CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 48971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] Rita ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, recante affermazione di penale responsabilità e conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna alla pena di anni uno mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, in ordine al reato di c:ui agli artt. 81 cpv cod. pen., 110 cod. pen., art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ceduto a venticinque soggetti sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina. 2.11 ricorso, con cui si denuncia essenzialmente la omessa motivazione e travisamento della prova in punto di penale responsabilità, è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,ric.Boutartour,Rv. 277710;sez.2,n. 27816 del 22/03/2 019,Rovinelli,Rv. 276970;sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014; ric. Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 2,n. 11951 del 29/01/2014, ric. Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, ric. Sammarco, Rv. 255568). 3.A1 riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di doglianza, che le valutazioni del giudice di primo grado siano supportate da una completa ed ampia attività di indagine compiuta dagli operanti di polizia giudiziaria, non avendo, peraltro, il ricorrente supportato la propria versione dei fatti da alcun compendio probatorio (p.4). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensor