CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 21691/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDi dato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. L'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 4 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successiva alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento, che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, comma 51, della I. 23.6.2017 n. 103), il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, a! difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Nessuno di questi vizi è denunciato in termini specifici dal ricorrente che, nella sostanza, si duole del mancato riconoscimento dlele circostanze attenuanti generiche, che, tuttavia, non facevano parte dell'accordo sulla pena. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]