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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39150/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cl. 71, avverso la sentenza del 17 dicembre 2020 della Corte di appello di Bologna, che nell'ambito del procedimento penale denominato "Aemilia" aveva confermato la sua condanna per il reato associativo mafioso di cui al capo 1) e per ii reato di truffa di cui al capo 94), mentre aveva riqualificato il fatto di cui al capo 95) in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e dichiarato non doversi procedere per difetto di querela.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso straordinario il difensore del condannato, denunciando i seguenti errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, come di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Errore di fatto nel ritenere le due sentenze di primo e secondo grado una c.d.

"doppia conforme, mentre quella di appello ha limitato la partecipazione associativa del Muto ad un periodo di tempo più limitato con consistente riduzione della pena: tale errore ha avuto portata decisiva sull'esame dei primi tre motivi di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tale errore percettivo ha portato la Corte di cassazione a non esaminare il primo motivo del ricorso (in particolare, oltre al tema della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, si denunciava la non consentita utilizzazione di una motivazione soltanto integrativa da parte della Corte di appello).

L'errore ha influito nel pretermettere l'analisi del motivo sulle dichiarazioni favorevoli del collaboratore Cortese (travisamento della prova per omissione), alla luce di quanto dichiarato da altro collaboratore Giglio.

L'errore ha determinato anche il fuorviato esame del secondo motivo di ricorso sul reato estorsivo, là dove la Corte di cassazione si è limitata a ripetere supinamente gli argomenti del secondo giudice: anche in tal caso non vi era la doppia conforme, avendo la Corte di appello espresso dubbi sulla sussistenza di un mandato effettivo del Muto.

Anche per il terzo motivo relativo al capo 94), la Corte ha affrontato il tema nella errata convinzione di trovarsi di fronte ad una doppia conforme.

2.2. Errore di fatto nell'esaminare il quarto motivo di ricorso, ritenendolo generico, quando invece erano stati allegati gli atti pertinenti (le denunce del Muto): in tal modo ai fini della ritenuta partecipazione del Muto alla cosca non sono stati considerati - per genericità quanto al dato temporale - gli episodi incendiari indicati nel motivo che aveva visto vittima il ricorrente.

Anche in tal caso l'errore percettivo sulla allegazione difensiva ha determinato un errore decisivo sulla valutazione della condanna per il reato associativo (si richiama la giurisprudenza sulle figure di imprenditore "vittima" e imprenditore "colluso").

La Corte di cassazione in tal modo è incorsa in altro errore percettivo nel collocare le denunce (e quindi la condizione di vittima del Muto) in epoca di gran lunga precedente e in un diverso contesto ambientale, in contrasto con le evidenze allegate al ricorso.

Il dato omesso è un elemento di fatto inconfutabile.

2.3. Errore di fatto per omesso esame del secondo motivo di ricorso a specificazione del quarto motivo di ricorso, sul concetto di partecipazione ad,/ associazione mafiosa che richiede la verifica del contributo "effettivo" del sodale alla vita del sodalizio (come definito dalle Sezioni Unite Modaffari del 2021).

La Corte, a fronte di una contestazione generica, ha valorizzato circostanze non utilizzate dai giudici di merito per ritenere dimostrata la partecipazione del Mutuo al sodalizio mafioso e, comunque, non prestando alcuna attenzione al tema sollevato con il secondo motivo di ricorso, non si è resa conto che gli elementi raccolti nel processo non erano idonei a configurare la partecipazione secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite Modaffari.

Motivo che la Corte ha ritenuto non ricevibile in quanto non correlato alla storia imprenditoriale dell'imputato approdato ad una consapevole e matura adesione al progetto criminale coltivato dall'associazione, così dimostrando l'errore consistito nell'equivocare o non considerare che gli elementi raccolti non erano idonei a dimostrare tale partecipazione nel senso sopra precisato (come dimostra il mancato riferimento alle novità della suddetta giurisprudenza di legittimità).

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto declina motivi non consentiti e generici.

2. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso: ne consegue che non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo e che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui 7-- sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risolti • in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527.

3. Il primo errore denunciato dal ricorrente presenta plurimi profili di inammissibilità.

Va rilevato che la Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi proposti nell'interesse del Muto e che concernevano la responsabilità per il delitto associativo (primo e quarto del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], terzo e quarto del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo nuovo motivo), venissero a "riproporre" doglianze "adeguatamente scrutinate e disattese con corretti argomenti giuridici dalle conformi sentenze di merito".

La difesa in questa sede denuncia l'errore nell'aver ritenuto tale conformità "in ragione della omogeneità dei criteri di valutazione della prova e degli esiti attinti".

3.1. E' evidente che tale errore, nella stessa declinazione del vizio, finisce per rappresentare un errore valutativo (si denunciano argomentazioni "non pertinenti se non del tutto errate" sulla tesi della conformità, criticando come "generico" il criterio della valutazione della prova e limitativo il riferimento agli "esiti").

3.2. Inoltre, il ricorrente solo labialmente definisce "decisivo" il presunto errore in relazione all'esame del primo motivo di ricorso.

La Corte, infatti, affronta ampiamente ai §§

1.1. e

1.1.2. le censure in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori sia in ordine ai criteri di scrutinio utilizzati sia in ordine al tema della necessaria verifica ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. demandata al giudice di appello, sulla quale insiste in questa sede la difesa.

La Corte di cassazione rileva che la Corte territoriale "ha effettuato a pag. 1594 e segg. una ricognizione delle dichiarazioni eteroaccusatorie che attingono il ricorrente" il cui "complesso" (passato in rassegna dalla Corte) dava conto della prova della sua partecipazione al sodalizio criminoso (anche per i riscontri incrociati), definendo "del tutto generiche le deduzioni in ordine alla credibilità soggettiva dei chiamanti alla luce dell'analitico scrutinio operato, in conformità al primo giudice, dalla Corte di merito alle pagg. 103 e segg.", e infondati i rilievi sulla violazione dei criteri di utilizzabilità chiariti dalle Sezioni Unite Aquilina.

In tale prospettiva, la Corte affronta pertanto anche il motivo aggiunto che aveva sostenuto come "insussistente la ritenuta convergenza del molteplice con riguardo alla condotta partecipativa in ragione del fatto che Giglio e Cortese hanno escluso che il Muto fosse un affiliato mentre [OSCURATO:PERSONA] ha riferito esclusivamente quanto appresso da [OSCURATO:PERSONA], mai sentito sul punto, e le dichiarazioni del Valeria circa l'uso del capannone del prevenuto per riunioni del sodalizio è compatibile con il ruolo di imprenditore succube della cosca" (così la sintesi a pag. 139 della sentenza impugnata, non contestata in questa sede).

3.2. In ordine al presunto errore connesso all'esame del secondo motivo di ricorso, la doglianza attiene inoltre al "modo" (avrebbe, secondo la difesa, "ripetuto pigramente le considerazioni svolte nella sentenza di appello") con cui la Corte ha valutato il motivo: la Corte ha sul punto affermato che "le censure relative al capo 95), definito con declaratoria di improcedibilità a seguito di riqualificazione ex art. 393 cod. pen. risultano manifestamente infondate".

Va rammentato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Rv. 269868).

3.3. Quanto al terzo presunto errore relativo alla trattazione del terzo motivo di ricorso, anche in tal caso il ricorrente in definitiva lamenta la risposta alle sue deduzioni, a suo dire viziata dalla erronea percezione della conformità delle sentenze di merito: peraltro di tale errore non vi è traccia nel corpo motivazionale della sentenza impugnata, posto che la Corte ha affrontato le censure difensive, ritenendo che la Corte di appello avesse offerto una "adeguata motivazione" alle questioni sollevate con l'appello.

4. Quanto al presunto secondo errore di fatto nell'esaminare il quarto motivo di ricorso, le censure sono aspecifiche.

Il ricorso ipotizzava (pag. 26) il collegamento tra le successive condotte di partecipazione e i "danneggiamenti precedentemente subiti".

La Corte ha definito tale collegamento generico quanto alla contestualizzazione temporale (e non con riferimento all'epoca dei danneggiamenti).

Infatti ha chiarito che non poteva "escludersi che all'epoca il Muto abbia subito pressioni e attentati di carattere estorsivo" e che "la pretesa difensiva di traslare siffatta condizione ai decenni successivi, in un diverso contesto ambientale e a fronte di contrarie e concludenti emergenze che depongono per il pieno ed attivo inserimento del ricorrente nelle dinamiche associative, da cui le proprie imprese avevano tratto ampio beneficio" non era ricevibile in quanto ignorava "l'evoluzione della storia imprenditoriale del Muto", approdato (al pari di ,/ altri imprenditori) ad una consapevole e matura adesione al progetto criminale coltivato dall'associazione mafiosa.

5. Inammissibile è anche l'ultimo preteso errore di fatto.

Il ricorrente lamenta infatti la valutazione del motivo di ricorso e quindi al più un errore giuridico (quanto alla verifica del contributo "effettivo" del sodale alla vita del sodalizio, come definito dalle Sezioni Unite Modaffari del 2021) nello scrutinio della motivazione della sentenza appellata (la Corte, infatti, non accede agli atti processuali) e dei motivi di cassazione.

