CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione degli elementi costitutivi dei reati di resistenza e ricettazione, ascritti all'imputato, evidenziando l'inattendibilità della versione difensiva rispetto tanto al possesso esclusivo dell'autovettura da parte di un diverso soggetto non identificato che alla consapevolezza della provenienza furtiva; ritenuto che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto1 non consentito in sede di legittimità, ciò anche con riguardo alla condotta violenta con cui l'imputato ha cercato di sottrarsi al suo arresto dopo la sua fuga a piedi; ritenuto che tutte le altre doglianze riferite alla valutazione della gravità dei fatti ai fini del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche non possono essere prese in esame in questa sede, afferendolquestioni di fatto rimesse alla valutazione dei giudici di merito, sorretta da motivazione non manifestamente illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il gior