CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva è riproduttivo di identica censura a cui la Corte di appello ha fornito adeguata risposta mettendo in evidenza che, alla luce della contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (non fatta oggetto di censura in sede di gravame), non è consentito ritenere le stesse prevalenti; rilevato che il secondo motivo, oltre che riproduttivo di analoga censura confutata con correttezza dalla Corte di appello, è manifestamente infondato tenuto conto del minimale aumento di un mese applicato su una pena passata in giudicato afferente ad altra decisione che ha costituito oggetto della sentenza impugnata, pena che, in considerazione di un minimo edittale di un anno di reclusione previsto dall'art. 385 cod. pen., non risulta ulteriormente comprimibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso