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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 08708/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33477/21 Ahmetovic [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. alla pena di mesi nove di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, nonché alla concessione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo; che parimenti generiche sono le doglianzt in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che l'imputato ha beneficiato della concessione delle attenuanti generiche; che, quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte ha sottolineato che la condotta si era sostanziata non soltanto in una reazione oltraggiosa, ma anche volta ad ottenere arbitrariamente attraverso minacce e violenza una deroga ingiustificata al regolamento che i pubblici ufficiali non potevano consentire; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33477/21 Ahmetovic [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. alla pena di mesi nove di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, nonché alla concessione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo; che parimenti generiche sono le doglianzt in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che l'imputato ha beneficiato della concessione delle attenuanti generiche; che, quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte ha sottolineato che la condotta si era sostanziata non soltanto in una reazione oltraggiosa, ma anche volta ad ottenere arbitrariamente attraverso minacce e violenza una deroga ingiustificata al regolamento che i pubblici ufficiali non potevano consentire; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08708/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris