CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della CORTE D'APPELLO DI REGGIOCALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio lasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa in data 11novembre 2025, confermava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che avevaaccertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena dimesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa, concesse le circostanzedi furto aggravato di acqua potabile, mediante allaccio diretto alla rete idricacomunale, cosa destinata a servizio pubblico, con mezzo fraudolento (artt. 624,625, primo comma, n. 2 e 7, cod. pen.).2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] constadi quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’erratainterpretazione dell’art. 624 cod. pen. Lamenta il ricorrente l’assenza dell’elementopsicologico, in quanto l’allaccio abusivo alla rete idrica comunale era statoeffettuato dal proprietario dell’abitazione, prima di locare l’immobile all’attualeimputato, e non risulterebbero elementi che comprovano la consapevolezzadell’imputato quanto alla abusività della fornitura.4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per contraddittorietà omanifesta illogicità della stessa. Lamenta il ricorrente l’omesso esame di una provadecisiva, ossia del contratto di locazione da cui si poteva dedurre la brevitàpermanenza dell’imputato all’interno dell’appartamento.La difesa sostiene che il ricorrente aveva stipulato il contratto di locazione il1 gennaio 2014 e il sopralluogo intervenne nel luglio del medesimo anno, cosicchéanche qualora fosse esistito un regolare contratto con il fornitore dell’acqua,nessuna bolletta sarebbe ancora pervenuta all’imputato, se non nel 2015.5. Il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all’art. 48 cod. pen.Lamenta il ricorrente l’omesso rilievo dell’illiceità penale dell’allaccio abusivo:quest’ultimo era stato effettuato dal proprietario dell’immobile prima della stipuladel contratto di locazione e l’inquilino non era a conoscenza di tale circostanza, percui lo stesso, non avendo consapevolezza dell’illegalità, non avrebbe potuto difatto commettere il reato. Il ricorrente, a tal proposito, sostiene che tale silenziodoloso integrerebbe una tipica ipotesi di errore determinato dall’altrui inganno, exart. 48 cod. pen.6. Il quarto motivo deduce violazione di legge per mancata declaratoria diestinzione del reato per intervenuta prescrizione e lamenta l’insussistenza dellacontestata aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., essendo stato l’allacciofraudolento operato dal proprietario e non dall’imputato, anche nell’ottica dideterminazione del termine medesimo.7. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, vanno trattatiunitariamente.La Corte di appello, alla doglianza inerente alla consapevolezza dell’imputatoquanto all’esistenza dell’allaccio abusivo, replica con una motivazione apparente,in quanto si sofferma su cosa spetti al conduttore di una abitazione in punto didiritto, ma non chiarisce se e come l’imputato abbia avuto consapevolezza dellanatura furtiva dell’acqua che utilizzava.A tal proposito la motivazione sembra attribuire all’imputato la negligenza dinon essersi informato, ma il delitto contestato è doloso e non colposo. Non emergeper altro se e in che misura l’imputato possa avere avuto contezza della naturafurtiva della fornitura, altrimenti, anche, esemplificando, verificando le modalità ei tempi del pagamento, la scadenza annuale o più ravvicinata. Né alcunamotivazione emerge quanto alla natura visibile – o meno – dell’allaccio abusivo.Il terzo motivo è assorbito.3. Il quarto motivo è infondato, in quanto la natura fraudolenta non riguardal’allaccio ma il furto d’acqua, quindi la modalità di impossessamento durevole neltempo che coinvolge anche l’attuale imputato, il che posticipa il termine diprescrizione al 21 gennaio 2027.4. Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altrasezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte di appello di Reggio CalabriaCosì è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente