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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 1948

Cassazione n. 33460/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ragione di un «errato utilizzo della prova presuntiva e [di un] vizio logico della sussunzione probatoria» - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo - che deduce la violazione dell'art. 625, n. 7, cod. pen. in ragione della ritenuta sussistenza della contestata aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio - èmanifestamente infondato e generico in quanto l'imputata è stata ritenuta responsabile della sottrazione di energia elettrica mediante un allaccio diretto alla rete Enel (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01), profilo questo non contestato dal ricorso; considerato che il terzo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 62, n. 4, 69, 132 e 133 cod. pen. per l'erronea esclusione dell'attenuante del danno di particolare tenuità, la conferma del giudizio di bilanciamento compiuto dal primo Giudice, il diniego della sospensione condizionale - è privo della necessaria specificità poiché si affida a enunciati essertivi oltre che versati in fatto e, quanto alla sospensione condizionale, è altresì manifestamente infondato inquanto l'imputata ha già riportato una precedente condanna a due anni e otto mesi per un delitto (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] Francesc6 Cananzi i (Pr 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ragione di un «errato utilizzo della prova presuntiva e [di un] vizio logico della sussunzione probatoria» - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo - che deduce la violazione dell'art. 625, n. 7, cod. pen. in ragione della ritenuta sussistenza della contestata aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio - èmanifestamente infondato e generico in quanto l'imputata è stata ritenuta responsabile della sottrazione di energia elettrica mediante un allaccio diretto alla rete Enel (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01), profilo questo non contestato dal ricorso; considerato che il terzo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 62, n. 4, 69, 132 e 133 cod. pen. per l'erronea esclusione dell'attenuante del danno di particolare tenuità, la conferma del giudizio di bilanciamento compiuto dal primo Giudice, il diniego della sospensione condizionale - è privo della necessaria specificità poiché si affida a enunciati essertivi oltre che versati in fatto e, quanto alla sospensione condizionale, è altresì manifestamente infondato inquanto l'imputata ha già riportato una precedente condanna a due anni e otto mesi per un delitto (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] Francesc6 Cananzi i (Pr 2
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