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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 1948

Cassazione n. 09723/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 26 ottobre 2023 il Tribunale di Parma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt. 640 cod.pen. e 648 cod.pen., giudicati con tre diverse sentenze di condanna.

Secondo il Tribunale, l'istante ha prospettato la continuazione tra i vari reati solo per la contiguità temporale e la parziale identità dei titoli di reato, mentre tra loro esiste un significativo scarto temporale nonché la diversità dei luoghi di consumazione.

Anche tra i titoli di reato non vi è l'identità indicata dall'istante, essendo, al contrario, contestati reati non omogenei.

Tali reati, pertanto, dimostrano non l'attuazione di un programma unitario originario ma, piuttosto, una certa abitualità criminosa e uno stile di vita delinquenziale, emergente anche dal certificato penale, che riporta sino al 2013 condanne per reati diversi.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura la violazione della legge penale e la mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

Il ricorrente sottolinea che tra due delle tre sentenze indicate nell'istanza è stata già riconosciuta la continuazione, in sede esecutiva, dal Tribunale di Ravenna.

Il Tribunale di Parma ha negato la sussistenza della loro continuazione con la terza sentenza prendendo in esame solo alcuni degli indici sintomatici della unicità di disegno criminoso, quali la contiguità spazio-temporale e l'omogeneità dei titoli di reato, che ha ritenuto insussistenti, ma ha trascurato di valorizzare altri indici, evidenziati nell'istanza.

I vari reati, infatti, sono stati tutti commessi nell'ambito dell'attività lavorativa, sono della medesima indole essendo delitti contro il patrimonio, hanno danneggiato il medesimo bene giuridico tutelato.

Il provvedimento impugnato, peraltro, è generico, avendo il Tribunale asserito di desumere l'assenza di elementi sintomatici di una unicità di disegno criminoso dai capi di imputazione e da elementi acquisiti aliunde, che non vengono specificati.

Inoltre il Tribunale ha errato nel ritenere insussistente la contiguità temporale tra detti reati, essendo stato il delitto di ricettazione commesso meno di un anno prima del secondo, ed ha errato anche nel ritenere distanti i luoghi di loro consumazione, dal momento che anche il delitto di ricettazione è stato accertato in Occhiobello, ma è stato commesso in Ravenna, 2 54/z( dove era detenuto il bene ricettato, e quindi negli stessi luoghi in cui sono state commesse le due truffe già ritenute unite in continuazione tra loro.

Un altro elemento unificante è costituito dal fatto che tutti i reati sono stati commessi nell'esercizio dell'attività lavorativa, oltre che con modalità analoghe, tanto che le violazioni delle leggi sono cessate a partire dal 2013, anno del pensionamento del ricorrente.

L'ordinanza, pertanto, è errata perché non ha valutato tutti gli elementi indicatori dell'unicità di disegno criminoso, e contiene una motivazione generica e apparente.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.

Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, conformandosi ai consolidati principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).

In particolare, ha logicamente dedotto l'assenza di una programmazione unitaria dei delitti dalla non omogeneità degli stessi e quindi dalla diversa modalità di azione, dall'assenza di una contiguità spazio- temporale, dalla presenza anche di altre e precedenti condanne, dimostrative di uno stile di vita delinquenziale praticato dal ricorrente quanto meno sino al 2013, commettendo reati di varia natura.

Il ricorrente contesta questa motivazione in modo generico, opponendo alla valutazione del Tribunale la propria, diversa valutazione circa la sussistenza dei predetti indici, pur non negando che il delitto per il quale chiede il riconoscimento della continuazione è una ricettazione, e non una truffa come gli altri, è stato contestato come accertato in altro luogo, ed è stato commesso rispettivamente dieci mesi e un anno prima degli altri, e quindi con uno scarto temporale che, in modo logico, il Tribunale ha ritenuto essere rilevante.

Egli individua, poi, un ulteriore elemento unificante nel fatto che tutti i reati sarebbero stati commessi nel corso dell'attività lavorativa, ma non evidenzia gli aspetti da cui dedurre che essi sono stati programmati unitariamente e in origine, e da cui dedurre che P l'attività lavorativa ha avuto una effettiva incidenza sulla loro ideazione, e non sia stata una mera occasionalità.

Correttamente il Tribunale ha ritenuto l'irrilevanza di tale circostanza che, in assenza di elementi ulteriori, non dimostra una programmazione unitaria di singoli reati, ma è sintomatica, piuttosto, di uno stile di vita e di una inclinazione a commettere un certo tipo di reati.

4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 26 ottobre 2023 il Tribunale di Parma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt. 640 cod.pen. e 648 cod.pen., giudicati con tre diverse sentenze di condanna. Secondo il Tribunale, l'istante ha prospettato la continuazione tra i vari reati solo per la contiguità temporale e la parziale identità dei titoli di reato, mentre tra loro esiste un significativo scarto temporale nonché la diversità dei luoghi di consumazione. Anche tra i titoli di reato non vi è l'identità indicata dall'istante, essendo, al contrario, contestati reati non omogenei. Tali reati, pertanto, dimostrano non l'attuazione di un programma unitario originario ma, piuttosto, una certa abitualità criminosa e uno stile di vita delinquenziale, emergente anche dal certificato penale, che riporta sino al 2013 condanne per reati diversi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura la violazione della legge penale e la mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Il ricorrente sottolinea che tra due delle tre sentenze indicate nell'istanza è stata già riconosciuta la continuazione, in sede esecutiva, dal Tribunale di Ravenna. Il Tribunale di Parma ha negato la sussistenza della loro continuazione con la terza sentenza prendendo in esame solo alcuni degli indici sintomatici della unicità di disegno criminoso, quali la contiguità spazio-temporale e l'omogeneità dei titoli di reato, che ha ritenuto insussistenti, ma ha trascurato di valorizzare altri indici, evidenziati nell'istanza. I vari reati, infatti, sono stati tutti commessi nell'ambito dell'attività lavorativa, sono della medesima indole essendo delitti contro il patrimonio, hanno danneggiato il medesimo bene giuridico tutelato. Il provvedimento impugnato, peraltro, è generico, avendo il Tribunale asserito di desumere l'assenza di elementi sintomatici di una unicità di disegno criminoso dai capi di imputazione e da elementi acquisiti aliunde, che non vengono specificati. Inoltre il Tribunale ha errato nel ritenere insussistente la contiguità temporale tra detti reati, essendo stato il delitto di ricettazione commesso meno di un anno prima del secondo, ed ha errato anche nel ritenere distanti i luoghi di loro consumazione, dal momento che anche il delitto di ricettazione è stato accertato in Occhiobello, ma è stato commesso in Ravenna, 2 54/z( dove era detenuto il bene ricettato, e quindi negli stessi luoghi in cui sono state commesse le due truffe già ritenute unite in continuazione tra loro. Un altro elemento unificante è costituito dal fatto che tutti i reati sono stati commessi nell'esercizio dell'attività lavorativa, oltre che con modalità analoghe, tanto che le violazioni delle leggi sono cessate a partire dal 2013, anno del pensionamento del ricorrente. L'ordinanza, pertanto, è errata perché non ha valutato tutti gli elementi indicatori dell'unicità di disegno criminoso, e contiene una motivazione generica e apparente. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, conformandosi ai consolidati principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). In particolare, ha logicamente dedotto l'assenza di una programmazione unitaria dei delitti dalla non omogeneità degli stessi e quindi dalla diversa modalità di azione, dall'assenza di una contiguità spazio- temporale, dalla presenza anche di altre e precedenti condanne, dimostrative di uno stile di vita delinquenziale praticato dal ricorrente quanto meno sino al 2013, commettendo reati di varia natura. Il ricorrente contesta questa motivazione in modo generico, opponendo alla valutazione del Tribunale la propria, diversa valutazione circa la sussistenza dei predetti indici, pur non negando che il delitto per il quale chiede il riconoscimento della continuazione è una ricettazione, e non una truffa come gli altri, è stato contestato come accertato in altro luogo, ed è stato commesso rispettivamente dieci mesi e un anno prima degli altri, e quindi con uno scarto temporale che, in modo logico, il Tribunale ha ritenuto essere rilevante. Egli individua, poi, un ulteriore elemento unificante nel fatto che tutti i reati sarebbero stati commessi nel corso dell'attività lavorativa, ma non evidenzia gli aspetti da cui dedurre che essi sono stati programmati unitariamente e in origine, e da cui dedurre che P l'attività lavorativa ha avuto una effettiva incidenza sulla loro ideazione, e non sia stata una mera occasionalità. Correttamente il Tribunale ha ritenuto l'irrilevanza di tale circostanza che, in assenza di elementi ulteriori, non dimostra una programmazione unitaria di singoli reati, ma è sintomatica, piuttosto, di uno stile di vita e di una inclinazione a commettere un certo tipo di reati. 4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Co
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