Solo genericamente la difesa assume che la Corte di cassazione ha valorizzato circostanze non utilizzate dai giudici di merito per ritenere dimostrata la partecipazione del Mutuo al sodalizio mafioso.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cl. 71, avverso la sentenza del 17 dicembre 2020 della Corte di appello di Bologna, che nell'ambito del procedimento penale denominato "Aemilia" aveva confermato la sua condanna per il reato associativo mafioso di cui al capo 1) e per ii reato di truffa di cui al capo 94), mentre aveva riqualificato il fatto di cui al capo 95) in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e dichiarato non doversi procedere per difetto di querela. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso straordinario il difensore del condannato, denunciando i seguenti errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, come di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Errore di fatto nel ritenere le due sentenze di primo e secondo grado una c.d. "doppia conforme, mentre quella di appello ha limitato la partecipazione associativa del Muto ad un periodo di tempo più limitato con consistente riduzione della pena: tale errore ha avuto portata decisiva sull'esame dei primi tre motivi di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tale errore percettivo ha portato la Corte di cassazione a non esaminare il primo motivo del ricorso (in particolare, oltre al tema della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, si denunciava la non consentita utilizzazione di una motivazione soltanto integrativa da parte della Corte di appello). L'errore ha influito nel pretermettere l'analisi del motivo sulle dichiarazioni favorevoli del collaboratore Cortese (travisamento della prova per omissione), alla luce di quanto dichiarato da altro collaboratore Giglio. L'errore ha determinato anche il fuorviato esame del secondo motivo di ricorso sul reato estorsivo, là dove la Corte di cassazione si è limitata a ripetere supinamente gli argomenti del secondo giudice: anche in tal caso non vi era la doppia conforme, avendo la Corte di appello espresso dubbi sulla sussistenza di un mandato effettivo del Muto. Anche per il terzo motivo relativo al capo 94), la Corte ha affrontato il tema nella errata convinzione di trovarsi di fronte ad una doppia conforme. 2.2. Errore di fatto nell'esaminare il quarto motivo di ricorso, ritenendolo generico, quando invece erano stati allegati gli atti pertinenti (le denunce del Muto): in tal modo ai fini della ritenuta partecipazione del Muto alla cosca non sono stati considerati - per genericità quanto al dato temporale - gli episodi incendiari indicati nel motivo che aveva visto vittima il ricorrente. Anche in tal caso l'errore percettivo sulla allegazione difensiva ha determinato un errore decisivo sulla valutazione della condanna per il reato associativo (si richiama la giurisprudenza sulle figure di imprenditore "vittima" e imprenditore "colluso"). La Corte di cassazione in tal modo è incorsa in altro errore percettivo nel collocare le denunce (e quindi la condizione di vittima del Muto) in epoca di gran lunga precedente e in un diverso contesto ambientale, in contrasto con le evidenze allegate al ricorso. Il dato omesso è un elemento di fatto inconfutabile. 2.3. Errore di fatto per omesso esame del secondo motivo di ricorso a specificazione del quarto motivo di ricorso, sul concetto di partecipazione ad,/ associazione mafiosa che richiede la verifica del contributo "effettivo" del sodale alla vita del sodalizio (come definito dalle Sezioni Unite Modaffari del 2021). La Corte, a fronte di una contestazione generica, ha valorizzato circostanze non utilizzate dai giudici di merito per ritenere dimostrata la partecipazione del Mutuo al sodalizio mafioso e, comunque, non prestando alcuna attenzione al tema sollevato con il secondo motivo di ricorso, non si è resa conto che gli elementi raccolti nel processo non erano idonei a configurare la partecipazione secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite Modaffari. Motivo che la Corte ha ritenuto non ricevibile in quanto non correlato alla storia imprenditoriale dell'imputato approdato ad una consapevole e matura adesione al progetto criminale coltivato dall'associazione, così dimostrando l'errore consistito nell'equivocare o non considerare che gli elementi raccolti non erano idonei a dimostrare tale partecipazione nel senso sopra precisato (come dimostra il mancato riferimento alle novità della suddetta giurisprudenza di legittimità). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto declina motivi non consentiti e generici. 2. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso: ne consegue che non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo e che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui 7-- sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risolti • in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527. 3. Il primo errore denunciato dal ricorrente presenta plurimi profili di inammissibilità. Va rilevato che la Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi proposti nell'interesse del Muto e che concernevano la responsabilità per il delitto associativo (primo e quarto del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], terzo e quarto del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo nuovo motivo), venissero a "riproporre" doglianze "adeguatamente scrutinate e disattese con corretti argomenti giuridici dalle conformi sentenze di merito". La difesa in questa sede denuncia l'errore nell'aver ritenuto tale conformità "in ragione della omogeneità dei criteri di valutazione della prova e degli esiti attinti". 