CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2020
Cassazione n. 04996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28512/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA alla via A . VESSELLA n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO MILANO n. 1670/2020depositata il 06/07/2020 . Ad. 10/01/2023 CC R.g. n. 28512 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 1 0/ 01/2023, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale socia accomandataria della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C propose opposizione all’esecuzione, dinanzi al Tribunale di Monza, avverso il pignoramento di quote della detta s.a.s. effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nonché da [OSCURATO:PERSONA], Cristina, Romeo e [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Monza. Su appello di [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1670 del 6/7/2020, nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]. nonché [OSCURATO:PERSONA], Cristina, Romeo e [OSCURATO:PERSONA],ha accol to l ’ imp ugnazione , ritenendo fondata l ’ opposizione proposta in primo grado. Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a due motivi,la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Per l’adunanza camerale del 10/01/2023 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto pervenire in cancelleria copia dell’attestazione, recante data 9/01/2023, di avvenuta dichiarazione di fallimento della detta società. La circostanza, attestata e comprovata mediante produzione della relativa sentenza in estratto, dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. , in data 21/09/2022 , da parte del Tribunale di Monza, è tuttavia irrilevante, risultando essa sopravvenuta all’instaurazione, mediante notifica, del ricorso in questa sede di legittimitàe risultando consolidata la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che (Cass. n. 7477 del 23/03/2017 Rv. Ad. 10/01/2023 CC R.g. n. 28512 del 2020; estensore: C. Valle 645844 -01) «In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge». Nondimeno, lo scrutinio dei motivi d’impugnazione non può avere luogo. Pregiudizialmente deve, invero, rilevarsi che non vi è in atti la copia notificata della sentenza d’appello, pubblicata il 6/07/2020, che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. afferma essere stata notificata il 9/9/2020.La difesa della ricorrente ha deposito soltanto una copia, estratta dal fascicolo informatico, della sentenza impugnata, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti, e recante soltanto dell’attestazione di conformità Sul punto deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (da ultimo, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 - 01) , che , in punto di produzione della copia notificata della sentenzae più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: «In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata Ad. 10/01/2023 CC R.g. n. 28512 del 2020; estensore: C. Valle notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio.». Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupp osti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21349 del 06 07 2022 Rv. 665188 –02). Nella specie il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. risulta essere stato notificato il 6/11/2020 e, quindi, altresì decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, in data 6/07/2020 , della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1670 , così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza individuata fin da Cass. ; né una copia notificata ritualmente formata risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. Il ricorso è , quindi, improcedibile ai sensi dell ’ art. 369 , comma 2, n. 2,cod. proc. civ.: e tanto va dichiarato in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come da dispositivo. Ad. 10/01/2023 CC R.g. n. 28512 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q. M. Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così dec