Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:603
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0636_SUM
Cause riunite C‑636/23 e C‑637/23 [[OSCURATO:PERSONA]] (
i
)
W
contro
[OSCURATO:PERSONA] e X contro [OSCURATO:PERSONA] belge
(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen e dal Conseil du Contentieux des Étrangers)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1
o
agosto 2025
«Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 3, punti 4 e 6, articolo 7, paragrafi 1 e 4, articolo 8, paragrafi 1 e 2, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 13 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Decisione di rimpatrio – Mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria – Divieto d’ingresso – Atto amministrativo impugnabile – Esecutività di una decisione di rimpatrio senza disposizione relativa a tale termine – Diritto a un ricorso effettivo – Decisione di divieto d’ingresso adottata dopo un rilevante periodo di tempo»
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Decisione di rimpatrio – Mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria – Mancata concessione considerata come una semplice misura di esecuzione che non modifica la situazione giuridica del cittadino interessato di un paese terzo – Inammissibilità
(Art. 79, § 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, considerando 2 e 11 e artt. 6, 7, 8, §§ 1 e 2, 11, § 1, 14, § 1, 16 e 17)
(v. punti 44‑51, dispositivo 1)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Decisione di rimpatrio – Mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria – Obbligo di riconoscere al cittadino interessato di un paese terzo il diritto a un ricorso effettivo contro tale mancata concessione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 7, §§ 1 e 4, 12, § 1, e 13)
(v. punti 54‑57, dispositivo 2)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Decisione di rimpatrio che non concede alcun periodo per la partenza volontaria – Imposizione di un divieto d’ingresso fondato su tale decisione dopo un rilevante periodo di tempo – Ammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 3, punto 6, e 11, § 1)
(v. punti 63‑67, dispositivo 3)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Decisione di rimpatrio – Nozione – Disposizione relativa alla concessione o meno di un periodo per la partenza volontaria o alla durata di tale periodo – Disposizione che costituisce parte integrante dell’obbligo di rimpatrio imposto o enunciato da tale decisione – Effetti della constatazione dell’illegittimità di tale disposizione – Annullamento integrale della decisione di rimpatrio
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, considerando 6 e 10 e artt. 3, punti 3 e 4, 7 e 13)
(v. punti 73‑82, dispositivo 4)
V. il testo della decisione.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.