il terzo motivo si deduce, sempre in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e omessa pronunzia su punti rilevanti indicati in ricorso ed in appello, oltre ad omessa valutazione delle prove, avendo la CTR omesso di accertare l’infondatezza delle pretese tributarie. Con il quarto motivo, infine, deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, violazione dell’art. 2909 c.c. e contrasto di giudicati in quanto con sentenza n. 10631/2014 il Tribunale di Napoli, giudicando sui contributi INPS portati dalle medesime cartelle impugnate, aveva statuito la nullità della notifica di cartelle oggetto di impugnazione anche davanti al Giudice tributario. 3.Il secondo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti. 3.1. Sul la questione della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria, la sentenza impugnata osserva , come riportato in ricorso per autosufficienza (pag. 8), che «In ordine poi alla asserita mancanza della comunicazione di iscrizione dell’ipoteca va rilevato che la stessa, avendo solo funzione di garanzia del credito pubblico e non della fase espropriativa vera e propria ex art. 50 co.2 d.p.r. 602/73, non integra un atto endoprocedimentale comportante la viziosità della successive attività esecutiva sicché la sua mancanza non rileva ai fini invocati dall’appellante». La decisione è palesemente errata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, dalle sez. un. 19667 del 2014 in poi, secondo cui «in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità» (v. anche Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 5577 del 2019). Quindi, l’iscrizione ipotecaria impugnata, che -come è pacifico - non è stata preceduta da alcuna comunicazione, deve ritenersi invalida e deve essere annullata. 5. Conclusivamente, accolto il secondo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata con riferimento al motivo accolto e la causa può essere decisa nel merito , non essendo necessari accertamenti in fatto, con accoglimento del ricorso iniziale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 6. Sussistono i presuppos ti per la compensazione integrale delle spese di merito e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza. P.Q.M. accoglieil secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e decidendo nel merito accoglie il ricorso iniziale di [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese del giudizio di merito e condanna in solido i controrico