CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 35907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 febbraio 2017, il Tribunale di Messina dichiarava non doversi procedere nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato al medesimo ascritto (reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 61 n. 5, aggravato anche ai sensi dell'art. 99, comma 3, cod. pen.) per intervenuta prescrizione; la Corte di appello di Messina, con pronuncia resa in data 21 dicembre 2018, riformava l'indicata decisione e, per l'effetto, condannava l'imputato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed C. 400,00 di multa. 2. La Corte di cassazione, con sentenza del 14.1.2021, annullava detta pronuncia con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, il 28 settembre 2021, confermava la precedente condanna del D'Arrigo. 3. Avverso quest'ultima pronuncia, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza di motivazione in relazione all'eccezione, sollevata dalla difesa in udienza, di intervenuta prescrizione, censurabile ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.", nonché "inosservanza della legge penale o di altra norma dalla quale dipende l'applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., censurabile ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. pen.". 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza della legge penale o di altra norma dalla quale dipende l'applicazione della legge penale con riferimento all'art.192 cod. proc. pen., censurabile ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. pen.", nonché "motivazione illogica con riferimento alla parte in cui si riconduce il fatto alla responsabilità penale dell'imputato, censurabile ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.". 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza della legge penale o di altra norma dalla quale dipende l'applicazione della legge penale con riferimento all'art. 61 n. 5 cod. pen. e all'art. 625 cod. pen., in relazione all'art. 606 lett. b) cod. pen.". [OSCURATO:PERSONA] 1. Posto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, rileva il Collegio che il reato giudicato con l'impugnata sentenza è allo stato prescritto (prescrizione pari ad anni sei, aumentata di anni tre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63, comma 4 e 161 cod. pen.). Va sottolineato che, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle decisioni di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen.. Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il