3.1. E' evidente che tale errore, nella stessa declinazione del vizio, finisce per rappresentare un errore valutativo (si denunciano argomentazioni "non pertinenti se non del tutto errate" sulla tesi della conformità, criticando come "generico" il criterio della valutazione della prova e limitativo il riferimento agli "esiti"). 3.2. Inoltre, il ricorrente solo labialmente definisce "decisivo" il presunto errore in relazione all'esame del primo motivo di ricorso. La Corte, infatti, affronta ampiamente ai §§ 1.1. e 1.1.2. le censure in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori sia in ordine ai criteri di scrutinio utilizzati sia in ordine al tema della necessaria verifica ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. demandata al giudice di appello, sulla quale insiste in questa sede la difesa. La Corte di cassazione rileva che la Corte territoriale "ha effettuato a pag. 1594 e segg. una ricognizione delle dichiarazioni eteroaccusatorie che attingono il ricorrente" il cui "complesso" (passato in rassegna dalla Corte) dava conto della prova della sua partecipazione al sodalizio criminoso (anche per i riscontri incrociati), definendo "del tutto generiche le deduzioni in ordine alla credibilità soggettiva dei chiamanti alla luce dell'analitico scrutinio operato, in conformità al primo giudice, dalla Corte di merito alle pagg. 103 e segg.", e infondati i rilievi sulla violazione dei criteri di utilizzabilità chiariti dalle Sezioni Unite Aquilina. In tale prospettiva, la Corte affronta pertanto anche il motivo aggiunto che aveva sostenuto come "insussistente la ritenuta convergenza del molteplice con riguardo alla condotta partecipativa in ragione del fatto che Giglio e Cortese hanno escluso che il Muto fosse un affiliato mentre [OSCURATO:PERSONA] ha riferito esclusivamente quanto appresso da [OSCURATO:PERSONA], mai sentito sul punto, e le dichiarazioni del Valeria circa l'uso del capannone del prevenuto per riunioni del sodalizio è compatibile con il ruolo di imprenditore succube della cosca" (così la sintesi a pag. 139 della sentenza impugnata, non contestata in questa sede). 3.2. In ordine al presunto errore connesso all'esame del secondo motivo di ricorso, la doglianza attiene inoltre al "modo" (avrebbe, secondo la difesa, "ripetuto pigramente le considerazioni svolte nella sentenza di appello") con cui la Corte ha valutato il motivo: la Corte ha sul punto affermato che "le censure relative al capo 95), definito con declaratoria di improcedibilità a seguito di riqualificazione ex art. 393 cod. pen. risultano manifestamente infondate". Va rammentato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Rv. 269868). 3.3. Quanto al terzo presunto errore relativo alla trattazione del terzo motivo di ricorso, anche in tal caso il ricorrente in definitiva lamenta la risposta alle sue deduzioni, a suo dire viziata dalla erronea percezione della conformità delle sentenze di merito: peraltro di tale errore non vi è traccia nel corpo motivazionale della sentenza impugnata, posto che la Corte ha affrontato le censure difensive, ritenendo che la Corte di appello avesse offerto una "adeguata motivazione" alle questioni sollevate con l'appello. 4. Quanto al presunto secondo errore di fatto nell'esaminare il quarto motivo di ricorso, le censure sono aspecifiche. Il ricorso ipotizzava (pag. 26) il collegamento tra le successive condotte di partecipazione e i "danneggiamenti precedentemente subiti". La Corte ha definito tale collegamento generico quanto alla contestualizzazione temporale (e non con riferimento all'epoca dei danneggiamenti). Infatti ha chiarito che non poteva "escludersi che all'epoca il Muto abbia subito pressioni e attentati di carattere estorsivo" e che "la pretesa difensiva di traslare siffatta condizione ai decenni successivi, in un diverso contesto ambientale e a fronte di contrarie e concludenti emergenze che depongono per il pieno ed attivo inserimento del ricorrente nelle dinamiche associative, da cui le proprie imprese avevano tratto ampio beneficio" non era ricevibile in quanto ignorava "l'evoluzione della storia imprenditoriale del Muto", approdato (al pari di ,/ altri imprenditori) ad una consapevole e matura adesione al progetto criminale coltivato dall'associazione mafiosa. 5. Inammissibile è anche l'ultimo preteso errore di fatto. Il ricorrente lamenta infatti la valutazione del motivo di ricorso e quindi al più un errore giuridico (quanto alla verifica del contributo "effettivo" del sodale alla vita del sodalizio, come definito dalle Sezioni Unite Modaffari del 2021) nello scrutinio della motivazione della sentenza appellata (la Corte, infatti, non accede agli atti processuali) e dei motivi di cassazione. Solo genericamente la difesa assume che la Corte di cassazione ha valorizzato circostanze non utilizzate dai giudici di merito per ritenere dimostrata la partecipazione del Mutuo al sodalizio mafioso. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri
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