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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 26269/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21243/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n.166, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.4/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1293/2020 depositata il09/06/2020, R.G. n. 425/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che

1. la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza con la qualeil giudice di primo grado aveva respinto la opposizione della società avverso l’ordinanza di parziale accoglimento del ricorso ex lege n. 92 del 2012 proposto da [OSCURATO:PERSONA]; con l’ordinanza in oggetto era stata dichiara la illegittimità del licenziamento intimato al [OSCURATO:PERSONA] e la società datrice di lavoro condannata al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata in 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione sulla base di un unico articolato motivo; l’intimato [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

3. parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia con il quale, dato atto dell’avvenuta transazione della controversia, ha dichiarato di rinunziare al ricorso “con compensazione totale delle spese”; il procuratore del controricorrente ha sottoscritto l’atto per adesione; Considerato che

1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass.

SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.alla luce della complessiva condotta processuale delle parti si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese di lite;

3. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione,in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibile originaria del gravame ma non anche in caso di inammissibilità sopravvenuta o di estinzione conseguente a rinunzia ( Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015); P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Spese compensate.

Roma, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21243/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n.166, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.4/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1293/2020 depositata il09/06/2020, R.G. n. 425/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza con la qualeil giudice di primo grado aveva respinto la opposizione della società avverso l’ordinanza di parziale accoglimento del ricorso ex lege n. 92 del 2012 proposto da [OSCURATO:PERSONA]; con l’ordinanza in oggetto era stata dichiara la illegittimità del licenziamento intimato al [OSCURATO:PERSONA] e la società datrice di lavoro condannata al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata in 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione sulla base di un unico articolato motivo; l’intimato [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 3. parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia con il quale, dato atto dell’avvenuta transazione della controversia, ha dichiarato di rinunziare al ricorso “con compensazione totale delle spese”; il procuratore del controricorrente ha sottoscritto l’atto per adesione; Considerato che 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.alla luce della complessiva condotta processuale delle parti si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese di lite; 3. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione,in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibile originaria del gravame ma non anche in caso di inammissibilità sopravvenuta o di estinzione conseguente a rinunzia ( Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate. Roma, co
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