Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26660/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta reiterativo di analoga deduzione ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, sulla base delle risultanze processuali, il ricorrente fosse stato visto in bicicletta, direzione Torino, e che all'atto dell'arresto, in sede di convalida, non aveva allegato alcunché in ordine alle prospettate gravi condizioni di salute che avrebbero reso necessario l'acquisto urgente del farmaco per il cuore, ovvero quanto al litigio asseritamente avvenuto con la moglie che si sarebbe rifiutata di andare ad acquistare detto farmaco; considerato che, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. esaustiva si presenta la risposta data dalla Corte territoriale che, con motivazione completa e logic:a, ha escluso la scarsa offensività del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta reiterativo di analoga deduzione ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, sulla base delle risultanze processuali, il ricorrente fosse stato visto in bicicletta, direzione Torino, e che all'atto dell'arresto, in sede di convalida, non aveva allegato alcunché in ordine alle prospettate gravi condizioni di salute che avrebbero reso necessario l'acquisto urgente del farmaco per il cuore, ovvero quanto al litigio asseritamente avvenuto con la moglie che si sarebbe rifiutata di andare ad acquistare detto farmaco; considerato che, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. esaustiva si presenta la risposta data dalla Corte territoriale che, con motivazione completa e logic:a, ha escluso la scarsa offensività del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 26660/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris