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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1987

Cassazione n. 31415/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti in questa sede poiché riproduttivo di profili già dedotti con l'atto di appello, compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione lineare e immune da vizi logici (pagg. da 2 a 5 della sentenza impugnata); che, invero, la Corte di appello ha puntualmente ricostruito la vicenda sul piano fattuale valutando le convergenti risultanze probatorie dichiarative (vagliate sotto il profilo della loro attendibilità) e di natura documentale e ha ritenuto il carattere indebito dell'utilizzo da parte dell'imputato, per bisogni personali, della carta Postamat intestata ad un soggetto terzo (pagg. da 2 a 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti in questa sede poiché riproduttivo di profili già dedotti con l'atto di appello, compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione lineare e immune da vizi logici (pagg. da 2 a 5 della sentenza impugnata); che, invero, la Corte di appello ha puntualmente ricostruito la vicenda sul piano fattuale valutando le convergenti risultanze probatorie dichiarative (vagliate sotto il profilo della loro attendibilità) e di natura documentale e ha ritenuto il carattere indebito dell'utilizzo da parte dell'imputato, per bisogni personali, della carta Postamat intestata ad un soggetto terzo (pagg. da 2 a 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 31415/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris