CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roGABRIELE CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti VincenzoSabia e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente–avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 626/2021,depositata il 22 gennaio 2021 e notificata il 1° febbraio 2021;Numero registro generale 8646/2021Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 21646/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 2 aprile 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente.1. Il Tribunale di Velletri condannò [OSCURATO:PERSONA] e L.S.Motorsport s.r.l., in solido fra loro, a versare a [OSCURATO:PERSONA] unimporto pari al doppio della caparra che costui aveva versato all’attodell’acquisto di un’autovettura “[OSCURATO:PERSONA]”.Da tale contratto l’acquirente era legittimamente receduto dopoaver scoperto che l’autovettura era di proprietà di un terzo.Il titolo di pagamento venne dunque espressamente individuatodal giudice adìto nell’art. 1385, comma secondo, c.c.2. La sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Roma aseguito dell’impugnazione proposta dalle parti soccombenti.I giudici distrettuali, per quanto in questa sede ancora diinteresse, ritennero sussistente la legittimazione passiva delloSpagnoli, quantunque il contratto fosse stato concluso dalla solasocietà, poiché l’acquirente aveva invocato anche una responsabilitàda fatto illecito del predetto, che il tribunale aveva poi accertato.Su tale base, osservarono che il danno che costui dovevarisarcire all’acquirente era stato quantificato utilizzando, in viaequitativa, il parametro della caparra confirmatoria.3. La sentenza d’appello è stata impugnata dal solo LorenzoSpagnoli con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.L’intimato ha depositato controricorso.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8646/2021Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 21646/2026Data pubblicazione 24/06/20261. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.Il ricorrente assume che la sentenza impugnata sarebbe erratanella parte in cui ha affermato la sua responsabilità da fatto illecito,ritenendo che fosse stata accertata anche dal tribunale.Osserva, in contrario, che la sentenza di primo grado nonconteneva alcun riferimento a tale forma di responsabilità, né a fattipotenzialmente rilevanti a tale fine, poiché il tribunale si era limitatoad accertare la sussistenza dei presupposti per il recesso e ilconseguente diritto del creditore ad ottenere il doppio della caparra.Tanto, peraltro, assumeva maggior rilievo in considerazione delfatto che il Gabriele aveva proposto domanda principale di condannadella società e «domanda incidentale di accertamento dellaresponsabilità dello Spagnoli per truffa contrattuale», conconseguente condanna risarcitoria dello stesso; ma tale ultimapretesa non era stata neppure scrutinata dal tribunale.2. Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza impugnatain relazione alla medesima questione, per violazione dell’art. 132,num. 4), c.p.c.Secondo il ricorrente, il mero e apodittico riferimento allasentenza di primo grado, priva di alcuna statuizione sul punto,varrebbe anche a far ritenere non assolto, da parte della Corteterritoriale, l’obbligo di motivare la propria decisione in terminiconformi al cd. minimo costituzionale.3. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1418, 1421,1385 e 1175 c.c.Il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe errato nelnon rilevare d’ufficio la nullità della clausola contrattuale cheprevedeva la caparra confirmatoria, in quanto manifestamenteNumero registro generale 8646/2021Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 21646/2026Data pubblicazione 24/06/2026eccessiva, nel suo ammontare, rispetto al valore del veicolo venduto,pari ad € 43.500,00.Detta pattuizione si porrebbe in contrasto con il principiosolidaristico al quale deve uniformarsi la regolamentazionedell’assetto degli interessi dedotti in contratto, con conseguentepossibilità che il giudice ne rilevi, anche d’ufficio, la nullità.4. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 1226 c.c.La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cuiha ritenuto di quantificare il danno risarcibile a carico del ricorrentein misura pari all’ammontare della caparra, mediante ricorso acriterio equitativo.Una tale statuizione prescinderebbe dall’accertamento deirequisiti per procedere alla liquidazione equitativa, ovvero lasussistenza di un danno e l’adeguatezza del criterio adottato perdeterminarlo, che il giudice è obbligato ad indicare per consentirneun controllo di correttezza e logicità.5. Il quinto motivo, infine, concerne la pronunzia sulle spese, cheil ricorrente assume erronea «atteso che la domanda attoreameritava di esser respinta».6. I primi due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, sono fondati.6.1. Conviene, al riguardo, tracciare un breve quadro riassuntivodei principii affermati da questa Corte in tema di motivazione dellasentenza d’appello, per i profili che interessano la presentefattispecie.In linea generale, il difetto di motivazione della sentenza ricorreallorquando il giudice – in violazione di un preciso obbligo di legge,costituzionalmente imposto (art. 111, comma sesto, Cost.) e fissatoNumero registro generale 8646/2021Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 21646/2026Data pubblicazione 24/06/2026dall’art. 132, secondo comma, num. 4), c.p.c. – omette di esporre,anche concisamente, i motivi in fatto e diritto della decisione.Ciò si verifica quando il provvedimento non illustra le ragioni el’iter logico seguito per pervenire al risultato decisorio, ovvero nonchiarisce su quali prove si fonda il convincimento del giudice e sullabase di quali argomentazioni questi è pervenuto alla propriadeterminazione, sì da consentire anche una verifica del fatto che ilgiudizio sia stato reso iuxta alligata et probata, e senza che a tal finel’interprete debba integrare la decisione con le più varie, ipotetichecongetture (in tal senso, fra le molte altre, a partire da Cass. Sez. U,n. 8053/2014, si vedano Cass. n. 1986/2025, Cass. n. 3819/2020,Cass. n. 5335/2018, Cass. n. 2876/2017).La sanzione della nullità colpisce non solo le sentenze del tuttoprive di motivazione dal punto di vista grafico, o quelle chepresentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»ovvero una «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile» (cfr. ancora Cass. Sez. U, n. 8053/2014), maanche quelle sorrette da argomenti che, dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, sono tuttavia tali da nonconsentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della suagenesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultatoenunciato» (così, espressamente, Cass. n. 4448/2014).Le medesime considerazioni sono state impiegate dallagiurisprudenza anche nel caso in cui la sentenza di appello èmotivata mediante un richiamo per relationem a quella di primogrado, alla quale il giudice dell’impugnazione intenda aderire.Si è affermato, infatti, che una tale forma di argomentazione èconsentita solo se rende possibile l’individuazione del themadecidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione (cfr.,Numero registro generale 8646/2021Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 21646/2026Data pubblicazione 24/06/2026fra le altre, Cass. n. 9830/2024, Cass. n. 459/2022, Cass. n.24452/2018, Cass. n. 15884/2017).E ciò in quanto il decisum deve emergere quale risultatodell’attività critica del giudice anche ove consista nel richiamo allastatuizione di primo grado; il giudice d’appello, pertanto, puòlegittimamente fare proprie le argomentazioni di supporto alla primapronunzia, «a condizione, però, che non si limiti a richiamarlegenericamente, ma esprima le ragioni della sua adesionecollegandole ai motivi di impugnazione: il punto rilevante è che ilgiudice proceda dalle censure mosse dalle parti, in queste ultimedovendosi ricercare il parametro dell’attività critica che egli è tenutoa compiere. Pertanto, se contro la sentenza di primo grado sianostati proposti specifici motivi d’impugnazione, il giudice di appellonon può rigettare il gravame sulla base di un generico rinvio allamotivazione della sentenza impugnata, senza esporre ragioni per lequali egli, e non il giudice a quo, ritiene infondato l’assuntodell’appellante medesimo» (così, in motivazione, Cass. n.32224/2025)6.2. Poste tali coordinate, va poi osservato che l’odiernoricorrente aveva appellato la sentenza del tribunale nella parte in cuilo aveva condannato in solido con la società alienante, quantunqueegli non fosse stato parte del contratto, a versare al compratore unimporto pari al doppio della caparra confirmatoria, al netto di quantogià ricevuto in restituzione.Di tale statuizione, in particolare, contestava l’esistenza deipresupposti, tanto sul piano sostanziale quanto su quello probatorio,deducendo in particolare la propria estraneità al rapportocontrattuale.Sul punto, la Corte d’appello ha così pronunciato: «il Tribunaleha accolto egualmente la domanda attrice con la quale è stataNumero registro generale 8646/2021Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 21646/2026Data pubblicazione 24/06/2026invocata la responsabilità extracontrattuale [dello Spagnoli] per averconcorso, con artifici e raggiri rappresentati dai vari contratti fattistipulare nel tempo sulla base della prospettazione di problematicherisolvibili, così omettendo di far conoscere al Gabriele l’esistenza diuna circostanza ostativa alla vendita, quale la vendita già effettuatadella stessa autovettura ad altro soggetto terzo»; di seguito, haspecificando che a tale accertamento di «due diversi profili diresponsabilità, contrattuale per la società ed extracontrattuale per loSpagnoli» quest’ultimo non aveva opposto argomentata censura, eche il danno risarcibile in conseguenza della condotta illecitaacclarata era stato liquidato dal primo giudice «utilizzando ilparametro – in via equitativa – della caparra ex art. 1385 c.c.»(pagg. 3-4 della sentenza impugnata).6.3. Ora, dalla lettura della sentenza del tribunale – riportata peresteso nel ricorso e al cui esame il Collegio ha comunque dato corso,in forza della deduzione di un error in procedendo – non emergealcun riferimento, neppure lato, alla possibile responsabilitàextracontrattuale dell’odierno ricorrente.Tale sentenza, infatti, è motivata esclusivamente con riferimentoalla legittimità del recesso operato dall’acquirente, a fronte del fattoche l’autovettura in questione era risultata appartenere a diversoproprietario.La sentenza d’appello, pertanto, ha argomentato circa l’esistenzadi una responsabilità aquiliana a mezzo di un mero richiamo alrelativo accertamento da parte del giudice di primo grado; e lamiglior prova della genericità ed acriticità di tale richiamo risiede nelfatto che un tale accertamento, in realtà, non sussiste.Né, del resto, la Corte d’appello ha indicato le ragioni per le quali,dalla lettura della sentenza di primo grado, detta responsabilitàpotesse ritenersi affermata, in particolare quanto alle condotte cheNumero registro generale 8646/2021Numero sezionale 843/2026Numero di raccolta generale 21646/2026Data pubblicazione 24/06/2026vi avrebbero dato origine e alle relative conseguenze dannose; e inciò ha pertanto contravvenuto all’obbligo di motivazione della suadecisione, nei termini in cui esso dev’essere assolto sulla base dellagiurisprudenza richiamata.In ciò, pertanto, risultano sussistere i vizi lamentati con le primedue censure.7. Il ricorso va dunque accolto in relazione ai primi due motivi,restando in ciò logicamente assorbito l’esame dei restanti.La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appellodi Roma, in diversa composizione, per il riesame della vicenda allaluce dei principii indicati.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione dellespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi,assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese, alla Corte d’appello di Roma.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore La Presidente