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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 1970

Cassazione n. 18074/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1970 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica; mentre ha ridotto la pena inflitta.

2. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.

Contesta: - l'esclusione della esimente dello stato di necessità; - il giudizio di bilanciamento, espresso in termini di mera equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; - il mancato riconoscimento della,circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3.

Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. I motivi sullo stato di necessità e sul giudizio di bilanciamento sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 sul primo punto e pag. 3 sul secondo).

Il motivo sull'art. 62, n. 4, cod. pen. è inedito.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1970 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica; mentre ha ridotto la pena inflitta. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. Contesta: - l'esclusione della esimente dello stato di necessità; - il giudizio di bilanciamento, espresso in termini di mera equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; - il mancato riconoscimento della,circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. I motivi sullo stato di necessità e sul giudizio di bilanciamento sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 sul primo punto e pag. 3 sul secondo). Il motivo sull'art. 62, n. 4, cod. pen. è inedito. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 18074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris