Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 1970

Cassazione n. 46720/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che le censure dedotte con l'unico motivo non superano il vaglio di ammissibilità.

Il ricorrente o chiede l'enunciazione di principi di diritto privi di reali effetti favorevoli (l'istituzione del registro della corrispondenza presso una Casa di reclusione dove attualmente non si trova detenuto) o sollecita un'alternativa valutazione delle fonti probatorie da sovrapporre a quella corretta del Tribunale di sorveglianza, che ha desunto dalla documentazione fornita dallo stesso detenuto l'avvenuta consegna della corrispondenza al destinatario o comunque la sua presa in carico da parte del Servizio postale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che le censure dedotte con l'unico motivo non superano il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente o chiede l'enunciazione di principi di diritto privi di reali effetti favorevoli (l'istituzione del registro della corrispondenza presso una Casa di reclusione dove attualmente non si trova detenuto) o sollecita un'alternativa valutazione delle fonti probatorie da sovrapporre a quella corretta del Tribunale di sorveglianza, che ha desunto dalla documentazione fornita dallo stesso detenuto l'avvenuta consegna della corrispondenza al destinatario o comunque la sua presa in carico da parte del Servizio postale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 46720/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris