CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 02780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 15.4.2016 con cui il Tribunale di Grosseto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso sino al 17.3.2016, ha ridotto la pena ad anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva e, con il secondo motivo, difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che i motivi propongono argomenti di merito, già valutati dalla Corte territoriale che ha motivato sia l'applicazione della recidiva sia la commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.