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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14717/2026

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esentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n. 1093/2025 depositata il 24/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in EuroNumero registro generale 24290/2025Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 14717/2026Data pubblicazione 18/05/20262.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/05/2026.Il consigliere delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n. 1093/2025 depositata il 24/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in EuroNumero registro generale 24290/2025Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 14717/2026Data pubblicazione 18/05/20262.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/05/2026.Il consigliere delegato
Sentenza Cassazione n. 14717/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris