CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14112/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12025/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale delle Marche, n. 342/04/15, depositata in data 4 novembre 2015 Oggetto: tributi –studi di settore N.12025/16 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. , attiva nel settore della ristorazione, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2005 con il quale si contestavano maggiori ricavi sulla base dello strumento degli studi di settore, con conseguente rideterminazione di maggiori ricavi e recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA. 2. La CTP di Ancona ha accolto il ricorso. 3. La CTR delle Marche, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello giustificato lo scostamento della società contribuente dal risultato degli studi di settore, tenuto conto del luogo di esercizio dell’attività e della tipologia di pasti serviti, ritenendo – inoltre – decisive alcune circostanze ulteriori, quali la riferibilità delle perdite subite a costi di start up e alla minore attività prestata dal socio che svolgeva l’attività di cuoco, causa problemi di salute. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, nonché ancora insufficiente motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto giustificato lo scostamento dei ricavi da quanto risultante dagli studi di settore. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe ritenuto assolta la prova contraria sulla base di elementi notori, senza alcuna N.12025/16 R.G. Est. F. D’Aquino evidenza di prova, a dispetto degli elementi indiziari certi addotti dall’Ufficio. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto la censura costituisce una surrettizia ri valutazione delle pr o ve, ai fini del la revisione del ragionamento decisorio che ha condotto il giudice di appello a ritenere infondata la prospettazione addotta dall’Ufficio sulla base degli elementi di prova addotti dal contribuente. 3. Nella specie, la sentenza impugnata ha valorizzato la posizione topografica della società contribuente ai fini dello scostamento dagli indici parametrici dello studio di settore applicato come confermato dall’andamento degli acquisti, la scarsa attrattività turistica della zona durante i mesi invernali, la scarsa attività prestata da uno dei soci che svolgeva l’attività di cuoco e l’esistenza di costi di start up idonei a giustificare le perdite per uno dei periodi di imposta.Tali circostanze vengono contestate da parte ricorrente sotto il profilo della assenza di pregnanza indiziaria e di mancanza di forza dimostrativa, nonché di minore decisività rispetto agli elementi indiziari dall’Ufficio. Oggetto del giudizio non è, pertanto, l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315). 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA]