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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 18740/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29396/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1620/2018 depositata il 13/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la sentenza n. 1620/I/2018 del 13.03.2018 con cui la CTR per la Regione Lazio aveva confermato la decisione della CTP di Roma, pronunciatasi in tema di regime di tassazione della previdenza complementare di cui all’art. 23 d.lgs. n. 252/2005 relativa ad un ex dipendente [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso veniva affidato ad un unico motivo, cui replicava l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso.

L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva depositando procura resa in calce al ricorso avversario, senza svolgere attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che, in data 10 maggio 2023, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal contribuente e dai difensori.

Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390 cod. proc. civ. infine, il tenore della pronunzia, che ̀ di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilit à̀ dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^- 3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).

Le spese di lite vanno compensate, in ragione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29396/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1620/2018 depositata il 13/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la sentenza n. 1620/I/2018 del 13.03.2018 con cui la CTR per la Regione Lazio aveva confermato la decisione della CTP di Roma, pronunciatasi in tema di regime di tassazione della previdenza complementare di cui all’art. 23 d.lgs. n. 252/2005 relativa ad un ex dipendente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso veniva affidato ad un unico motivo, cui replicava l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. L’[OSCURATO:PERSONA] si costituiva depositando procura resa in calce al ricorso avversario, senza svolgere attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che, in data 10 maggio 2023, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal contribuente e dai difensori. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390 cod. proc. civ. infine, il tenore della pronunzia, che ̀ di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilit à̀ dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^- 3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). Le spese di lite vanno compensate, in ragione della peculiarità della controversia. P.Q.M. La Corte dichiara l’e
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