CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 agosto 1999
Cassazione n. 00284/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/08/1999 [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/08/2000 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. l [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, in gran parte sovrapponibili tra loro, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale cittadino in relazione ad un tentativo di rapina perpetrato in concorso con altri tre coimputati, ai danni di un giovane minacciato anche con una tronchesina di acciaio appuntita, al fine di sottrargli il borsello che portava a tracolla, il Daoudi, il Nacir ed un complice accerchiando la vittima, al fine di non farla scappare. A sostegno dei ricorsi, entrambi i ricorrenti hanno dedotto: 1.1. Violazione di legge in relazione all'articolo 110 codice penale e all'elemento soggettivo del dolo di partecipazione, per essersi riconosciuta la penale responsabilità dei ricorrenti sulla base della sola fuga degli stessi al sopraggiungere di una volante della polizia, al pari dei coimputati, non conosciuti dai ricorrenti. 1.2. violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante dell'uso dell'arma ai sensi dell'articolo 628, comma 3 numero 1 codice penale. 1.3. violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante della speciale tenuità del fatto ex articolo 62, numero 4 codice penale. 1.4. mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A tal proposito il ricorso del Daoudi, in particolare, lamenta anche l'asserita irragionevolezza della mancata concessione delle invocate attenuanti nonostante il versamento di una somma a titolo riparatorio, sebbene altro coimputato, in primo grado, fosse stato ritenuto meritevole del beneficio proprio in ragione dell'effettuazione di identico versamento 1.5. mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio per mancata riduzione della pena, con pretermissione di qualsiasi motivazione in ordine alla riduzione della pena base solo di un terzo inconsiderazione del tentativo. 1.6. Con il sesto motivo, infine, entrambi i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità come da sentenza n. 86 del 2024 della corte costituzionale. 2. Con memoria scritta il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi I [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso proposti nell'interesse del Daoudi in ordine al trattamento sanzionatorio è fondato. Sono, invece, infondati, anche quando non attengono esclusivamente n,/ al merito della decisione impugnata, gli altri motivi presentati nell'interesse del predetto, così come i motivi posti a fondamento del ricorso del Nacir.2. Il motivo di ricorso con il quale entrambi i ricorrenti censurano il riconoscimento della loro consapevole partecipazione all'azione criminosa mira a prospettare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 2079441) che, nel caso di specie, con giudizio privo di illogicità alcuna, ha evidenziato l'apprezzabile contributo di entrambi ii ricorrenti al tentativo di rapina di cui si tratta, essendo stati sorpresi dalla polizia giudiziaria mentre partecipavano alli accerchiamento della persona offesa al fine di evitarne la fuga, mentre altri coimputati lo strattonavano cercando di sottrargli il borsello che portava a tracolla e, tra i correi, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] impugnava una tronchesina di acciaio appuntita e minacciava la persona offesa di colpirla con un pugno. Senza incorrere in alcuna illogicità la sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta contestata ai ricorrenti fosse palesemente volta ad agevolare quella degli altri coimputati, rafforzandone il proposito, così aumentando la possibilità di consumazione del reato, poi non portato a termine solo per l'intervento della P.G.. 2. Anche la circostanza aggravante dell'uso dell'arma ai sensi dell'articolo 628, comma 3 numero 1 codice penale è stata riconosciuta dalla Corte territoriale ai ricorrenti con una corretta qualificazione della stessa come circostanza oggettiva del reato, ai sensi dell'art. 70 comma 1 n.1 cod. pen., trattandosi di circostanza concernente le modalità ed i mezzi dell'azione criminosa, e come tale funzionale all'azione criminosa che, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell'art. 118 cod. pen. (Sez. 5, n. 50947 del 13/09/2019, Rv. 278047). 3. Infondate sono anche le censure dei ricorrenti in ordine al diniego dell'attenuante della speciale tenuità del fatto ai sensi dell'art. 62, numero 4 codice penale, fondato dalla Corte territoriale su un percorso argomentativo aderente al dato normativo ed alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la configurabilità di tale attenuante in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Rv. 284868; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015). Peraltro, la Corte territoriale ha anche valorizzato la circostanza che il borsello che alla cui sottrazione era rivolta l'azione criminosa conteneva portafogli, carte di credito e bancomat e contanti, sicché anche il solo danno strettamente patrimoniale che si sarebbe realizzato qualora l'azione criminosa non fosse stata interrotta dalla P.G. non sarebbe stato di lieve entità.4. Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad entrambi i ricorrenti è stata fondata dalla Corte di appello su un giudizio individualizzato circa la non meritevolezza sia da parte del Nacir, per il maggior disvalore del fatto derivante dall'avere questo commesso il reato in costanza di sottoposizione a misura cautelare, sia da parte del Daoudi, ritenendo la Corte che il versamento, da parte di questo, della somma di 300 euro in favore del Fondo per le vittime vulnerabili del Comune di Milano non fosse in alcun modo sintomatico di ravvedimento ma "funzionale solo al versante clemenziale", nel difetto di qualsiasi forma di assunzione di responsabilità o di revisione critica del proprio operato da parte del ricorrente. 5. Il sesto motivo di entrambi i ricorsi è da ritenersi pregiudiziale rispetto ai motivi concernenti la quantificazione delle pene, in quanto volto all'annullamento della sentenza impugnata ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità come da sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 che, come è noto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 secondo comma del codice penale "...nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità". Si tratta, in primo luogo, di censura ammissibile benché non formulata con gli atti dì appello, in quanto le impugnazioni di merito erano state redatte ed inoltrate nel 2023 per il giudizio di secondo grado conclusosi con sentenza del 4/3/2024, mentre la sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta il giorno 13/5/2024, con pubblicazione sulla G.U. del 15/5/2024: è pertanto evidente che la difesa non poteva sollevare la questione prima della formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, che ha rappresentato la prima occasione utile per prospettarla. Il motivo è, però, infondato, in quanto emerge dal corpo della motivazione della sentenza impugnata che questa ha già escluso, implicitamente, l'ipotesi della lieve entità del tentativo di rapina, laddove ha denegato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., invocata da entrambi i ricorrenti, affermando la non tenuità del danno, ha denegato le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi valutabili favorevolmente in favore dei ricorrenti ed ha riconosciuto la sussistenza delle contestate aggravanti: si tratta di valutazioni che nel loro complesso esprimono una inequivocabile valutazione dì gravità delle condotte, incompatibile con la contrapposta ipotesi della lieve entità di queste. 6.1. Il maggior disvalore della condotta del Nacir derivante dall'avere questo commesso il reato in costanza di sottoposizione a misura cautelare è stato addotto dalla Corte territoriale anche a fondamento del diniego di una riduzione della pena invocata dalla difesa del predetto: si tratta di una valutazione non censurabile in questa sede in quanto la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e nel caso di specie non risulta esercitato sulla base di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).6.2. Con un articolato motivo di appello anche la difesa del Daoudi aveva invocato un trattamento sanzionatorio più mite, dolendosi che il giudice di primo grado non aveva dato conto dei criteri utilizzati nella determinazione della pena, ben superiore ai minimi edittali in considerazione della riduzione solo di un terzo della pena per il tentativo, pur essendosi questo arrestato in una fase embrionale, che non aveva consentito una sottrazione nemmeno temporanea del bene, e pur avendo i giudici di merito ritenuto di valorizzare il criterio moderatore di cui all'art. 63 comma 4 cod. pen., non aumentando la pena per la recidiva. La sentenza impugnata, limitatasi a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche con l'assenza di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio, non si è in alcun modo confrontato con tali argomentazioni concernenti la quantificazione della pena, senza offrire alcuna spiegazione delle ragioni che portavano a disattendere le argomentazioni difensive. In considerazione di tale motivo di ricorso, la sentenza va, pertanto, annullata nei confronti del Daoudi limitatamente al trattamento sanzionatorìo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità del predetto imputato. 7. Al rigetto integrale del ricorso del Nacir consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Daoudi 01 fa limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Il