CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 10117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Noia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di furto di energia elettrica, realizzato mediante allaccio abusivo alla rete, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., rilevando la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio, dal quale viene distolta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente