CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07321/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 3492 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II; -intimati- R.G. 3492/2020 Cron. Rep. C.C. 25/1/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza n. 5038/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal ConsigliereFRANCESCO [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze, il Ministero della salute e l’Università degli studi di Napoli e –assumendo di aver frequentato e positivamente concluso la scuola di specializzazione in pediatria, della durata di quattro anni, a decorrere dall’anno accademico 1981, conseguendo il relativo diploma il 17 luglio 1985 – chiese che fosse ric onosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in suo favore, della somma di lire 21.500.000 per ogni anno accademico, con rivalutazione e interessi, ovvero al risarcimento del danno. Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione. 2. La sentenza è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 luglio 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha condannato la sola Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento della somma di euro 17.904, oltre interessi dal 7 settembre 2009 fino al saldo, con integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. Ha osservato la Corte territoriale – richiamando sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte – che doveva applicarsi nella specie la prescrizione decennale, decorrente dalla data del 27 ottobre 1999. E poiché il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto il relativo decorso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 3 settembre 2009, il suo diritto non poteva essere considerato prescritto. Ciò premesso, la sentenza, dopo aver affermato la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, ha rilevato che al ricorrente doveva essere riconosciuto il diritto all’equa remunerazione pur avendo egli intrapreso la frequenza del suo corso nell’anno accademico 1981-1982, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20348 del 2018, alla luce della sentenza del 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia dell’Unione europea. Poiché, però, il diritto del ricorrente alla remunerazione era da ritenere insorto solo a decorrere dal 1° gennaio 1983, la somma spettante al medico era da calcolare per ciascuna frazione temporale di durata del corso dopo il 31 dicembre 1982. Quindi, assumendo come parametro per la liquidazione la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno, ai sensi dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al medico appellante doveva essere riconosciuta la somma di euro 17.904, considerando che per l’anno accademico 1982-1983 la somma di euro 6.713,94 doveva essere ridotta di un terzo. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto affidato ad un solo motivo. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Fissata la trattazione del ricorso presso la Sesta Sezione Civile di questa Corte, questa ha disposto il rinvio a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria 24 maggio 2021, n. 14179, in attesa del nuovo pronunciamento della Corte di giustizia UE.La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 2043 cod. civ. e della citata sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia UE.La parte ricorrente rileva che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 24 gennaio 2018, il diritto alla remunerazione sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati a partire dall’anno 1982, perché fino alla data di scadenza del termine per il recepimento delle citate direttive (31 dicembre 1982) l’obbligo degli Stati di provvedere non poteva ritenersi ancora sussistente. Ne consegue che la domanda proposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere rigettata, poiché egli aveva cominciato a frequentare il corso di specializzazione in data antecedente l’anno 1982. 2. Il ricorso non è fondato. Com’è stato già più volte affermato da questa Corte (v., tra le altre, l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18341), a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato. Ne consegue che la decisione della Corte d’appello è corretta, perché ha riconosciuto che il diritto alla remunerazione di cui alle citate direttive sussiste anche per i medici che abbiano intrapreso il percorso della specializzazione anteriormente al 1982, a condizione che lo stesso si sia concluso successivamente al 1° gennaio 1983. La sentenza impugnata ha avuto anche cura, nel conteggio delle spettanze, di calcolarle a partire dal 1° gennaio 1983, il che è corretto. Né il ricorso contiene alcuna contestazione in ordine all’entità delle somme dovute al dott. [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitata l’Avvocatura dello Stato ad affermare che in favore del medesimo non sussisterebbe il diritto ad alcuna remunerazione. 4. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Non si fa luogo al pagamento del doppio del contributo unificato, essendo il ricorrente una parte pubblica. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]